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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 14705/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

27/01/2026 del Tribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2026 con cui il Tribunale di Milano haapplicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione edeuro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.2.

Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 69cod. pen., 3 e 27 Cost. e conseguente illegalità della pena applicata.Il Tribunale avrebbe applicato in modo automatico il divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata senza tenere contodelle recenti pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. -in relazione a numerose circostanzeimpedisca di adeguare il trattamento sanzionatorio alla specificità del caso concreto.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il procuratore speciale delricorrente ha ritualmente rinunciato all’impugnazione con atto depositato in data 17marzo 2026.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Occorre precisare che, poiché il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione in dataanteriore alla fissazione del giudizio di legittimità, alla dichiarazione di inammissibilitànon consegue la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/01/2026 del Tribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2026 con cui il Tribunale di Milano haapplicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione edeuro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 69cod. pen., 3 e 27 Cost. e conseguente illegalità della pena applicata.Il Tribunale avrebbe applicato in modo automatico il divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata senza tenere contodelle recenti pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. -in relazione a numerose circostanzeimpedisca di adeguare il trattamento sanzionatorio alla specificità del caso concreto.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il procuratore speciale delricorrente ha ritualmente rinunciato all’impugnazione con atto depositato in data 17marzo 2026.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Occorre precisare che, poiché il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione in dataanteriore alla fissazione del giudizio di legittimità, alla dichiarazione di inammissibilitànon consegue la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris