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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10581/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e/tu Lo_ cackt-tc-CU e2-t- 12,1Q_ ott,c12-irp-eALM)-c‘k..4_ dz-,s : [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 6 aprile 2022 il Tribunale di Cosenza - costituito ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. - ha confermato il provvedimento di sequestro (a fini di prova) di un fucile marca Franchi e due bossoli, avvenuto in data 18 marzo 2022.

L' istanza di riesame è stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La fattispecie di reato ipotizzata risulta essere quella di cui all'art. 703 cod.pen. .

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si deduce, essenzialmente, l'apparenza di motivazione sul fumus commissi delicti.

Il sequestro è stato posto in essere in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art. 703 cod.pen. .

Tuttavia nessun pericolo è stato cagionato, si afferma, dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA].

Costui avrebbe esploso, all'interno della sua proprietà, due colpi di fucile in aria al solo scopo di allontanare dei cani randagi.

Si evidenzia, inoltre, che il fucile è detenuto legalmente da [OSCURATO:PERSONA], non indagato.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla ricorrenza del fumus commissi delicti, la decisione impugnata ha congruamente motivato la ricorrenza della astratta configurabilità del reato, posto che le due esplosioni sono avvenute a poca distanza da una abitazione contigua alla proprietà dei Graziadio.

Le finalità probatorie indicate nella decisione sono di certo sussistenti, anche in ragione della necessità di verificare la versione difensiva.

Nessun rilievo - nella presente fase procedimentale - ha la qualità soggettiva di non indagato in capo a [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità di assicurare al procedimento gli oggetti necessari a qualificare la condotta e definirne i contorni fattuali. 3.2 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e/tu Lo_ cackt-tc-CU e2-t- 12,1Q_ ott,c12-irp-eALM)-c‘k..4_ dz-,s : [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 aprile 2022 il Tribunale di Cosenza - costituito ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. - ha confermato il provvedimento di sequestro (a fini di prova) di un fucile marca Franchi e due bossoli, avvenuto in data 18 marzo 2022. L' istanza di riesame è stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La fattispecie di reato ipotizzata risulta essere quella di cui all'art. 703 cod.pen. . 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si deduce, essenzialmente, l'apparenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Il sequestro è stato posto in essere in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art. 703 cod.pen. . Tuttavia nessun pericolo è stato cagionato, si afferma, dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA]. Costui avrebbe esploso, all'interno della sua proprietà, due colpi di fucile in aria al solo scopo di allontanare dei cani randagi. Si evidenzia, inoltre, che il fucile è detenuto legalmente da [OSCURATO:PERSONA], non indagato. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla ricorrenza del fumus commissi delicti, la decisione impugnata ha congruamente motivato la ricorrenza della astratta configurabilità del reato, posto che le due esplosioni sono avvenute a poca distanza da una abitazione contigua alla proprietà dei Graziadio. Le finalità probatorie indicate nella decisione sono di certo sussistenti, anche in ragione della necessità di verificare la versione difensiva. Nessun rilievo - nella presente fase procedimentale - ha la qualità soggettiva di non indagato in capo a [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità di assicurare al procedimento gli oggetti necessari a qualificare la condotta e definirne i contorni fattuali. 3.2 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 nove
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