CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 06878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 16 luglio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 21 ottobre 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione ed C 22.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della riscontrata assoluta mancanza di resipiscenza in capo al prevenuto il quale, per altro, nulla ha concretamente opposto a tali rilievi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.