CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 37978/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei ricorrenti, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Lodi, il 21 giugno 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — commesso dal primo tra il 22 aprile ed il 31 agosto 2016 e dal secondo tra il 22 aprile ed il 9 novembre 2016 e consistito nell'inottemperanza ai provvedimenti del Questore di allontanamento dal territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Lambro per la durata di un anno, emessi il 26 gennaio 2016 e notificati ad entrambi in pari data — e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati, ha condannato Scala alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto e Nazzaro a quella di due mesi di arresto. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, avuto riguardo, tra l'altro, al tenore del provvedimento del Questore, che è stato adottato sul rilievo della pericolosità sociale di Scala e Nazzaro, adeguatamente comprovata dagli elementi ivi indicati e tale da imporne l'allontanamento, con finalità preventive, da un territorio nel quale, in assenza di radicamento per comprovate ragioni abitative o lavorative, costoro risultavano essersi portati al presumibile scopo di commettere reati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico atto, ricorsi per cassazione affidati a tre motivi, con il primo dei quali deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato loro ascritto in assenza di prova in ordine alla loro attuale pericolosità sociale e senza profondere, al riguardo, il dovuto impegno argomentativo. Con il secondo motivo, eccepiscono vizio di motivazione per avere la Corte di appello illogicamente omesso di riconoscere loro la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità. Con il terzo ed ultimo motivo, lamentano, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con precipuo riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 22 marzo 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre i ricorrenti, con memoria del 6 aprile 2021, hanno ribadito quanto esposto con il libello introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto 2. In ordine al primo motivo, occorre, in primis, ricordare che la condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, a tenore del quale «Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate». La norma individua e descrive il contenuto del provvedimento amministrativo (la cui inosservanza integra il reato e che ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico) e lo configura come una misura di prevenzione di natura promiscua, che assomma effetti coercitivi e inibitori: il rimpatrio, con il foglio di via obbligatorio, e il divieto di ritorno. La legittima emissione del provvedimento da parte del questore postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere contestualmente (come fatto palese dall'uso della congiunzione «e»), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza. 2.1. Il foglio di via obbligatorio è soggetto al sindacato del giudice penale il quale, chiamato a vagliare l'addebito connesso alla trasgressione delle disposilioni imperative in esso contenute, può e deve, qualora ne ritenga l'illegittimità, disapplicarlo in bonam partem. Sul punto, va ricordato che — come già chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3 del 31/01/1987, Giordano, Rv. 176304 — il potere di sindacato e di disapplicazione da parte del giudice penale dell'atto amministrativo, anche nel caso in cui esso non comporti una lesione di diritti soggettivi, può trovare fondamento e giustificazione in una esplicita previsione legislativa (come ad esempio avviene con il disposto dell'art. 650 cod. pen.), ovvero nell'ambito di interpretazione della norma penale, qualora la legittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa.L'accertamento della rispondenza della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al modello tipico previsto dalla legge costituisce, dunque, adempimento doveroso, avente ad oggetto proprio la validità dell'atto integrante il presupposto del reato. Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare che la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri — indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 — dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la precisazione, per quanto riguarda quest'ultimo, che esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Girola, Rv. 241084). Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (in conformità, del resto, all'indirizzo risalente a Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Melone, Rv. 190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridica soggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previste dalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di foglio di via obbligatorio. 3. Tanto premesso in linea generale, ritiene il Collegio che i provvedimenti emessi nei confronti degli odierni ricorrenti siano esenti da vizi di legittimità in quanto rispondenti, sotto il profilo sia formale che sostanziale, al tipo normativo. Pacifico che Scala e Nazzaro siano stati sorpresi al di fuori dei comuni di rispettiva residenza, il giudizio di pericolosità formulato dal Questore è coerentemente ancorato, da un canto, al loro curriculum criminale (Nazzaro vanta, oltre ad un precedente specifico, connesso alla violazione di precedente foglio di via obbligatorio, una condanna per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, mentre Scala è gravato da numerosi pregiudizi per reati anche di notevole gravità), senz'altro espressivo di non marginale propensione a delinquere, e, dall'altro, all'attività indicata nei provvedimenti del Questore, la vendita non autorizzata di calze all'interno di un'area di servizio autostradale, che, per quanto costituente, in sé, mero illecito amministrativo, ben può offrire il destro per la commissione di reati (quali, ad esempio, la truffa, la ricettazione o il commercio di merce con marchio contraffatto), ciò che concorre a fondare il negativo giudizio prognostico.Nel delineato contesto, la condotta descritta nei fogli di via, concretizzatasi nell'avvicinare una pluralità di persone offrendo loro in vendita indumenti, assume una indubbia valenza indiziaria che, vagliata unitamente alle informazioni acquisite in ordine ai trascorsi giudiziari degli imputati, rassicura in ordine alla rispondenza della motivazione del provvedimento amministrativo al modello descritto dal legislatore, sì da escludere la possibilità di operare l'invocata disapplicazione. 4. Il secondo motivo, con il quale si contesta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo in merito all'omessa applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), cod. pen., attiene a questione non sollevata con i motivi di appello. Pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5. Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti si dolgono del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, ha tuttavia chiarito la Corte di appello, deve, invece, intendersi essere state già riconosciute dal Tribunale (in tal senso deponendo la congiunta esegesi del dispositivo e della motivazione della sentenza di primo grado) nella misura massima di un terzo sulla pena base, fissata in misura leggermente superiore al minimo di legge in considerazione dei precedenti penali degli imputati. Statuizione, quest'ultima, che, saldamente ancorata alle emergenze istruttorie, appare fisiologica espressione del potere del giudice di merito di commisurazione della sanzione alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., aliena, pertanto, da qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà. 6. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigett