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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16821/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentate da Nada PASQUALE in relazione alla espiazione di una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, oggetto di provvedimento di cumulo emesso il 27 settembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.

Il rigetto dell'istanza relativa alla misura più ampia veniva motivato in ragione dell'assenza di un progetto trattamentale connotato da strutturate attività risocializzanti adeguate alla condannata e della sua accentuata pericolosità sociale, che aveva portato recentemente all'applicazione di misura di prevenzione personale e che era dimostrata: a) dai plurimi precedenti contro il patrimonio, indicativi di uno stile di vita improntato a condotte delittuose; b) dal recente episodio di furto occorso nel novembre 2020 (mentre la donna si trovava agli arresti domiciliari per fatti analoghi); c) dall'assenza di una concreta dimostrazione della volontà di mutare la propria condotta di vita e di manifestazioni di revisione critica rispetto al reato; d) dal disinteresse manifestato per la vittima soprattutto dell'ultimo reato.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, tramite il difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 47, ord. pen., e 125, cod. proc. pen., e la carenza e contraddittorietà della motivazione.

La difesa della ricorrente evidenzia, in primo luogo, che l'episodio di furto del novembre 2020 non venne consumato mentre la condannata si trovava in stato di custodia cautelare, sostenendo che tale errore avrebbe viziato l'intero percorso argomentativo della decisione.

Quanto alla misura di prevenzione, poi, il dato sarebbe parimenti fuorviante, perché riferito a titoli pregressi e superato da decisioni più recenti dell'Ufficio di sorveglianza.

Il giudizio di pericolosità si porrebbe, oltretutto, in contrasto con la successiva applicazione della detenzione domiciliare provvisoria e con il comportamento serbato dopo l'applicazione della misura preventiva.

In merito all'assenza di una prospettiva risocializzante della misura, il Tribunale avrebbe omesso la valorizzazione dei dati documentali.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte è costante nell'affermare che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).

Il Tribunale di sorveglianza, con giudizio esaustivo, logico e rispondente agli atti processuali, ha dato corretta applicazione a tale principio, senza che il proprio ragionamento possa reputarsi condizionato, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, dall'errore percettivo sulle circostanze di commissione dell'ultimo reato in esecuzione o dalla valorizzazione della misura di sicurezza personale richiamata dal giudice.

Invero, il rigetto dell'istanza è stato motivato dal giudice a quo attraverso l'apprezzamento, secondo una lettura correttamente complessiva e unitaria, non soltanto dei reati in esecuzione, ma anche della biografia criminale dell'interessata, che si compone di una lunga serie di furti e rapine commessi dal 1990 al 2018, dell'assenza di condotte riparatorie e di qualunque comportamento che potesse ritenersi significativo dell'avviamento del processo di revisione critica e, infine, dell'assoluta inconsistenza del programma trattamentale.

Il ricorso omette di confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato, e ciò ne determina l'inammissibilità.

Sono, per il resto, dedotti in via generica e non circostanziata i rilievi relativi al presunto travisamento documentale, che avrebbe avuto riguardo all'attualità dell'impiego lavorativo della ricorrente e che sarebbe dovuto risultare da non meglio precisati o allegati "dati documentali".

3. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentate da Nada PASQUALE in relazione alla espiazione di una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, oggetto di provvedimento di cumulo emesso il 27 settembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Il rigetto dell'istanza relativa alla misura più ampia veniva motivato in ragione dell'assenza di un progetto trattamentale connotato da strutturate attività risocializzanti adeguate alla condannata e della sua accentuata pericolosità sociale, che aveva portato recentemente all'applicazione di misura di prevenzione personale e che era dimostrata: a) dai plurimi precedenti contro il patrimonio, indicativi di uno stile di vita improntato a condotte delittuose; b) dal recente episodio di furto occorso nel novembre 2020 (mentre la donna si trovava agli arresti domiciliari per fatti analoghi); c) dall'assenza di una concreta dimostrazione della volontà di mutare la propria condotta di vita e di manifestazioni di revisione critica rispetto al reato; d) dal disinteresse manifestato per la vittima soprattutto dell'ultimo reato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, tramite il difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 47, ord. pen., e 125, cod. proc. pen., e la carenza e contraddittorietà della motivazione. La difesa della ricorrente evidenzia, in primo luogo, che l'episodio di furto del novembre 2020 non venne consumato mentre la condannata si trovava in stato di custodia cautelare, sostenendo che tale errore avrebbe viziato l'intero percorso argomentativo della decisione. Quanto alla misura di prevenzione, poi, il dato sarebbe parimenti fuorviante, perché riferito a titoli pregressi e superato da decisioni più recenti dell'Ufficio di sorveglianza. Il giudizio di pericolosità si porrebbe, oltretutto, in contrasto con la successiva applicazione della detenzione domiciliare provvisoria e con il comportamento serbato dopo l'applicazione della misura preventiva. In merito all'assenza di una prospettiva risocializzante della misura, il Tribunale avrebbe omesso la valorizzazione dei dati documentali. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Questa Corte è costante nell'affermare che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). Il Tribunale di sorveglianza, con giudizio esaustivo, logico e rispondente agli atti processuali, ha dato corretta applicazione a tale principio, senza che il proprio ragionamento possa reputarsi condizionato, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, dall'errore percettivo sulle circostanze di commissione dell'ultimo reato in esecuzione o dalla valorizzazione della misura di sicurezza personale richiamata dal giudice. Invero, il rigetto dell'istanza è stato motivato dal giudice a quo attraverso l'apprezzamento, secondo una lettura correttamente complessiva e unitaria, non soltanto dei reati in esecuzione, ma anche della biografia criminale dell'interessata, che si compone di una lunga serie di furti e rapine commessi dal 1990 al 2018, dell'assenza di condotte riparatorie e di qualunque comportamento che potesse ritenersi significativo dell'avviamento del processo di revisione critica e, infine, dell'assoluta inconsistenza del programma trattamentale. Il ricorso omette di confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato, e ciò ne determina l'inammissibilità. Sono, per il resto, dedotti in via generica e non circostanziata i rilievi relativi al presunto travisamento documentale, che avrebbe avuto riguardo all'attualità dell'impiego lavorativo della ricorrente e che sarebbe dovuto risultare da non meglio precisati o allegati "dati documentali". 3. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dice
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