CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari – parzialmente riformandola pronuncia emessa il 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia per avere rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, revocato la pena accessoria – h a conferma to l’affermazione di responsabilitàdell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, cod. pen., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., nonché le statuizioni civili, con condannaalla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che articola un unico motivo con cui deduce travisamento degli atti e violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Quanto al primo profilo, il difensore sostiene che, diversamente da quanto assume la sentenza impugnata , l’ imputato non è stato mai fermatodagli operanti di polizia giudiziaria ; sul punto, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell’annotazione di p.g. del 21 marzo 2016. Quanto al secondo profilo, si lamenta la mancata riduzione per il rito della pena pecuniaria. 3. Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso, in accoglimento del ricorso, per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Unicamente fondata è la doglianza relativa alla riduzione della pena pecuniaria , dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. La prima censura è priva di pregio. Il ricorrente sostiene che non corrisponda alla verità la circostanza, menzionata nella sentenza di appello, secondo cui l’imputato «fu fermato» a seguito di un inseguimento da parte dei verbalizzanti.Occorre, tuttavia, ricordare che l’imputatoha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato e, dunque, alla stregua delcompendio probatorio così come risultante all’esito delle indagini preliminari; e che il verbale su cui si appunta la censura del ricorrenteè atto pubblico che fa piena provafino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.). Giova, peraltro, ricordare che il vizio di travisamento della prova èravvisabile non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equivoco epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito, ma esclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle quali affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684). Conseguentemente, la denuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621). Non questo è, all’evidenza, quanto si è verificato nel caso di specie ove la circostanza se il prevenuto se sia stato o meno fermato dagli operanti è priva di qualsivoglia significatività dirimente rispetto alla ravvisata responsabilità per il furto ascritto, desunta da innumerevoli elementi di prova, richiamati nella sentenza di appello: le immagini dell’impianto di videosorveglianza; il fatto che gli operanti abbiano visto il prevenuto e il complice sul terrazzo dell’abitazione della persona offesa; che sia stato inseguito a breve distanza e riconosciuto come il soggetto vestito di scuro,con cappello di lana con ponpon. Il secondo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di appello non ha provveduto a ridurre la multa, così come ha fatto per la pena della reclusione, in considerazione dell’applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc.pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamentealla pena pecuniaria che vie ne rideterminata [ in applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.]in euro duecento di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che viene rideterminata in euro duecentodi multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso