CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 17531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28858/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SARDEGNA n. 386/2020depositata il 19/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 1603195, riportante il ruolo provvisorio relativo all’avviso di rettifica n. 803393/86 oggetto di altro contenzioso divenuto definitivo, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.318.892 ai fini Iva, relativamente all’anno 1984. Inoltre, con riferimento all’anno 1985 l’[OSCURATO:PERSONA] di Nuoro notificava al contribuente l’avviso di rettifica n. 600149/90, emesso sulla base delle risultanze di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Il contribuente, con distinti ricorsi, impugnava la cartella e l’avviso di rettifica dinanzi alla CTP di Nuoro che, con la sentenza n. 286/2/98, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale e con la sentenza n. 451/01/98 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di rettifica. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello con distinti ricorsi dinanzi alla CTR della Sardegna che con sentenza n. 124/08/2004 depositata in data 29/10/2004, riuniti i ricorsi, li rigettava. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 292/2012 del 20/12/2011, depositata il 12/01/2012, lo accoglieva e rinviava a diversa sezione della CTR della Sardegna. La CTR della Sardegna, con sentenza n. 386/08/2020, dichiarava inammissibile per tardività l’atto di riassunzione e dichiarava estinto il procedimento. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 del D.lgs. n. 546/1992, 9 comma 1 lett. b) e n) D.lgs. n. 156/2015, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., per aver la CTR erroneamente affermato che l’art. 63 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che la riassunzione debba essere fatta entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Giova rilevare che la CTR, quale giudice di rinvio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione. Questa Corte aveva cassato, con provvedimento n. 292 del 12 gennaio 2012, l’originaria sentenza d’appello n. 124/08/04, depositata il 29 ottobre 2004. Il vaglio della censura postula la preventiva acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al grado d’appello, alla cui disamina, invero, si correla la piena intelligenza della cronologia specifica che ha contrassegnato il giudizio, i relativi atti e i connessi adempimenti. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d’uff