Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28458/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pello di L'aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, haaccolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, segnatamente, tra quelli giudicati con sentenza della Corte diappello di L’Aquila in data 19 settembre 2024, irrevocabile l’11 marzo 2025, equelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31 gennaio2025, irrevocabile il 17 febbraio 2025.Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella complessiva irrogata dallasentenza della Corte di appello di L’Aquila di tre anni di reclusione e – applicatol'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza della Corte di appellodi Napoli quantificato complessivamente, per i due reati giudicati, in un anno esei mesi di reclusione, – ha rideterminato la pena complessiva unica in quattroanni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo denuncia la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 187disp. att. cod. proc. pen. e 81 cod. pen.   [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha preso come pena base per l’aumento percontinuazione quella complessivamente irrogata per i due reati di violenzaprivata e truffa, giudicati con la prima delle indicate sentenze.

Avrebbe, così,omesso di effettuare il doveroso scorporo tra i reati per il quale sarebbe statonecessario indicare la pena base per il reato considerato più grave, ossia quellodi violenza privata, la cui pena inflitta è pari a due anni di reclusione, cuiaggiungere gli aumenti per i reati satellite.2.2.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione sul quantum degliaumenti irrogati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.Nel determinare l'aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione per ireati giudicati con la seconda sentenza avrebbe omesso di motivare sull’entitàdegli aumenti per ciascuno dei reati (un’ipotesi di truffa e due tentativi diestorsione) con essa giudicati.Conclusivamente, deduce il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbedovuto parametrare la nuova pena partendo da quella di due anni per il piùgrave reato di violenza privata giudicato con la prima sentenza, quindi indicare,per ciascuno degli altri reati unificati ex art. 81 cod. pen., l’aumento ritenutocongruo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 26 febbraio 2026, ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza dev'essere annullata per le ragioni di seguito esposte.

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenzeciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunitoin continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice dellacognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli giàriuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n.17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019,Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv.259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299).

Dunque, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distintecondanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per unapluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo dellacontinuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizioper la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti cheva determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione.Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice,titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendereconcretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridicoseguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente ilsemplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.

U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216).Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nelrispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consideratisatellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la penabase (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sulpunto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesimadosimetria in sede cognitiva.

3. Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione non ha fatto buongoverno degli esposti principi.Come denunciato dal ricorrente, ha infatti assunto come pena base l'interapena inflitta con la sentenza della Corte di appello di L’Aquila irrevocabile l’11marzo 2025 (omettendo qualsiasi richiamo sul punto alla motivazione del giudicedi cognizione), laddove avrebbe dovuto invece assumere quella inflitta per ilreato più grave, stabilendo poi autonomamente, con adeguata motivazione,l'entità degli aumenti da applicare agli altri reati, ivi compresi quelli giudicati conla sentenza unificata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., per i quali ha inveceparametrato un aumento complessivo, pur trattandosi di ben tre distinti reati.4.

Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata,con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di L'aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, haaccolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, segnatamente, tra quelli giudicati con sentenza della Corte diappello di L’Aquila in data 19 settembre 2024, irrevocabile l’11 marzo 2025, equelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31 gennaio2025, irrevocabile il 17 febbraio 2025.Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella complessiva irrogata dallasentenza della Corte di appello di L’Aquila di tre anni di reclusione e – applicatol'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza della Corte di appellodi Napoli quantificato complessivamente, per i due reati giudicati, in un anno esei mesi di reclusione, – ha rideterminato la pena complessiva unica in quattroanni e sei mesi di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce due motivi di ricorso.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 187disp. att. cod. proc. pen. e 81 cod. pen.   [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha preso come pena base per l’aumento percontinuazione quella complessivamente irrogata per i due reati di violenzaprivata e truffa, giudicati con la prima delle indicate sentenze. Avrebbe, così,omesso di effettuare il doveroso scorporo tra i reati per il quale sarebbe statonecessario indicare la pena base per il reato considerato più grave, ossia quellodi violenza privata, la cui pena inflitta è pari a due anni di reclusione, cuiaggiungere gli aumenti per i reati satellite.2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione sul quantum degliaumenti irrogati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.Nel determinare l'aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione per ireati giudicati con la seconda sentenza avrebbe omesso di motivare sull’entitàdegli aumenti per ciascuno dei reati (un’ipotesi di truffa e due tentativi diestorsione) con essa giudicati.Conclusivamente, deduce il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbedovuto parametrare la nuova pena partendo da quella di due anni per il piùgrave reato di violenza privata giudicato con la prima sentenza, quindi indicare,per ciascuno degli altri reati unificati ex art. 81 cod. pen., l’aumento ritenutocongruo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 26 febbraio 2026, ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza dev'essere annullata per le ragioni di seguito esposte.  2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenzeciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunitoin continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice dellacognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli giàriuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n.17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019,Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv.259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299). Dunque, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distintecondanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per unapluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo dellacontinuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizioper la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti cheva determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione.Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice,titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendereconcretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridicoseguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente ilsemplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216).Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nelrispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consideratisatellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la penabase (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sulpunto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesimadosimetria in sede cognitiva.  3. Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione non ha fatto buongoverno degli esposti principi.Come denunciato dal ricorrente, ha infatti assunto come pena base l'interapena inflitta con la sentenza della Corte di appello di L’Aquila irrevocabile l’11marzo 2025 (omettendo qualsiasi richiamo sul punto alla motivazione del giudicedi cognizione), laddove avrebbe dovuto invece assumere quella inflitta per ilreato più grave, stabilendo poi autonomamente, con adeguata motivazione,l'entità degli aumenti da applicare agli altri reati, ivi compresi quelli giudicati conla sentenza unificata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., per i quali ha inveceparametrato un aumento complessivo, pur trattandosi di ben tre distinti reati.4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata,con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati.  P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris