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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25153/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte diappello di Roma , di condanna in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90,deduce un solo motivo, di violazione di legge, di mancanza di motivazione eillogicità della stessa, per mancata riqualificazione ai sensi dell'articolo 73 commaquinto.Il ricorso è inammissibile.

A fronte di una motivazione che esamina plurimiparametri in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento, quali ilpeso ponderale complessivo, la diversa qualità di stupefacente, le modalità dellacondotta con occultamento in vari punti dell'abitazione, oltre che indosso, condroga già frazionata e pronta per la vendita, oltre a una somma di danaroconsistente, che peraltro ragionevolmente sono considerati in sentenza comedimostrativi dell'inserimento in circuiti criminali, si oppone una unilateralerivalutazione dei dati disponibili che, come noto, attenendo al merito, non puòessere presa in considerazione in questa sede di legittimità.In altri termini si oppone al giudizio di cui alla sentenza una mera diversarivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte diappello di Roma , di condanna in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90,deduce un solo motivo, di violazione di legge, di mancanza di motivazione eillogicità della stessa, per mancata riqualificazione ai sensi dell'articolo 73 commaquinto.Il ricorso è inammissibile. A fronte di una motivazione che esamina plurimiparametri in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento, quali ilpeso ponderale complessivo, la diversa qualità di stupefacente, le modalità dellacondotta con occultamento in vari punti dell'abitazione, oltre che indosso, condroga già frazionata e pronta per la vendita, oltre a una somma di danaroconsistente, che peraltro ragionevolmente sono considerati in sentenza comedimostrativi dell'inserimento in circuiti criminali, si oppone una unilateralerivalutazione dei dati disponibili che, come noto, attenendo al merito, non puòessere presa in considerazione in questa sede di legittimità.In altri termini si oppone al giudizio di cui alla sentenza una mera diversarivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris