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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2014

Cassazione n. 12911/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2347-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa nella memoria di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro GIUNTELLI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 424/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 9/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata, tenutasi in modalità da remoto, del 3/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Cagliari propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14/5/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di accertamento ICI 2001; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. il ricorso, così come eccepito anche dalla controricorrente, è inammissibile,in quanto tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di un anno, prolungato di 31 giorni per la sospensione dovuta al periodo feriale, previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis;

1.2. invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 9 dicembre 2014 ed il ricorso è stato presentato per la notifica il 12 gennaio 2016, laddove il termine ultimo scadeva l’11 gennaio 2016;

1.3. la novella di sei mesi, introdotta con l’art. 46 dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, non è infatti applicabile nella controversia ora pendente, giusta il disposto dell’art. 58 della stessa, secondo cui l’entrata in vigore di tale disposizione coincideva col 4.7.2009, senza possibilità di efficacia retroattiva ai procedimenti già pendenti, o per i quali erano state contestate le sanzioni;

1.4. in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è dunque applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (ipotesi non ricorrente nel caso in esame, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado nel 2006), restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. Cass. nn. 19979/2018, 15741/2013, 17060/2012, 6007/2012);

1.5. va altresì rilevato che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, –nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. nn. 8722/2022, 30053/2020); 2.le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2347-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa nella memoria di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro GIUNTELLI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 424/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 9/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata, tenutasi in modalità da remoto, del 3/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Cagliari propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14/5/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di accertamento ICI 2001; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il ricorso, così come eccepito anche dalla controricorrente, è inammissibile,in quanto tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di un anno, prolungato di 31 giorni per la sospensione dovuta al periodo feriale, previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; 1.2. invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 9 dicembre 2014 ed il ricorso è stato presentato per la notifica il 12 gennaio 2016, laddove il termine ultimo scadeva l’11 gennaio 2016; 1.3. la novella di sei mesi, introdotta con l’art. 46 dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, non è infatti applicabile nella controversia ora pendente, giusta il disposto dell’art. 58 della stessa, secondo cui l’entrata in vigore di tale disposizione coincideva col 4.7.2009, senza possibilità di efficacia retroattiva ai procedimenti già pendenti, o per i quali erano state contestate le sanzioni; 1.4. in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è dunque applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (ipotesi non ricorrente nel caso in esame, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado nel 2006), restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. Cass. nn. 19979/2018, 15741/2013, 17060/2012, 6007/2012); 1.5. va altresì rilevato che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, –nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. nn. 8722/2022, 30053/2020); 2.le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalit
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