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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10528/2026

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disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pitoni e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, n. 86 (Pal.

B), in persona delsuo amministratore;- intimato –avverso la sentenza n. 3142/2022 della Corte d'Appello di Roma in data3/5/2022, pubblicata il 11/5/2022 e notificata il 27/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:1.

Stefania, Anna e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti alTribunale di Rieti, il [OSCURATO:PERSONA] sito in Rieti, via Salaria per l'Aquila, n. 86(palazzina B ), chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenzadel suddetto [OSCURATO:PERSONA] e la loro estraneità al medesimo e, per l'effettoe in ogni caso, che venisse dichiarato che le sue delibere non potevanoavere effetti nei confronti degli eredi Giovannelli, con ogni conseguenza dilegge, sostenendo che in Rieti, via Salaria nn. 86/116, esisteva un unicocondominio denominato [OSCURATO:PERSONA] e composto da due corpi di fabbricadistinti con le lettere A e B, come desumibile dal regolamentocondominiale avente natura contrattuale; che otto condomini dellapalazzina B, con iniziativa irregolare e illegittima, avevano di fatto datovita a un autonomo condominio, staccandosi da quello precedente; e cheessi, pur proprietari di unità immobiliari site nella palazzina B, eranorimasti totalmente estranei a tale iniziativa.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] di via Salaria per l'Aquila, n. 86,palazzina B, eccepì, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazionepassiva e la contraddittorietà della domanda e contestò, nel merito, ledomande proposte, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 18/2015 dal 16/01/2015, il Tribunale di Rieti dichiaròinammissibili le domande proposte.Il giudizio di gravame, instaurato da Stefania, Anna e [OSCURATO:PERSONA],si concluse, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] di via Salaria per l'Aquila, n.86 - Palazzina B, con la sentenza n. 3142/2022, pubblicata il 11/05/2022,con la quale la Corte d'Appello di Roma respinse l'appello e condannò gliappellanti al pagamento delle spese di lite.2.

Avverso questa sentenza, Stefania, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Condominiodi via Salaria per l’Aquila, n. 86, Palazzina B, è rimasto intimato.Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza pervizio di infrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza peromessa motivazione e motivazione meramente apparente in ordineall'interpretazione della domanda e alla conseguente determinazionedell'oggetto del giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c..3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..Preliminarmente, con memoria del 1/4/2026, sottoscritta da entrambe leparti del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, peravere transatto la controversia con la controparte, chiedendo dipronunciare l’estinzione del giudizio.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pitoni e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, n. 86 (Pal. B), in persona delsuo amministratore;- intimato –avverso la sentenza n. 3142/2022 della Corte d'Appello di Roma in data3/5/2022, pubblicata il 11/5/2022 e notificata il 27/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:1. Stefania, Anna e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti alTribunale di Rieti, il [OSCURATO:PERSONA] sito in Rieti, via Salaria per l'Aquila, n. 86(palazzina B ), chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenzadel suddetto [OSCURATO:PERSONA] e la loro estraneità al medesimo e, per l'effettoe in ogni caso, che venisse dichiarato che le sue delibere non potevanoavere effetti nei confronti degli eredi Giovannelli, con ogni conseguenza dilegge, sostenendo che in Rieti, via Salaria nn. 86/116, esisteva un unicocondominio denominato [OSCURATO:PERSONA] e composto da due corpi di fabbricadistinti con le lettere A e B, come desumibile dal regolamentocondominiale avente natura contrattuale; che otto condomini dellapalazzina B, con iniziativa irregolare e illegittima, avevano di fatto datovita a un autonomo condominio, staccandosi da quello precedente; e cheessi, pur proprietari di unità immobiliari site nella palazzina B, eranorimasti totalmente estranei a tale iniziativa.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] di via Salaria per l'Aquila, n. 86,palazzina B, eccepì, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazionepassiva e la contraddittorietà della domanda e contestò, nel merito, ledomande proposte, chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 18/2015 dal 16/01/2015, il Tribunale di Rieti dichiaròinammissibili le domande proposte.Il giudizio di gravame, instaurato da Stefania, Anna e [OSCURATO:PERSONA],si concluse, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] di via Salaria per l'Aquila, n.86 - Palazzina B, con la sentenza n. 3142/2022, pubblicata il 11/05/2022,con la quale la Corte d'Appello di Roma respinse l'appello e condannò gliappellanti al pagamento delle spese di lite.2. Avverso questa sentenza, Stefania, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Condominiodi via Salaria per l’Aquila, n. 86, Palazzina B, è rimasto intimato.Numero registro generale 19662/2022Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 10528/2026Data pubblicazione 21/04/2026Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza pervizio di infrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza peromessa motivazione e motivazione meramente apparente in ordineall'interpretazione della domanda e alla conseguente determinazionedell'oggetto del giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c..3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..Preliminarmente, con memoria del 1/4/2026, sottoscritta da entrambe leparti del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, peravere transatto la controversia con la controparte, chiedendo dipronunciare l’estinzione del giudizio.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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