CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 33134/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19639-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 3478/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 6 / 1 2 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., dichiarata in stato d’insolvenza il 3 / 7 /200 3 e ammessa all ’ amministrazione straordinariail 13 / 8 /200 3 , ha convenuto in giudizio , innanzi al tribunale di Ferrara, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (o Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che, a norma dell ’ art. 67 l.fall. , fosse ro revocati i pagamenti che la società in bonis aveva eseguito , nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di insolvenza, in favore della convenuta, per la somma complessiva €. 773.946,62. 1.2. L’attrice, in particolare, ha dedotto che: - “nell’ambito del rapporto di cessione pro solvendo di crediti futuri portati da fatture emesse nei confronti di alcuni debitori” della stessa, erano stati individuati “bonifici effettuati non dai debitori ceduti ma da società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA]”;- tali bonifici, “ intervenuti su conti passivi, con il consenso di [OSCURATO:PERSONA], avevano contribuitoa ridurre il debito della prima nei confronti della seconda”, e cioè il “debito rappresentato dalle anticipazioni ricevute a fronte della cessione di crediti (oltre che dalle spese, competenze e interessi)”;- tali pagamenti erano, dunque, revocabili, innanzi tutto, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in quanto ricevuti nella consapevolezza dello stato d’insolvenza della solvens, ed, in secondo luogo, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in quanto eseguiti con mezzi anormali. 1.3. Il tribunale, con la sentenza n. 1839/2011, ha rigettatola domanda. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. ha proposto appello. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accoltoil gravame. 1.6. La corte, in particolare, ha, innanzitutto, esaminato l’eccezione d’inammissibilità dell ’ azione revocatoria sollevata dalla società convenuta in forza del giudicato esterno conseguente alla sentenza n. 1239/2008 con la quale il tribunale di Ferrara, all’esito del giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto l ’ ammissione dell ’ opponente al passivo Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 della procedura per l’importo di €. 1.623.039,61, riconoscendo alla stessa “il suo diritto di incassare dai debitori ceduti le somme successivamente corrisposte”, con la conseguente decurtazione dell’importo ammesso, ed escludendo, pertanto , che la procedura potesse “porre in discussione il titolo di [OSCURATO:PERSONA] in tal mondo accertato… in via definitiva”. 1.7. La corte ha escluso la fondatezza dell’eccezione sul rilievo che: - i pagamenti impugnati dalla procedura sono stati “effettuati dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA](Il progresso S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), per un totale di euro 773.946,62, sui due conti utilizzati nel rapporto con il factor, nell ’ anno anteriorealla dichiarazione di insolvenza”; - il giudicato, mentre copre i pagamenti effettuati dai debitori ceduti per effetto delle cessioni di credito, “non può assolutamente estendersi alla diversa fattispecie del pagamento di terzi soggetti, estranei al rapporto di cessione intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; - “si tratta”, invero, “di bonifici effettuati sui conti in questione non dai debitori ceduti ma dalle società controllate [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), a loro volta legate da un rapporto di debito con la capogruppo [OSCURATO:PERSONA] … ”; - tali bonifici , “eseguiti dalle società del gruppo sui conti passivi di [OSCURATO:PERSONA] e con il consenso tacito di [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposta a tale pagamento, hanno in concreto ridotto il debito della prima maturato nei confronti della seconda per la restituzione delle anticipazioni ricevute a fronte della cessione di crediti, nonché per la spese, le competenze e gli interessi”. 1.8. La corte, poi, ha esaminato la questione della revocabilitào meno dei pagamenti in questione. 1.9. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che tali pagamenti erano stati dichiaratamente impugnati dalla procedura in forza (tra l’altro) dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 in quanto pagamenti eseguiti con mezzi anormali, ha, in sostanza, ritenuto che: - “ i pagamenti effettuati a favore di [OSCURATO:PERSONA] erano indubbiamente avvenuti in esecuzione di una delegazione attiva di pagamento disposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]”, “titolare di ingenti crediti”, come emergevadai “bilanci” prodotti in giudizio, “nei confronti delle due società controllate”; - “ le due controllate, infatti, hanno, di fatto, restituito quote dei finanziamenti ricevuti dalla capogruppo senza però versarli nelle casse sociali di quest’ultima…, ponendo in essere una forma anomala di pagamento a tutto vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e con lesione della par condicio”. 1.10. Né rilevava, ha aggiunto la corte, la natura dei conti utilizzati nell’ambito del contratto di factoringpoiché: -tali conti, “se anche di mera evidenza contabile interna, registrano comunque pacificamente anticipazioni effettive ed effettivi rientri mediante imputazione di somme rinvenienti da anticipazioni inerenti altri rapporti o incassi di terzi relativi a contratti diversi”; - “ le relative imputazioni ”, quindi, “ hanno comunque avuto l’effetto pratico di diminuire l’esposizione per anticipi rispetto a crediti ceduti pro solvendo”. 1.11. Tali operazioni, infine, ha concluso la corte, si configuravano quali atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, a prescindere, peraltro, dallo “sconfinamento dal fido eventualmente esistente”, non trattandosi di conti correnti bancari. 1.12. La corte, quindi, ha, per quanto ancora rileva, accolto la domanda proposta dalla procedura ed ha, pertanto, revocato, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., i bonifici provenienti dalle “due controllate ”, condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla procedura attrice la somma complessiva di €. 773.946,62, oltre interessi. Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 1.13. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., c on ricorso notificato il 22 / 7 /20 20 , ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.14. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., ha dedotto la nullità del la sentenza impugnata per non avere la corte d’appelloassunto alcuna decisione in ordine all’eccezione d’inammissibilità dell’azione revocatoria di [OSCURATO:PERSONA] dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la società convenuta aveva proposto già in primo grado e ribadito nella comparsa di costituzione nel giudizio d’appello, in ragione della preclusione conseguente all a definitiva ammissione al passivo della procedura attrice del credito, pari alla somma complessiva di €. 1.623.039,61, che, in relazione al rapporto di factoring intercorrente tra le stesse, [OSCURATO:PERSONA] vantavanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle anticipazioni del corrispettivo delle cessioni di credito effettuate in suo favore. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 56, 67 e 97 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’ammissibilità dell’azione revocatoria di [OSCURATO:PERSONA] dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che: - la proposizione di tale azioni era preclusa per la definitiva ammissione al passivo della procedura attrice del credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confro nti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle anticipazioni del corrispettivo Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 delle cessioni di credito effettuate in suo favorenell ’ ambito del rapporto di factoring intercorrente tra le stesse; - tale credito, infatti, come si evince dall’estratto conto al [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituisce il saldo, per la somma complessiva di €. 1.623.039,61, derivante dalla contabilizzazione di tutte le partite passive, come le anticipazioni erogate da [OSCURATO:PERSONA], e di tutte le partite attive, compresi i versamenti, impugnati dalla procedura, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eseguito, per la somma di €. 773.946,62, in favore di [OSCURATO:PERSONA], per cui, in assenza di tali versamenti, il credito che quest’ultima poteva insinuare al passivo sarebbe stato maggiore; -la domanda di revocatoria di tali versamenti è, dunque, inammissibile; - il principio dell’intangibilità dello stato passivo, infatti, esclude che gli organi del fallimento possano far valere la revocabilità di crediti già ammessi al passivo. 2.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 2.4. Rileva, infatti, la Corte che: -la sentenza impugnata, come emerge da quanto in precedenza esposto, si è senz’altro pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’azione revocatoria dei pagamenti impugnati asseritamente conseguente al giudicato formatosi interno all a definitiva ammissione al passivo del credito di [OSCURATO:PERSONA]; - l ’ ammissione al passivo di un credito residuo rispetto a un altro precedentemente soddisfatto, ancorché disposta in via definitiva e senza riserve, implica, del resto, soltanto un accertamento dell’esistenza del titolo giustificativo del primo e non anche dell’insussistenza di un credito maggiore poiché prescinde da indagini sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali percepiti dal creditore, sicché non preclude la dichiarazione d’inefficacia di questi ultimi, lasciando Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 impregiudicate le relative questioni (Cass. n. 19319 del 2015, che ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il giudicato endofallimentare formatosi sull’ammissione al passivo del credito relativo al saldo del corrispettivo dei lavori svolti per conto della fallita impedisse l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare con riguardo al pregresso pagamento, da parte della medesima fallita, di un acconto relativo agli stessi lavori). 2.5. Se, infatti, è vero, come rilevato da Cass. SU n. 16508 del 2010 , che: - “… se non impugnato, il decreto di approvazione dello stato passivo esclude la possibilità di riproporre, all’interno della detta procedura, ogni questione concernente l’esistenza del credito, la sua entità, l’efficacia del titolo da cui deriva, l’esistenza di cause di prelazione”; -“quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza”; - “il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta”, di conseguenza, “implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione", resta, nondimeno, il principio, ribadito dalla stessa sentenza, che “la preclusione endofallimentare formatasi in relazione all’ammissione del credito insoddisfatto per pagamenti non effettuati non si estende alla parte di credito già soddisfatto, pur se dipendente dal medesimo titolo, e ciò tenuto Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 conto dell’autonomia che caratterizza i singoli pagamenti post in essere”. 2.6. Le Sezioni Unite, infatti, hanno affermato, nell’indicata sentenza, il seguente principio di diritto: “quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza”, con la conseguenza che “il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione”, rilevando espressamente, però, che tale principio non si pone in contrasto con l’altro “stabilito … con riferimento a credito residuo rispetto ad altro precedentemente soddisfatto, di cui anzi costituisce una ulteriore esplicitazione”, secondo il quale “il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta, in conformità della richiesta, non presuppone… neppure implicitamente alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta sicché, non essendosi formato alcuna preclusione endofallimentare su tale ultima parte, è stata coerentemente e correttamente affermata l’esperibilità dell’azione revocatoria, con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore”. 2.7. Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 ha dedotto la nullità della sentenza impugnata: a)nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione solo apparentein quanto dichiaratamente tratta da un precedente reso dalla stessa inter alios, ha pronunciato due statuizioni irriducibilmente contraddittorie tra loro, avendo ritenuto , per un verso, che il conto utilizzato per regolare i rapporti tra le parti del contratto di factoring dove sse essere assimilato a d un conto corrente bancario e che i versamenti eseguiti su tale conto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avesseronatura solutoria, e, per altro verso, che la natura solutoria di tali versamenti dovesseessere accertata a prescindere dallo “ sconfinamento dal fido eventualmente esistente”,non tratta ndosi di un vero e proprio contocorrente bancari o ; - b) nella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul conto interno al rapporto di factoringtra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero riconducibili a una delegazione di pagamento da parte di quest ’ ultima alle sue controllate , sul rilievo, di per sé tuttavia insufficiente, che le società asseritamente delegate erano, a loro volta, debitrici nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; -c) nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le due controllate, con i versamenti in questione, avessero provveduto anche alla restitu zione di quote del finanziamento a suo tempo ricevuto dalla capogruppo, senza, tuttavia, dar conto dell’emergenza di tale fatto decisivo, e cioè l’intervenuta rivalsa ad opera dei terzi, dalle prove raccolte in giudizio. 2.8. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.9. La ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che : - i ver samenti “effettuati dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (Il progresso S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), per un totale di euro 773.946,62, sui due conti utilizzati nel rapporto con il factor, nell ’ anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza”, avessero n atura solutoria perché, pur trattandosi di versamenti confluiti su conti “di mera evidenza contabile interna”,hanno avuto, attraverso la registrazione delle “relative imputazioni”, “l’effetto pratico di diminuire l’esposizione per anticipi rispetto a crediti ceduti pro solvendo”e, quindi, di ridurre “il debito” di [OSCURATO:PERSONA] “nei confronti” di [OSCURATO:PERSONA] “per la restituzione delle anticipazioni ricevute a fronte della cessione di crediti, nonché per la spese, le competenze e gli interessi”; -“i pagamenti effettuati a favore di [OSCURATO:PERSONA] erano … avvenuti in esecuzione di una delegazione attiva di pagamento disposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]”, “titolare di ingenti crediti” “nei confronti delle due società controllate”, che, in tal modo, “hanno, di fatto, restituito quote dei finanziamenti ricevuti dalla capogruppo senza però versarli nelle casse sociali di quest’ultima …, ponendo in essere una forma anomala di pagamento a tutto vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e con lesione della par condicio”. 2.10. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, essendo riservato, al pari del giudizio relativo all’effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), al prudente apprezzamento del giudice di merito, può Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per ilvizio consistito, come stabilito dall’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: - ( a ) omesso del tutto l ’ esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - ( b ) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta. 2.11. Resta, pertanto, fermo che: - l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatt i storic i , rilevant i in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva esecuzione, da parte delle società controllate, di versamenti “sui due conti utilizzati nel rapporto con il factor” che avevano ridotto l’esposizione della [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]“per anticipi rispetto a crediti ceduti pro solvendo” a quest’ultima, l’esecuzione di tali pagamenti “in esecuzione di una delegazione attiva di pagamento disposta Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]”, “titolare di ingenti crediti” “nei confronti delle due società controllate”, e, infine, il conteggio di tali versamenti sul debito che le stesse avevano verso la [OSCURATO:PERSONA] per “finanziamenti ricevuti dalla capogruppo”), siano stat i comunque pres i in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - è denunciabile in cassazione solo l ’ anomalia motivazionale che (come nei casi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella "motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.12. Il compito diquesta Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 2.13. La sentenza impugnata, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall’appellata, haritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo succinto ma di certo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda (d’inefficacia) proposta dall’attrice, che: -i versamenti “effettuati dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA](Il progresso S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), per un totale di euro 773.946,62, sui due contiutilizzati nel rapporto con il factor”, avessero avuto “ l ’ effetto pratico di diminuire l’esposizione” della [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] “per anticipi rispetto a crediti ceduti pro solvendo” a quest’ultima; - tali pagamenti “erano … avvenuti in esecuzione di una delegazione attiva di pagamento disposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]”, “titolare di ingenti crediti” “nei confronti delle due società controllate”, che, in tal modo, conteggiando tali versamenti sul corrispondente debito, “ hanno, di fatto, restituito” “quote dei finanziamenti ricevuti dalla capogruppo”. 2.14. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento che la ricorrente non ha utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come detto, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.) con la precisa esposizione in ricorso (come imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) dei fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come parimenti esposto Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 in ricorso)dal testo della sentenza stessa o (più probabilmente) dagli atti del processo, dei quali, però, la corte d’appello abbia del tutto omesso l’esame nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente, esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere il fondamento materiale della domanda proposta dall’attrice. 2.15. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che fosseemersa in giudizio la prova che i versamenti eseguiti dalle due società controllate avevano avuto “ l ’ effetto pratico di diminuire l’esposizione” della controllate, poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, “per anticipi rispetto a crediti ceduti pro solvendo” e che tali pagamenti “erano … avvenuti in esecuzione di una delegazione attiva di pagamento disposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]” “nei confronti delle due società controllate”, le quali avevano in tal modo “restituito quote dei finanziamenti ricevuti dalla capogruppo”, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda dell’attrice in quanto volta, appunto, ad ottenere la declaratoria d’inefficacia di tal i pagamenti in quanto eseguiti, con mezzi non normali,“nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza”. 2.16. Questa Corte, infatti, di recente, ha condivisibilmente affermato (Cass. n. 14316 del2022, in motiv.) che: - il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cuisia stato effettuato da un terzo, a condizione che quest’ultimoabbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio ma(come accertato, in fatto, Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 nel caso in esame) esercitando, dopo aver pagato e prima dell’apertura delconcorso, l’azione di rivalsa (cfr. Cass. n. 13165 del 2020; Cass. n. 15794 del 2018; Cass. n. 6282 del 2016; Cass. n. 25928 del 2015; Cass. n. 14316 del 2022); - a tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell’ambito della quale,infatti, il terzo provvede all’estinzione di un debito del delegantein adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o diun’autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore ma anchequando, come nel caso in esame, l’ importo pagato sia statoanticipato dal delegato ove quest ’ ultimo abbia proceduto alrecupero prima dell’apertura del fallimento; - in tal caso, infatti, all ’ estinzione dell ’ obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l ’ insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si trovava l ’ accipiens , con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell’apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum. 2.17. La delegazione di pagamento costituisce, peraltro, uno strumento solutorio a carattere anomalo, potendosi qualificare come mezzi normali di pagamento diversi dal denaro, ai fini dell’esperibilità dell’azione prevista dall’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., soltanto quelli comunemente accettati, nella pratica commerciale in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. n. 26241 del 2021), in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, rilevando unicamente il dato oggettivo concernente le caratteristiche del mezzo utilizzato (cfr. Cass. n. 15691 del 2011; Cass. n. 649 del 2003). Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 2.18. Il disposto normativo, in effetti, si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato d’insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione dello stesso) l’accipiens è messo a conoscenza dell’impossibilità dell’impresa di estinguere normalmente il proprio debito. 2.19. Deve, per contro, escludersi che la comune pratica commerciale possa essere sminuita e superata, ai fini della valutazione dell’anomalia del pagamento ai sensi all’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., dalle caratteristiche proprie della singola fattispecie ed, in ipotesi, escludere, in ragione delle stesse, l’anormalità del mezzo estintivo utilizzato: -innanzitutto, perché la lettera della norma impone, come detto, di avere riguardo al “mezzo” di pagamento utilizzato ed alle caratteristiche intrinseche dello stesso che siano capaci di evidenziare lo stato di insolvenza di chi lo esegue; - in secondo luogo, perché la valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie al fine di individuare (o, per contro, escludere) il tratto di anormalità del pagamento eseguito sposta, invece, la valutazione dal dato oggettivo del mezzo di pagamento utilizzato al versante soggettivo, il quale può essere al più significativo dell’inscientia decoctionisin capo al creditore soddisfatto. 2.20. Nell’azione revocatoria fallimentare, in definitiva, la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (Cass. n. 17949 del 2023, in motiv.): e tale, come detto, certamente non è il pagamento eseguito da un terzo, su ordine Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 o indicazione del debitore delegante poi fallito, con denaro di quest’ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l’utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass. n. 15691 del 2011; conf., Cass. n. 4106 del 2017, in motiv.). 2.21. In tema di revocatoria fallimentare, in definitiva, la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest’ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l’utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass. n. 30254 del 2024; conf., Cass. n. 15691 del 2011). Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile: ecome tale dev’essere, pertanto, dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 14.200,00, di cui €. 200,00 Ric. 2020n.19639 - Sez. 1 – CC