Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 31152/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2180-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] mATTEIS PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 820/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di Euro 3991,73 «a titolo di contributi e somme aggiuntive» dovuti a seguito di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009; a fondamento della decisione, la Corte d'appello, richiamati vari precedenti di legittimità, ha ritenuto sussistente l'obbligo contributivo della [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento di redditi nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; avverso tale sentenza, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e, successivamente, illustrato con memoria; ha resistito, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione; il primo motivo va, nel complesso, respinto; nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti e detto principio vale per ogni forma di assicurazione Ric. 2021 n. 02180 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- obbligatoria (Cass. nr. 31345 del 2018; Cass. nr. 9226 del 2018; Cass. nr. 27163 del 2008; Cass. nr. 230 del 2002); pertanto, la rilevazione della causa di estinzione deve avvenire anche d'ufficio ma «nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum», sicché è necessario che (l'eccezione) sia «basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena» (di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011); nel caso di specie, parte ricorrente non chiarisce come i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, che non risultano indicati nella sentenza impugnata, emergessero, nel giudizio di merito, dagli atti processuali; l'omissione rende il motivo genericamente formulato e, come tale, inammissibile; in ogni caso -e sotto un diverso profilo- è il caso di ricordare l'orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass nr. 2313 del 2010; Cass. nr. 15112 del 2013; Cass. nr. 28663 del 2013; Cass. nr. 23989 del 2014; Cass. nr. 16157 del 2016; Cass. nr. 2731 del 2017; Cass. nr. 6145 del 2019) che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art.111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, ritiene che, una volta verificata l'omessa pronuncia in sede di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; Ric. 2021 n. 02180 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- tale principio può trovare applicazione anche nel caso di specie, del tutto assimilabile, in cui è la stessa parte ricorrente a dedurre gli elementi di fatto risolutivi della questione giuridica controversa; è decisiva la circostanza che la richiesta di pagamento dei contributi sia pervenuta all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; questa Corte ha osservato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); a chiarimento del principio si è, poi, affermato (Cass. nr.10273 del 2021) che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, rileva «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» e si è, altresì, precisato che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» ( v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit); in particolare, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno Ric. 2021 n. 02180 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -4- studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi dì fonte normativa se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997); da tali premesse discende che la sentenza impugnata è, comunque, conforme a diritto.

Individuato il dies a quo del termine di prescrizione al 6 luglio 2010, risulta tempestivo l'atto di messa in mora dell'[OSCURATO:PERSONA] che parte ricorrente indica pervenuto nella sua sfera di conoscenza il 30.6.2015; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta l'omessa pronuncia sulla eccezione di violazione dell'art. 44, comma 2, del D.L. nr. 269 del 2003; per parte ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione secondo cui gli importi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] erano stati calcolati sull'intero reddito prodotto e non sulla sola quota eccedente la soglia di esenzione pari ad euro 5.000,00; il motivo è infondato; i giudici di merito hanno applicato i principi della Corte in base ai quali (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi) «sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo Ric. 2021 n. 02180 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -5- venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento)»; correttamente, la Corte territoriale ha disatteso, implicitamente, la tesi difensiva qui prospettata, giacché è l'intero reddito prodotto a costituire l'imponibile contributivo e non solo la quota che eccede la soglia di euro 5.000,00; con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per l'omesso esame dell'eccezione di violazione del D.Lgs. nr. 218 del 1997, in combinato disposto con l'art. 116, comma 8 e 15, della legge nr. 388 del 2000 in punto di determinazioni delle sanzioni; l'omissione è riferita alla questione della «misura delle sanzioni applicate» che parte ricorrente aveva devoluto alla Corte del merito, sul presupposto dell'incertezza normativa, ratione temporis, in ordine all'obbligo dell'avvocato, non iscritto alla cassa di appartenenza, di versare i contributi alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il motivo, illustrato nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione desumibile dall'art. 366 comma 1 nr. 6 cod.proc.civ., è fondato; peraltro, in merito all'apparato sanzionatorio, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022.

La sentenza, oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 8 agosto 1995, nr. 335, art. 2, comma 26, come interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; Ric. 2021 n. 02180 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -6- in conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettati i primi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, per la rideterminazione del quantum debeatur, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione; al giudice dei rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; PQM La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2180-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] mATTEIS PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 820/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di Euro 3991,73 «a titolo di contributi e somme aggiuntive» dovuti a seguito di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009; a fondamento della decisione, la Corte d'appello, richiamati vari precedenti di legittimità, ha ritenuto sussistente l'obbligo contributivo della [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento di redditi nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; avverso tale sentenza, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e, successivamente, illustrato con memoria; ha resistito, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione; il primo motivo va, nel complesso, respinto; nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti e detto principio vale per ogni forma di assicurazione Ric. 2021 n. 02180 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- obbligatoria (Cass. nr. 31345 del 2018; Cass. nr. 9226 del 2018; Cass. nr. 27163 del 2008; Cass. nr. 230 del 2002); pertanto, la rilevazione della causa di estinzione deve avvenire anche d'ufficio ma «nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum», sicché è necessario che (l'eccezione) sia «basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena» (di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011); nel caso di specie, parte ricorrente non chiarisce come i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, che non risultano indicati nella sentenza impugnata, emergessero, nel giudizio di merito, dagli atti processuali; l'omissione rende il motivo genericamente formulato e, come tale, inammissibile; in ogni caso -e sotto un diverso profilo- è il caso di ricordare l'orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass nr. 2313 del 2010; Cass. nr. 15112 del 2013; Cass. nr. 28663 del 2013; Cass. nr. 23989 del 2014; Cass. nr. 16157 del 2016; Cass. nr. 2731 del 2017; Cass. nr. 6145 del 2019) che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art.111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, ritiene che, una volta verificata l'omessa pronuncia in sede di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; Ric. 2021 n. 02180 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- tale principio può trovare applicazione anche nel caso di specie, del tutto assimilabile, in cui è la stessa parte ricorrente a dedurre gli elementi di fatto risolutivi della questione giuridica controversa; è decisiva la circostanza che la richiesta di pagamento dei contributi sia pervenuta all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; questa Corte ha osservato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); a chiarimento del principio si è, poi, affermato (Cass. nr.10273 del 2021) che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, rileva «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» e si è, altresì, precisato che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» ( v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit); in particolare, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno Ric. 2021 n. 02180 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi dì fonte normativa se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997); da tali premesse discende che la sentenza impugnata è, comunque, conforme a diritto. Individuato il dies a quo del termine di prescrizione al 6 luglio 2010, risulta tempestivo l'atto di messa in mora dell'[OSCURATO:PERSONA] che parte ricorrente indica pervenuto nella sua sfera di conoscenza il 30.6.2015; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta l'omessa pronuncia sulla eccezione di violazione dell'art. 44, comma 2, del D.L. nr. 269 del 2003; per parte ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione secondo cui gli importi pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] erano stati calcolati sull'intero reddito prodotto e non sulla sola quota eccedente la soglia di esenzione pari ad euro 5.000,00; il motivo è infondato; i giudici di merito hanno applicato i principi della Corte in base ai quali (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi) «sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo Ric. 2021 n. 02180 sez. ML - ud. 10-06-2022 -5- venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento)»; correttamente, la Corte territoriale ha disatteso, implicitamente, la tesi difensiva qui prospettata, giacché è l'intero reddito prodotto a costituire l'imponibile contributivo e non solo la quota che eccede la soglia di euro 5.000,00; con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per l'omesso esame dell'eccezione di violazione del D.Lgs. nr. 218 del 1997, in combinato disposto con l'art. 116, comma 8 e 15, della legge nr. 388 del 2000 in punto di determinazioni delle sanzioni; l'omissione è riferita alla questione della «misura delle sanzioni applicate» che parte ricorrente aveva devoluto alla Corte del merito, sul presupposto dell'incertezza normativa, ratione temporis, in ordine all'obbligo dell'avvocato, non iscritto alla cassa di appartenenza, di versare i contributi alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il motivo, illustrato nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione desumibile dall'art. 366 comma 1 nr. 6 cod.proc.civ., è fondato; peraltro, in merito all'apparato sanzionatorio, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022. La sentenza, oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 8 agosto 1995, nr. 335, art. 2, comma 26, come interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; Ric. 2021 n. 02180 sez. ML - ud. 10-06-2022 -6- in conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettati i primi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, per la rideterminazione del quantum debeatur, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione; al giudice dei rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; PQM La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
Sentenza Cassazione n. 31152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris