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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11474/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1781/2024 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 24 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi gli organi della giustiziaamministrativa quattro ordinanze ingiunzioni (notificategli in data 26giugno 2014) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] con cui gliveniva intimata la rimozione delle coltivazioni di mais ogm (Mom 810)impiantate presso fondi rustici, ubicati in provincia di Pordenone, da luigestiti, quale titolare dell’azienda agricola «In trois».All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale amministrativoregionale [OSCURATO:PERSONA] di Trieste (composto dai magistratiUmberto Zuballi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rigettò ladomanda, la quale, a seguito di appello interposto dal ricorrente, venneinvece accolta dal Consiglio di Stato, con condanna altresì della Regioneal risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal Fidenato e dalla suaimpresa agricola, in entità corrispondente al valore del mais distrutto.2.

Con ricorso proposto ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117,[OSCURATO:PERSONA] domandò l’accertamento della responsabilità civile deisopra indicati magistrati del T.A.R. di Trieste per grave violazione dellanormativa europea e la conseguente condanna dello Stato italiano alrisarcimento dei danni derivanti dall’ipotizzata condotta colposa.Più specificamente, ravvisò colpa grave dei giudicanti nell’averqualificato l’art. 1 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2014 – norma chestabiliva un divieto temporaneo di coltivazioni di mais ogm ed in forzadella quale erano state spiccate le ordinanze ingiunzioni impugnate –«norma non tecnica» (nell’accezione di cui alla direttiva 98/34/CE), lacui adozione, quindi, non doveva essere preceduta dalla comunicazionealla Commissione Europea: l’opposta lettura, conforme a diritto, erastata invece posta a base della pronuncia del Consiglio di Stato.Opposero resistenza alla lite la Presidenza del Consiglio dei Ministrinonché, in veste di interventori volontari, [OSCURATO:PERSONA], ManuelaSinigoi e [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 7288/2025 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/20263.

L’azione risarcitoria venne disattesa dal Tribunale di Bologna,con pronuncia poi confermata, a definizione del processo di appellosvolto nella contumacia delle altre parti, dalla decisione in epigrafe.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi.Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate, inepigrafe singolarmente menzionate.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 2 della leggen. 117 del 1988 e degli artt. 112, 132, 276 cod. proc. civ. e 118 disp.liquida operata dai giudici territoriali per «bypassare» l’accertamentodella colpa grave dei magistrati amministrativi per violazione manifestadel diritto dell’Unione europea: così argomentando, la Corte di meritoha «completamente omesso di considerare e valutare la sussistenza omeno della r.c. del Collegio per patente violazione del diritto U.E.,rigettando la domanda senza alcun esame su questo punto».1.1.

Il motivo è infondato.La gravata sentenza, sul rilievo che l’esistenza di un danno ingiustoed il comportamento di un magistrato connotato da dolo o colpa grave«si pongono quali elementi costitutivi, pari ordinati, per l’affermazionedi responsabilità e la conseguente condanna dello Stato», ha valutatocorretta la pronuncia di prime cure «nel momento in cui ha escluso laresponsabilità per difetto dei requisiti del danno e del nesso eziologicotra il danno e la condotta».Così argomentando, la Corte territoriale ha ritenuto l’indagine sullaasserita colpa grave dei magistrati del T.A.R. superflua (o, per megliodire, assorbita) dall’accertata inesistenza dell’altro indefettibilepresupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento, cioè ar.g. n. 7288/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/2026dire un pregiudizio causalmente derivante dal provvedimento in thesicostituente l’illecita condotta dei magistrati.Il ragionamento in tal guisa condotto, pur con l’improprio richiamoal principio della ragione più liquida, è pienamente conforme a diritto ereca chiara e puntuale statuizione sulla domanda formulata.A fronte di ciò, nemmeno in linea astratta è configurabile il vizio diomessa pronuncia come prospettato dal ricorrente, costituendo ilcontegno colposo del magistrato soltanto uno degli elementi integratividella fattispecie risarcitoria dedotta in giudizio.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1 l.r.

F.V.G. 5/2014; dell’art. 2.1. l.r.

F.V.G.5/2011; degli artt. 26, 34, 35, 36 T.F.U.E., dell’art. 26-bis l.r.

F.V.G.15/2014, dell’art. 22 direttiva 2001/18/CE nonché dell’art. 2 legge n.117 del 1998 in relazione agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.».Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato che «aprescindere dall’esito del giudicato amministrativo» il Fidenato, almomento della decisione del TAR, «non avrebbe potuto procedere conla coltivazione» per la vigenza della legge regionale del Friuli V.G. n.15 del 2014 e che quest’ultima normativa non andava disapplicata percontrasto con il diritto dell’Unione né era illegittima.3.

Valenza logicamente preliminare rispetto alla doglianza testériassunta riveste lo scrutinio del terzo motivo con cui, per violazionedegli artt. 1226, 2043 e 2697 cod. civ., si sostiene la sussistenza deipresupposti per procedere alla liquidazione equitativa del danno patito.4.

Quest’ultimo motivo è inammissibile.La gravata sentenza descrive i pregiudizi non patrimoniali lamentatidal Fidenato nell’originario atto di ingresso della lite nella condizione di«elevato stress» derivato dalla decisione negativa emessa dal T.A.R. enella mancata «possibilità di divenire referente nazionale per laagricoltura OGM», sempre a tale decisione ascrivibile.r.g. n. 7288/2025 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/2026Di un pregiudizio del genere la Corte di merito esclude, connettezza, la derivazione eziologica dalla condotta in thesi illecita: «lagenerica allegazione che l’attore ha fatto nel caso di specie nonconsente affatto di definire un danno riferibile alla specifica pronuncia,tratteggiando piuttosto tutto il complesso delle vicende che ha visto ildottor Fidenato impegnato per molti anni nel tentativo di dare corso aproduzioni OGM che l’ordinamento non è giunto a consentire».La trascritta ratio decidendi non è censurata, in maniera puntuale,specifica e pertinente, dal ricorrente.La genericità dell’allegazione riscontrata dal giudice territoriale nonè minimamente criticata nel ricorso in scrutinio: in esso manca infattiuna riproduzione - idonea a consentire a questa Corte una adeguata osufficiente cognizione del fatto processuale - dei termini in cui ladomanda risarcitoria venne proposta nei gradi di merito.Anche in questa sede, invero, parte ricorrente si diffonde nellapletorica narrazione della «lunga battaglia portata avanti per la seminadi mais ogm sin dal 2010», corredata da dettagli estranei (o comunqueirrilevanti) rispetto all’oggetto della dispiegata impugnazione dilegittimità: omette tuttavia di illustrare la tipologia e il grado dispecificità del danno dedotti in sede di merito, così non contrastandoidoneamente la valutazione di genericità fondante la decisione gravata.Risulta pertanto nuova l’allegazione, operata per la prima voltanell’atto di adizione di questa Corte, di ulteriori e differenti pregiudizi(«ingiustificata sottoposizione del Fidenato a plurimi procedimentianche penali; impossibilità da parte sua di seminare un prodotto OGMche ha ottenuto la libertà di circolare nello spazio comunitario; perditadi chance […]; spese legali sostenute dal ricorrente per la sua difesa insvariati procedimenti») i quali, in ogni caso, appaiono in tutta evidenzanon definibili come conseguenze derivanti, secondo un nesso dicausalità immediata e diretta, dalla sentenza del T.A.R..r.g. n. 7288/2025 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/20265.

L’acclarata inammissibilità del terzo motivo, con il definitivoaccertamento dell’insussistenza di un pregiudizio ristorabile, assorbe ladisamina del secondo motivo di impugnazione.6.

Dovere nomofilattico esige una notazione conclusiva, da valerequale integrazione della trama motivazionale della sentenza gravata,ad ulteriore conforto del rigetto della domanda risarcitoria.Non può esimersi questa Corte dal rilevare che l’azione intentatadall’odierno ricorrente non poteva trovare accoglimento, oltre che perle ragioni esplicate dal giudice territoriale, per difetto dei presupposti atal fine stabiliti dalla legge n. 117 del 1988.Va in primo luogo rilevato, al riguardo, che l’art. 4 della predettalegge consente l’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo Stato fondatasull’adozione di un provvedimento solo quando siano stati inutilmenteesperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti controtale provvedimento, di cui, comunque, non sia più possibile la revocao la modifica (ex plurimis, Cass. 09/11/2023, n. 31270; Cass.17/01/2017, n. 932; Cass. 17/04/2015, n. 7924): nel caso, invece, ilprovvedimento asseritamente dannoso (la sentenza del T.A.R.) è statorimosso mediante l’esperimento del rimedio endoprocessuale (l’appelloal C.d.S.) ad hoc predisposto dal legislatore.D’altro canto, occorre rimarcare come la «manifesta violazione deldiritto dell’Unione» ascritta dal ricorrente ai magistrati del T.A.R.(ovvero aver considerato l’art. 1 della l.r. friulana n. 5/2014, chesanciva il divieto temporaneo di coltivazione di mais ogm, come«norma non tecnica» anziché come «norma tecnica») si rileva in tuttaevidenza insussistente, dacché la sentenza del T.A.R. costituivaespressione più tipica dell’attività di interpretazione di norme di diritto,come tale insuscettibile di dare luogo a responsabilità ai sensi dell’art.2 della legge n. 117 del 1988 (sulla clausola di salvaguardia posta dalr.g. n. 7288/2025 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/2026citato art. 2, si vedano, tra le tante, Cass. 17/01/2019, n, 1068; Cass.19/01/2018, n. 1266; Cass. 27/12/2012, n. 23979).7.

Il ricorso è rigettato.8.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata.9.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 gennaio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 7288/2025 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1781/2024 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 24 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi gli organi della giustiziaamministrativa quattro ordinanze ingiunzioni (notificategli in data 26giugno 2014) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] con cui gliveniva intimata la rimozione delle coltivazioni di mais ogm (Mom 810)impiantate presso fondi rustici, ubicati in provincia di Pordenone, da luigestiti, quale titolare dell’azienda agricola «In trois».All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale amministrativoregionale [OSCURATO:PERSONA] di Trieste (composto dai magistratiUmberto Zuballi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rigettò ladomanda, la quale, a seguito di appello interposto dal ricorrente, venneinvece accolta dal Consiglio di Stato, con condanna altresì della Regioneal risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal Fidenato e dalla suaimpresa agricola, in entità corrispondente al valore del mais distrutto.2. Con ricorso proposto ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117,[OSCURATO:PERSONA] domandò l’accertamento della responsabilità civile deisopra indicati magistrati del T.A.R. di Trieste per grave violazione dellanormativa europea e la conseguente condanna dello Stato italiano alrisarcimento dei danni derivanti dall’ipotizzata condotta colposa.Più specificamente, ravvisò colpa grave dei giudicanti nell’averqualificato l’art. 1 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2014 – norma chestabiliva un divieto temporaneo di coltivazioni di mais ogm ed in forzadella quale erano state spiccate le ordinanze ingiunzioni impugnate –«norma non tecnica» (nell’accezione di cui alla direttiva 98/34/CE), lacui adozione, quindi, non doveva essere preceduta dalla comunicazionealla Commissione Europea: l’opposta lettura, conforme a diritto, erastata invece posta a base della pronuncia del Consiglio di Stato.Opposero resistenza alla lite la Presidenza del Consiglio dei Ministrinonché, in veste di interventori volontari, [OSCURATO:PERSONA], ManuelaSinigoi e [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 7288/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/20263. L’azione risarcitoria venne disattesa dal Tribunale di Bologna,con pronuncia poi confermata, a definizione del processo di appellosvolto nella contumacia delle altre parti, dalla decisione in epigrafe.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi.Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate, inepigrafe singolarmente menzionate.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 2 della leggen. 117 del 1988 e degli artt. 112, 132, 276 cod. proc. civ. e 118 disp.liquida operata dai giudici territoriali per «bypassare» l’accertamentodella colpa grave dei magistrati amministrativi per violazione manifestadel diritto dell’Unione europea: così argomentando, la Corte di meritoha «completamente omesso di considerare e valutare la sussistenza omeno della r.c. del Collegio per patente violazione del diritto U.E.,rigettando la domanda senza alcun esame su questo punto».1.1. Il motivo è infondato.La gravata sentenza, sul rilievo che l’esistenza di un danno ingiustoed il comportamento di un magistrato connotato da dolo o colpa grave«si pongono quali elementi costitutivi, pari ordinati, per l’affermazionedi responsabilità e la conseguente condanna dello Stato», ha valutatocorretta la pronuncia di prime cure «nel momento in cui ha escluso laresponsabilità per difetto dei requisiti del danno e del nesso eziologicotra il danno e la condotta».Così argomentando, la Corte territoriale ha ritenuto l’indagine sullaasserita colpa grave dei magistrati del T.A.R. superflua (o, per megliodire, assorbita) dall’accertata inesistenza dell’altro indefettibilepresupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento, cioè ar.g. n. 7288/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/2026dire un pregiudizio causalmente derivante dal provvedimento in thesicostituente l’illecita condotta dei magistrati.Il ragionamento in tal guisa condotto, pur con l’improprio richiamoal principio della ragione più liquida, è pienamente conforme a diritto ereca chiara e puntuale statuizione sulla domanda formulata.A fronte di ciò, nemmeno in linea astratta è configurabile il vizio diomessa pronuncia come prospettato dal ricorrente, costituendo ilcontegno colposo del magistrato soltanto uno degli elementi integratividella fattispecie risarcitoria dedotta in giudizio.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1 l.r. F.V.G. 5/2014; dell’art. 2.1. l.r. F.V.G.5/2011; degli artt. 26, 34, 35, 36 T.F.U.E., dell’art. 26-bis l.r. F.V.G.15/2014, dell’art. 22 direttiva 2001/18/CE nonché dell’art. 2 legge n.117 del 1998 in relazione agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.».Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato che «aprescindere dall’esito del giudicato amministrativo» il Fidenato, almomento della decisione del TAR, «non avrebbe potuto procedere conla coltivazione» per la vigenza della legge regionale del Friuli V.G. n.15 del 2014 e che quest’ultima normativa non andava disapplicata percontrasto con il diritto dell’Unione né era illegittima.3. Valenza logicamente preliminare rispetto alla doglianza testériassunta riveste lo scrutinio del terzo motivo con cui, per violazionedegli artt. 1226, 2043 e 2697 cod. civ., si sostiene la sussistenza deipresupposti per procedere alla liquidazione equitativa del danno patito.4. Quest’ultimo motivo è inammissibile.La gravata sentenza descrive i pregiudizi non patrimoniali lamentatidal Fidenato nell’originario atto di ingresso della lite nella condizione di«elevato stress» derivato dalla decisione negativa emessa dal T.A.R. enella mancata «possibilità di divenire referente nazionale per laagricoltura OGM», sempre a tale decisione ascrivibile.r.g. n. 7288/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/2026Di un pregiudizio del genere la Corte di merito esclude, connettezza, la derivazione eziologica dalla condotta in thesi illecita: «lagenerica allegazione che l’attore ha fatto nel caso di specie nonconsente affatto di definire un danno riferibile alla specifica pronuncia,tratteggiando piuttosto tutto il complesso delle vicende che ha visto ildottor Fidenato impegnato per molti anni nel tentativo di dare corso aproduzioni OGM che l’ordinamento non è giunto a consentire».La trascritta ratio decidendi non è censurata, in maniera puntuale,specifica e pertinente, dal ricorrente.La genericità dell’allegazione riscontrata dal giudice territoriale nonè minimamente criticata nel ricorso in scrutinio: in esso manca infattiuna riproduzione - idonea a consentire a questa Corte una adeguata osufficiente cognizione del fatto processuale - dei termini in cui ladomanda risarcitoria venne proposta nei gradi di merito.Anche in questa sede, invero, parte ricorrente si diffonde nellapletorica narrazione della «lunga battaglia portata avanti per la seminadi mais ogm sin dal 2010», corredata da dettagli estranei (o comunqueirrilevanti) rispetto all’oggetto della dispiegata impugnazione dilegittimità: omette tuttavia di illustrare la tipologia e il grado dispecificità del danno dedotti in sede di merito, così non contrastandoidoneamente la valutazione di genericità fondante la decisione gravata.Risulta pertanto nuova l’allegazione, operata per la prima voltanell’atto di adizione di questa Corte, di ulteriori e differenti pregiudizi(«ingiustificata sottoposizione del Fidenato a plurimi procedimentianche penali; impossibilità da parte sua di seminare un prodotto OGMche ha ottenuto la libertà di circolare nello spazio comunitario; perditadi chance […]; spese legali sostenute dal ricorrente per la sua difesa insvariati procedimenti») i quali, in ogni caso, appaiono in tutta evidenzanon definibili come conseguenze derivanti, secondo un nesso dicausalità immediata e diretta, dalla sentenza del T.A.R..r.g. n. 7288/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/20265. L’acclarata inammissibilità del terzo motivo, con il definitivoaccertamento dell’insussistenza di un pregiudizio ristorabile, assorbe ladisamina del secondo motivo di impugnazione.6. Dovere nomofilattico esige una notazione conclusiva, da valerequale integrazione della trama motivazionale della sentenza gravata,ad ulteriore conforto del rigetto della domanda risarcitoria.Non può esimersi questa Corte dal rilevare che l’azione intentatadall’odierno ricorrente non poteva trovare accoglimento, oltre che perle ragioni esplicate dal giudice territoriale, per difetto dei presupposti atal fine stabiliti dalla legge n. 117 del 1988.Va in primo luogo rilevato, al riguardo, che l’art. 4 della predettalegge consente l’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo Stato fondatasull’adozione di un provvedimento solo quando siano stati inutilmenteesperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti controtale provvedimento, di cui, comunque, non sia più possibile la revocao la modifica (ex plurimis, Cass. 09/11/2023, n. 31270; Cass.17/01/2017, n. 932; Cass. 17/04/2015, n. 7924): nel caso, invece, ilprovvedimento asseritamente dannoso (la sentenza del T.A.R.) è statorimosso mediante l’esperimento del rimedio endoprocessuale (l’appelloal C.d.S.) ad hoc predisposto dal legislatore.D’altro canto, occorre rimarcare come la «manifesta violazione deldiritto dell’Unione» ascritta dal ricorrente ai magistrati del T.A.R.(ovvero aver considerato l’art. 1 della l.r. friulana n. 5/2014, chesanciva il divieto temporaneo di coltivazione di mais ogm, come«norma non tecnica» anziché come «norma tecnica») si rileva in tuttaevidenza insussistente, dacché la sentenza del T.A.R. costituivaespressione più tipica dell’attività di interpretazione di norme di diritto,come tale insuscettibile di dare luogo a responsabilità ai sensi dell’art.2 della legge n. 117 del 1988 (sulla clausola di salvaguardia posta dalr.g. n. 7288/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7288/2025Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 11474/2026Data pubblicazione 28/04/2026citato art. 2, si vedano, tra le tante, Cass. 17/01/2019, n, 1068; Cass.19/01/2018, n. 1266; Cass. 27/12/2012, n. 23979).7. Il ricorso è rigettato.8. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata.9. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 gennaio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 7288/2025 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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