CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del mandato di arresto emesso in riferimento al reato di rapina. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo di 2( ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, sul presupposto che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza del fumus del reato, omettendo di considerare che dalla documentazione allegata al mandato di arresto si riferisce che il rapinatore sarebbe stato alto circa m.1,65, mentre [OSCURATO:PERSONA] è alto m.1,80 ed ha una corporatura robusta. Tale discrepanza avrebbe dovuto indurre la Corte di appello ad una adeguata verifica circa gli indizi esistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], eventualmente anche chiedendo l'acquisizione di ulteriore documentazione. Inoltre, si afferma che le precarie condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con la disposta consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente censura la valutazione della gravità indiziarla, sottolineando discrepanze tra la descrizione del rapinatore e le proprie fattezze. Il motivo non tiene conto del quadro normativo risultante per effetto dell'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza tra i presupposti per disporre la consegna, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi - dal che discende anche l'esclusione della verifica da parte dell'autorità italiana - non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118). In linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, comma 1, lettera e) I. n. 69 del 2005, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). La disciplina del mandato di arresto europeo si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all'autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell'autorità richiesta. 2.1. L'ulteriore doglianza, relativa alla presunta incompatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la sua consegna allo Stato richiedente, non risulta esser stata dedotta dinanzi alla Corte di appello, tant'è che nel provvedimento impugnato non se ne dà in alcun modo atto, né il ricorrente ha specificato la natura e gravità delle condizioni di salute, nonché l'esistenza di adeguata documentazione medica a supporto. In buona sostanza, tale profilo si traduce in una mera deduzione difensiva, sollevata per la prima volta in sede di legittimità e senza adeguato supporto probatorio. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005. Co