CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35861/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente RDINANZA 3?-73 2a i 5" sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] legale associato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 10 - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 4718/39/14, depositata il 15 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale associato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, depositata il 15 luglio 2014, di reiezione dell'appello dai medesimi proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stato contestato il maggior reddito conseguito dallo studio legale per l'anno 2005 e, conseguentemente, dai relativi associati; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - entrambe le parti, con separate memoria, danno atto dell'avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 2018, n. 119, concludendo per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA]: - sulla base del contenuto di tali memorie e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell'istanza di definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, atteso che l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione ittre£eninta entro il 31 dicembre 2020, concludendo anche lei per l'estinzione del giudizio; - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 6, tredicesimo comma, d.l. n. 119 del 2018; - del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. «doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell'adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782) P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]