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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20634/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIdato avviso aliép-à-M;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Velletri applicava a Marini() Zovko, [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, 292-ter, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, con cui denunciano il vizio di motivazione per avere i giudici di appello apoditticamente riportato la sentenza di primo grado.

3. I ricorsi sono inammissibili per l'assorbente ragione che le argomentazioni difensive, peraltro totalmente generiche, nulla hanno a che vedere con la sentenza impugnata, che è stata emessa non dalla Corte di appello, come opina il difensore, ma dal Tribunale e per di più ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

A tal proposito, si rammenta che l'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto dei ricorsi.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA].. eto DE.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIdato avviso aliép-à-M;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Velletri applicava a Marini() Zovko, [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, 292-ter, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, con cui denunciano il vizio di motivazione per avere i giudici di appello apoditticamente riportato la sentenza di primo grado. 3. I ricorsi sono inammissibili per l'assorbente ragione che le argomentazioni difensive, peraltro totalmente generiche, nulla hanno a che vedere con la sentenza impugnata, che è stata emessa non dalla Corte di appello, come opina il difensore, ma dal Tribunale e per di più ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. A tal proposito, si rammenta che l'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA].. eto DE.P