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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1957

ECLI:EU:C:1957:8
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61956C0008 Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , [OSCURATO:PERSONA] A.L.M.A. ([OSCURATO:PERSONA]) vi chiede l' annullamento della decisione di data 24 ottobre 1956 con cui l'[OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 64, le ha inflitto un'ammenda di 800.000 lire per mancata pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita.

Si tratta di un ricorso basato sull'art. 36 e cioè di un ricorso di merito.

Per quanto riguarda le forme il ricorso è regolare ed è stato presentato nel termine di un mese dalla notifica della decisione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del [OSCURATO:PERSONA] e 39 del Protocollo sullo Statuto della Corte.

Esso è pertanto ricevibile.

Nel merito sono fatti valere due mezzi: Il primo è tratto dalla violazione dell'art. 36, 1 o comma in virtù del quale «l'[OSCURATO:PERSONA] prima di imporre una delle sanzioni pecuniarie o delle penalità previste dal presente [OSCURATO:PERSONA], deve porre l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni».

Vi è in atti la copia di una lettera di data 4 novembre 1955, sottoscritta da un membro dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, da come è redatta, adempie indubbiamente alle formalità previste dall'art 36, 1 o comma.

Su questo punto del resto nessuna contestazione è sorta.

La ricorrente pretende però che tale lettera non le è mai pervenuta.

Orbene, vi è pure in atti la fotocopia della ricevuta di ritorno di una lettera che il 7 novembre 1955 l'[OSCURATO:PERSONA] ha inviato da Lussemburgo al seguente indirizzo: «Acc. e Lam. di [OSCURATO:PERSONA]» (invece di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 33 (invece di [OSCURATO:PERSONA] 33), Torino, Italia.

Sulla ricevuta di ritorno è apposto il timbro dell'ufficio postale di Torino (Torino

9.11. 55) la firma di un addetto a tale ufficio e (ciò mi sembra decisivo per scartare i nuovi argomenti dedotti oralmente) Za firma del destinatario ed il timbro della società «ALMA» , il chè dimostra che i lievi errori contenuti nell'indirizzo non hanno impedito che la lettera pervenisse al destinatario nel luogo che la società stessa aveva indicato quale sua sede sociale.

La circostanza, del resto non provata, che la persona incaricata dalla società di ritirare la posta in arrivo non l'avrebbe in fatto trasmessa agli opifici (siti in un paesino delle [OSCURATO:PERSONA] distante circa 100 km. da Torino), è una questione interna alla società che non può pregiudicare la regolarità della notifica.

Il primo mezzo va dunque disatteso.

Il secondo mezzo è tratto dalla pretesa violazione dell'art. 64 del [OSCURATO:PERSONA] il quale, assertivamente, consentirebbe di comminare sanzioni soltanto per le infrazioni al divieto di discriminazioni con esclusione di quelle relative alla pubblicazione dei prezzi.

Non sarebbe concepibile, secondo la ricorrente, che i compilatori del [OSCURATO:PERSONA] abbiano voluto colpire di uguale sanzione (il doppio del valore delle «vendite irregolari») delle infrazioni così diverse tanto per il loro carattere quanto per la loro essenza.

D'altronde l'espressione «vendite irregolari» indicherebbe chiaramente che si tratta di una infrazione che riguarda la regolarità delle vendite stesse e non già un loro vizio estrinseco quale sarebbe la mancata pubblicazione dei listini.

Signori, non si può ammettere tale interpretazione.

Il testo dell'art. 64 è perfettamente chiaro: «L'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle imprese che violino le disposizioni del presente capitolo o le decisioni adottate per la sua applicazione , può infliggere ammende fino al doppio del valore delle vendite irregolari.» Tale disposizione riguarda tutte le infrazioni alle norme contenute nel capitolo V e non soltanto le contravvenzioni al divieto di discriminazioni.

La mancata pubblicazione del listino dei prezzi e delle condizioni di vendita da parte di un'impresa integra una specifica infrazione alle disposizioni dell'art. 60 N o 2 a , che prescrive tale pubblicazione, nonchè alle decisioni con cui, ai sensi del citato articolo, l'[OSCURATO:PERSONA] ne ha stabilito la misura e le forme; trattasi della decisione N o 31-53 del 2 maggio 1953 modificata dalla decisione N o 2-54 del 7 gennaio 1954 (che la Corte ben conosce) entrambe pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 4 maggio 1953, pag. 111 e N o 1, del 13 gennaio 1954, pag. 218 e le quali prescrivono la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita.

Per il computo dell'ammenda si devono considerare «vendite irregolari» tutte quelle concluse dall'impresa sintanto che essa non ha pubblicato il suo listino ciò che, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può naturalmente portare l'ammenda a cifre molto elevate.

Ma si tratta di un massimo.

Vi propongo dunque di disattendere anche il secondo mezzo.

Si pone ancora un'altra questione, cioè quella di vedere se sia il caso di considerare la possibilità di ridurre l'ammenda.

La Corte ha certamente il potere di farlo in quanto l'art. 36 prevede formalmente che «le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in virtù del presente [OSCURATO:PERSONA] possono dar luogo a ricorso di merito ».

Dobbiamo però chiederci anzitutto se nelle conclusioni della ricorrente tale riduzione sia stata proposta.

Ciò è dubbio: formalmente si chiede nelle conclusioni soltanto l'annullamento della decisione con cui l'ammenda è stata inflitta e non vi è un'espressa richiesta subordinata per la riduzione dell'ammenda.

Tuttavia nel ricorso leggiamo quanto segue: «La ricorrente è una piccola impresa a carattere quasi artigiano che assicura, faticosamente, da vivere ad una cinquantina di famiglie di operai italiani accampate fra le inospitali montagne di [OSCURATO:PERSONA].

Com'è mai possibile comminare una pena pecuniaria di 800.000 lire (si pensi che l'intero capitale sociale dell'A.L.M.A. è di sei milioni) ad un'impresa di così modeste proporzioni? E come potrebbe pagare simile somma la ricorrente la quale è già costretta a chiedere alla Comunità un piano triennale di ammortamento per poter corrispondere gli arretrati dovuti per i prelievi 1953-1956?» Ritengo che con questo passaggio del ricorso sian state presentate alla Corte delle conclusioni subordinate per la riduzione dell'ammenda.

In definitiva si deve tener conto tanto della gravità della infrazione quanto della consistenza economica dell'impresa.

Sul primo punto dobbiamo ammettere che seppure la mala fede non sia stata provata, la mancata pubblicazione dei listini per tre anni interi, rappresenta per lo meno una grave negligenza dell'impresa la quale, malgrado la sua modesta importanza, non poteva tuttavia ignorare l'esistenza della Comunità nè i più elementari obblighi che il [OSCURATO:PERSONA] impone alle imprese quali il pagamento dei prelievi e la pubblicazione dei listini dei prezzi.

Sul secondo punto, dai documenti prodotti a richiesta della Corte emergono i seguenti elementi: il capitale — interamente versato — è di 6.000.000 di lire.

L'utile lordo è stato di lire 12.868.069 per l'esercizio 1954 di lire 14.634.274 „ „ 1955 di lire 18.317.316 „ „ 1956 Dai conti banche, fornitori e creditori risulta ogni anno un passivo abbastanza notevole che raggiunge circa 60.000.000 di lire.

Tuttavia ogni anno viene attribuito agli azionisti 1.000.000 di dividendi.

La principale preoccupazione dell'amministratore unico (e lo ripete ogni anno nella sua relazione all'assemblea generale) proviene dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di mezzi, è nell'impossibilità di modernizzare i suoi impianti.

Signori, tenendo conto di tutte queste considerazioni l'importo di 800.000 lire commisurato dall'[OSCURATO:PERSONA] non appare eccessivo nè rispetto alla gravità dell'infrazione nè con riguardo alle possibilità economiche della società ricorrente.

Concludo pertanto per la reiezione del ricorso con la condanna della società A.L.M.A. alle spese di causa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61956C0008 Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , [OSCURATO:PERSONA] A.L.M.A. ([OSCURATO:PERSONA]) vi chiede l' annullamento della decisione di data 24 ottobre 1956 con cui l'[OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 64, le ha inflitto un'ammenda di 800.000 lire per mancata pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita. Si tratta di un ricorso basato sull'art. 36 e cioè di un ricorso di merito. Per quanto riguarda le forme il ricorso è regolare ed è stato presentato nel termine di un mese dalla notifica della decisione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del [OSCURATO:PERSONA] e 39 del Protocollo sullo Statuto della Corte. Esso è pertanto ricevibile. Nel merito sono fatti valere due mezzi: Il primo è tratto dalla violazione dell'art. 36, 1 o comma in virtù del quale «l'[OSCURATO:PERSONA] prima di imporre una delle sanzioni pecuniarie o delle penalità previste dal presente [OSCURATO:PERSONA], deve porre l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni». Vi è in atti la copia di una lettera di data 4 novembre 1955, sottoscritta da un membro dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, da come è redatta, adempie indubbiamente alle formalità previste dall'art 36, 1 o comma. Su questo punto del resto nessuna contestazione è sorta. La ricorrente pretende però che tale lettera non le è mai pervenuta. Orbene, vi è pure in atti la fotocopia della ricevuta di ritorno di una lettera che il 7 novembre 1955 l'[OSCURATO:PERSONA] ha inviato da Lussemburgo al seguente indirizzo: «Acc. e Lam. di [OSCURATO:PERSONA]» (invece di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 33 (invece di [OSCURATO:PERSONA] 33), Torino, Italia. Sulla ricevuta di ritorno è apposto il timbro dell'ufficio postale di Torino (Torino 9.11. 55) la firma di un addetto a tale ufficio e (ciò mi sembra decisivo per scartare i nuovi argomenti dedotti oralmente) Za firma del destinatario ed il timbro della società «ALMA» , il chè dimostra che i lievi errori contenuti nell'indirizzo non hanno impedito che la lettera pervenisse al destinatario nel luogo che la società stessa aveva indicato quale sua sede sociale. La circostanza, del resto non provata, che la persona incaricata dalla società di ritirare la posta in arrivo non l'avrebbe in fatto trasmessa agli opifici (siti in un paesino delle [OSCURATO:PERSONA] distante circa 100 km. da Torino), è una questione interna alla società che non può pregiudicare la regolarità della notifica. Il primo mezzo va dunque disatteso. Il secondo mezzo è tratto dalla pretesa violazione dell'art. 64 del [OSCURATO:PERSONA] il quale, assertivamente, consentirebbe di comminare sanzioni soltanto per le infrazioni al divieto di discriminazioni con esclusione di quelle relative alla pubblicazione dei prezzi. Non sarebbe concepibile, secondo la ricorrente, che i compilatori del [OSCURATO:PERSONA] abbiano voluto colpire di uguale sanzione (il doppio del valore delle «vendite irregolari») delle infrazioni così diverse tanto per il loro carattere quanto per la loro essenza. D'altronde l'espressione «vendite irregolari» indicherebbe chiaramente che si tratta di una infrazione che riguarda la regolarità delle vendite stesse e non già un loro vizio estrinseco quale sarebbe la mancata pubblicazione dei listini. Signori, non si può ammettere tale interpretazione. Il testo dell'art. 64 è perfettamente chiaro: «L'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle imprese che violino le disposizioni del presente capitolo o le decisioni adottate per la sua applicazione , può infliggere ammende fino al doppio del valore delle vendite irregolari.» Tale disposizione riguarda tutte le infrazioni alle norme contenute nel capitolo V e non soltanto le contravvenzioni al divieto di discriminazioni. La mancata pubblicazione del listino dei prezzi e delle condizioni di vendita da parte di un'impresa integra una specifica infrazione alle disposizioni dell'art. 60 N o 2 a , che prescrive tale pubblicazione, nonchè alle decisioni con cui, ai sensi del citato articolo, l'[OSCURATO:PERSONA] ne ha stabilito la misura e le forme; trattasi della decisione N o 31-53 del 2 maggio 1953 modificata dalla decisione N o 2-54 del 7 gennaio 1954 (che la Corte ben conosce) entrambe pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 4 maggio 1953, pag. 111 e N o 1, del 13 gennaio 1954, pag. 218 e le quali prescrivono la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita. Per il computo dell'ammenda si devono considerare «vendite irregolari» tutte quelle concluse dall'impresa sintanto che essa non ha pubblicato il suo listino ciò che, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può naturalmente portare l'ammenda a cifre molto elevate. Ma si tratta di un massimo. Vi propongo dunque di disattendere anche il secondo mezzo. Si pone ancora un'altra questione, cioè quella di vedere se sia il caso di considerare la possibilità di ridurre l'ammenda. La Corte ha certamente il potere di farlo in quanto l'art. 36 prevede formalmente che «le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in virtù del presente [OSCURATO:PERSONA] possono dar luogo a ricorso di merito ». Dobbiamo però chiederci anzitutto se nelle conclusioni della ricorrente tale riduzione sia stata proposta. Ciò è dubbio: formalmente si chiede nelle conclusioni soltanto l'annullamento della decisione con cui l'ammenda è stata inflitta e non vi è un'espressa richiesta subordinata per la riduzione dell'ammenda. Tuttavia nel ricorso leggiamo quanto segue: «La ricorrente è una piccola impresa a carattere quasi artigiano che assicura, faticosamente, da vivere ad una cinquantina di famiglie di operai italiani accampate fra le inospitali montagne di [OSCURATO:PERSONA]. Com'è mai possibile comminare una pena pecuniaria di 800.000 lire (si pensi che l'intero capitale sociale dell'A.L.M.A. è di sei milioni) ad un'impresa di così modeste proporzioni? E come potrebbe pagare simile somma la ricorrente la quale è già costretta a chiedere alla Comunità un piano triennale di ammortamento per poter corrispondere gli arretrati dovuti per i prelievi 1953-1956?» Ritengo che con questo passaggio del ricorso sian state presentate alla Corte delle conclusioni subordinate per la riduzione dell'ammenda. In definitiva si deve tener conto tanto della gravità della infrazione quanto della consistenza economica dell'impresa. Sul primo punto dobbiamo ammettere che seppure la mala fede non sia stata provata, la mancata pubblicazione dei listini per tre anni interi, rappresenta per lo meno una grave negligenza dell'impresa la quale, malgrado la sua modesta importanza, non poteva tuttavia ignorare l'esistenza della Comunità nè i più elementari obblighi che il [OSCURATO:PERSONA] impone alle imprese quali il pagamento dei prelievi e la pubblicazione dei listini dei prezzi. Sul secondo punto, dai documenti prodotti a richiesta della Corte emergono i seguenti elementi: il capitale — interamente versato — è di 6.000.000 di lire. L'utile lordo è stato di lire 12.868.069 per l'esercizio 1954 di lire 14.634.274 „ „ 1955 di lire 18.317.316 „ „ 1956 Dai conti banche, fornitori e creditori risulta ogni anno un passivo abbastanza notevole che raggiunge circa 60.000.000 di lire. Tuttavia ogni anno viene attribuito agli azionisti 1.000.000 di dividendi. La principale preoccupazione dell'amministratore unico (e lo ripete ogni anno nella sua relazione all'assemblea generale) proviene dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di mezzi, è nell'impossibilità di modernizzare i suoi impianti. Signori, tenendo conto di tutte queste considerazioni l'importo di 800.000 lire commisurato dall'[OSCURATO:PERSONA] non appare eccessivo nè rispetto alla gravità dell'infrazione nè con riguardo alle possibilità economiche della società ricorrente. Concludo pertanto per la reiezione del ricorso con la condanna della società A.L.M.A. alle spese di causa.
Sentenza Corte di giustizia UE/1957 — Fons Iuris — Fons Iuris