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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18193/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANDOLINA, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 13 ottobre 2021; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha valorizzato la violazione dell'obbligo di presentarsi agli incontri con l'UEPE quale elemento sintomatico dell'inaffidabilità dell'ANDOLINA e della sua volontà di sottrarsi ai controlli sull'esecuzione della misura; che, ad avviso del giudice a quo, la totale indifferenza rispetto alle prescrizioni manifestata dal condannato doveva considerarsi incompatibile non solo con la prosecuzione dell'affidamento in prova, ma anche con la più afflittiva misura della detenzione domiciliare; LETTI i due motivi di ricorso, con i quali si deducono, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 58-quinquies ord. pen., avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alla possibilità di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, con la particolare modalità esecutiva che prevede il ricorso a dispositivi elettronici di controllo a distanza; VISTA la memoria successivamente trasmessa; RITENUTO che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio relativo all'inadeguatezza della detenzione domiciliare costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (si vedano, sul tema, le seguenti sentenze, pronunciate in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliarì, ma estensibili anche alla misura alternativa della detenzione domiciliare: Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; sez. 2, n. 31572 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cateríno, Rv. 270463 - 01); che anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANDOLINA, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 13 ottobre 2021; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha valorizzato la violazione dell'obbligo di presentarsi agli incontri con l'UEPE quale elemento sintomatico dell'inaffidabilità dell'ANDOLINA e della sua volontà di sottrarsi ai controlli sull'esecuzione della misura; che, ad avviso del giudice a quo, la totale indifferenza rispetto alle prescrizioni manifestata dal condannato doveva considerarsi incompatibile non solo con la prosecuzione dell'affidamento in prova, ma anche con la più afflittiva misura della detenzione domiciliare; LETTI i due motivi di ricorso, con i quali si deducono, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 58-quinquies ord. pen., avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alla possibilità di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, con la particolare modalità esecutiva che prevede il ricorso a dispositivi elettronici di controllo a distanza; VISTA la memoria successivamente trasmessa; RITENUTO che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio relativo all'inadeguatezza della detenzione domiciliare costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (si vedano, sul tema, le seguenti sentenze, pronunciate in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliarì, ma estensibili anche alla misura alternativa della detenzione domiciliare: Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; sez. 2, n. 31572 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cateríno, Rv. 270463 - 01); che anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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