CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24-02-2021 del Tribunale di Lecco; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 febbraio 2021, con la quale il Tribunale di Lecco ha assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, che gli era stato contestato perché, quale legale rappresentante della Magic s.r.I., non aveva versato per l'anno di imposta 2015 le somme dovute, utilizzando in compensazioni un credito iva inesistente pari a 200.000 euro. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale, rilevandosi che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la soglia di punibilità di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, come precisato peraltro dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere riferita non all'imposta non versata, ma all'ammontare del credito non spettante o inesistente, essendo la norma incriminatrice simile a quella di cui all'art. 2, piuttosto che a quelle di cui agli art. 10 bis e 10 ter del medesimo decreto, ciò in ragione del contributo "fraudolento" del soggetto agente. Del resto, aggiunge il ricorrente, i crediti di imposta inesistenti o non spettanti appartengono certamente al genus degli "elementi passivi fittizi", presentandosi dunque la fattispecie di cui all'art. 10 quater come una specificazione di quella di cui all'art. 2, che prevede soglie di punibilità riferite non alle imposte evase, ma all'entità degli elementi passivi fittizi fraudolentemente documentati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Prima di soffermarsi sulla censura sollevata dal P.M. ricorrente, appare utile una breve premessa sulla vicenda per cui si procede, la cui ricostruzione non appare invero controversa; sul punto deve dunque premettersi che il Tribunale ha innanzitutto richiamato le dichiarazioni degli operanti della Guardia di Finanza di Varese, i quali, nell'ambito di un'indagine relativa alla società Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore dell'edilizia, si sono imbattuti nella Magic s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa in particolare l'esistenza di un contratto di cessione del credito iva per 200.000 euro, credito ceduto per la somma di 50.000 euro; sul punto l'imputato ha dichiarato di aver acquistato il credito, saldandone solo in parte il prezzo concordato (la restante parte avrebbe dovuto essere portata in compensazione con i crediti che il ricorrente vanta nei confronti della Leonardo da Vinci per lo sviluppo di un sito internet eseguito dalla Magic in favore della predetta società), non essendo a conoscenza dell'inesistenza del credito iva acquistato dalla Leonardo da Vinci.Ciò posto, il giudice monocratico ha ritenuto non configurabile la fattispecie di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che dal prospetto della Agenzia delle Entrate prodotto dal P.M. risulta che gli importi da recuperare, inerenti l'iva 2015 e rispetto ai quali era stato portato in compensazione il credito iva inesistente acquistato dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., erano, considerati complessivamente, inferiori alla soglia di punibilità di euro 50.000 prevista dalla norma incriminatrice; in definitiva, il reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 non è stato ritenuto ravvisabile, in quanto l'iva non versata, per effetto della indebita compensazione, era inferiore a cinquantamila euro. 2. Orbene, tale impostazione non può essere condivisa. E invero, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, questa Corte ha di recente affermato (Sez. 3, n. 14763 del 19/02/2020, Rv. 279119 e Sez. 3, n. 34966 del 16/10/2020, Rv. 280428) il condiviso principio secondo cui, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione Si è infatti osservato che il delitto di indebita compensazione presenta un evidente tratto differenziale rispetto agli altri delitti in materia di omesso versamento delle imposte, nel senso che, mentre nelle ipotesi di cui agli art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 la condotta incriminata risulta priva di connotati di insidiosità, in quanto l'omesso versamento delle somme dovute è prontamente riscontrabile dall'Amministrazione finanziaria mediante la consultazione dei documenti fiscalmente rilevanti, lo stesso non può dirsi per l'ipotesi disciplinata dall'art. 10 quater, posto che, in tale fattispecie, la condotta esprime una componente decettiva o di frode, ossia un quid pluris che vale a differenziare il reato di cui all'art. 10 quater dalle fattispecie di mero omesso versamento, cosicché il disvalore di azione consiste nella redazione di un documento ideologicamente falso, mediante l'abusivo utilizzo dell'istituto della compensazione in materia tributaria disciplinato dall'art. 17 del d. Igs. n. 241 del 1997. Con questo istituto, che, per sua natura, implica un elevato grado di affidamento nella correttezza del protagonista del versamento, si consente al contribuente di effettuare, tramite la compilazione di un apposito modello, denominato "Modello F24", il versamento unitario «delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali» e, contestualmente, di compensare le somme a debito con quelle a credito relative a tali imposte. L'eventuale indebita compensazione non è, però, immediatamente percepibile dall'Amministrazione finanziaria, perché emerge soltanto qualora gli organi accertatori appurino l'insussistenza o la non spettanza del credito portato in compensazione, circostanza che rende la condotta descritta dall'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 dotata di particolare potenzialità decettiva: in essa infatti l'elemento caratterizzante, oltre che indice di maggior disvalore della condotta, è costituito dall'abusivo utilizzo della possibilità di compensare le somme dovute per imposte sui redditi o sul valore aggiunto con le somme a credito per le medesime imposte e, ai sensi del citato art. 17 del d. Igs. n. 241 del 1997, anche con i contributi dovuti all'Inps e con le altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali. Ne consegue che la soglia di rilevanza penale, come modificata dal d. Igs. n. 158 del 2015, non va riferita alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate per effetto della indebita compensazione, bensì all'ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione: ciò si ricava dalla ratio e dallo scopo della fattispecie, volta a tutelare l'interesse erariale alla riscossione dei tributi sanzionando le condotte di indebito utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti, nell'ambito delle quali il disvalore della condotta è individuato nella dimensione della compensazione indebita, cui è correlata la soglia di punibilità. 3. Alla stregua di tale premessa, si impone pertanto, come richiesto anche dal Procuratore generale, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che dovrà attenersi al principio di diritto, secondo cui la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione, che producono l'effetto del mancato versamento delle somme dovute, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei predetti crediti portati in compensazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio