CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 12336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6065/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 6515/2020 depositata il 18/12/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietari di un fondo intercluso sul quale la loro figlia Erika, coltivatrice diretta, avrebbe voluto realizzare una stalla per bovini con annessa abitazione rurale, convenivano in giudizio i proprietari del fondo confinante ( [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Guglielmo e [OSCURATO:PERSONA]), per sentire accertare e dichiarare il loro diritto alla costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo, previa quantificazione dell'indennità dovuta. 2. Il Tribunale di Latina, nella resistenza dei convenuti, accoglieva la domanda, dichiarando costituita la servitù di passaggio sul confine della proprietà degli attori secondo il tracciato stabilito nella planimetria della consulenza tecnica di ufficio, determinando l'indennità nell'importo di euro 5.318,00 oltre a euro 200,00 per ciascuna pianta di olivo di cui fosse risultato necessario l'abbattimento. 3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivanoin giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del processo, a seguito del decesso di quest’ultimo, intervenivano volontariamente quali eredi [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Sandro e [OSCURATO:PERSONA]. Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata,rigettava la domanda attorea . 5. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, successivamente illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA],Roberto, Sandro e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non risulta notificato personalmente agli appellati contumaci nel giudizio di appello ma ai difensori degli stessi. Ciò dà luogo ad una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica (Cass. S.U. n. 10817/2008) , tale per cui deve esser n e disposta la rinnovazione. Tuttavia, la manifesta infondatezzadel ricorso, che si evidenzierà appresso, rende ultroneo – oltre che inutilmente dispendioso e defatigante -l'altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio, in ragione del rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106; Cass n. 800/2020). 2.-Con l’unico motivo i ricorrent i deduc ono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1052 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe impropriamente escluso l’applicazione al caso di specie dell’art. 1052 c.c., fondando le sue ragioni su un'errata e illegittima valutazione dei fatti,non conforme alle risultanze processuali in atti e anzi in palese contrasto con le stesse. Inoltre, al giudice a quo sarebbe sfuggita “la circostanza di fatto determinante, se non decisiva” che l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] k a [OSCURATO:PERSONA], in quanto iscritta al registro dei coltivatori diretti dall'anno 2004,ed essendo comproprietaria di altri terreni agricoli siti all'interno del medesimo Comune , poteva avvalersi della legge regionale n . 38/1999 per presentare un piano di utilizzazione aziendale e procedere alla realizzazione sul fondo dei manufatti e dell’attività indicata in citazione. 3.-Il motivo è manifestamente infondato. Il mezzo di impugnazione, sia pure formulato in maniera non pianamente comprensibile,contesta la decisione impugnata per avere la stessa fatto erronea applicazione de ll’art. 1052 c.c. , escludendo la sussistenza nella specie dei presupposti di operatività di questa norma. La censura è priva di pregio, in quanto la sentenza impugnata appare esente da critiche s ia quanto a ll’ iter logico seguito in motivazione,sia quanto alla correttezza, sul piano giuridico,degli snodi argomentativisvolti. Il giudice del merito ha esattamente evidenziato – in conformità all’insegnamento di questa Corte di legittimità – che , in tema di passaggio coattivo,gli artt. 1051 c.c. comma 3° c.c. e 1052 c.c. hanno titolo diverso,legando il diritto potestativo del proprietario del fondo - assolutamente o,come nel caso di specie, relativamente intercluso - a presupposti differenti. Questi devono infatti essere individuati, “per il fondo assolutamente intercluso,nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051 comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente ( art . 1051 comma 3 c.c.),per il fondo non intercluso nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.) ” (Cass. n. 30317/201 7; n. 14778/2017; n. 12814/1997). Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che prospettano una sorta di interscambiabilità tra le due norme, l’art. 1052 c.c. –unica norma applicabile al caso di specie in ragione della interclusione parziale del fondo -impone una valutazione diversa e ben più rigorosa di quella invece richiesta dall'art. 1051 c.c. per l'ipotesi di interclusione assoluta ovvero di ampliamento del passaggio preesistente (Cass . n. 5489/2006), postulando la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, che può essere ravvisato qualora il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse sia di quello generale della produzione agr icola (conf. Cass.n. 15110/2000). L’art. 1052 c.c., diversamente dalla norma che lo precede, postaa presidio di un interesse individuale, tutela infatti un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto (Cass. n. 3125/2012). Deve quindi essere confermata la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, cheha puntualmente escluso la sussistenza delle condizioni per la costituzione coattiva della servitù di passaggio ai sensi dell'art.1052 c.c., riformando la sentenza di prime cure sul presupposto : a) della destinazione del terreno (incolto) a prato da pascolo; b) dell’asservimento della parte prevalente delfondo (are 63.45 , “ stando a quanto dedotto dall’appellante e non contestato dalle controparti”), a favore disoggetto terzo per la realizzazione di un fabbricato adibito a civile abitazione; c) della circostanza che la restante parte di sole are 41.85 era inadeguata per la realizzazione di una futura azienda agricola con annessa stalla e abitazione rurale da parte della figlia degli attori; d) della insufficienza della mera iscrizione della figlia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] nel registro dei coltivatori diretti ai fini della realizzazione di una futura azienda agricola (non risultando questa avere ma i effettuato, dall’anno dell’iscrizione -2004 - alcun intervento sul terreno di proprietà dei genitori). 3.1.- Ques t’ultima parte della motivazione rivela con evidenza anche l’infondatezza del profilo del motivo di ricorso che si appunta sull’omesso esame di fatto decisivo. Il fatto omesso dai ricorrenti (l’iscrizione della figlia [OSCURATO:PERSONA] nell’albo dei coltivatori diretti) è stato invero specificamente considerato dalla Corte territoriale che, unitamente agli altri elementi e alle circostanze sopra elencate, ha tratto da esso il rigetto della domanda attorea, per l’insussistenza della concretezza e dell’attualità dell’interesse generale della produzione. In un precedente che ha riguardato proprio il caso di un terreno incolto, è stato da questa Corte precisato che questo interesse deve essere valutato dal giudice del merito “non già in astratto, ma con riguardo allo statoattuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi” (Cass. n. 40824/2021). Il riferimento alla L.R. n. 38/ 1999 contenuto nel ricorso, che consente agli imprenditori agricoli di presentare al Comune un piano di utilizzazione aziendale in deroga alle prescrizioni relative al lotto minimo, a prescindere dalla sua applicazione o meno anche ai coltivatori diretti,non vale a mutare tali conclusioni e ad attribuire alla utilitas per il fondo quella attualità che nel caso di specie fa difetto , oltre a costituire una questione nuova, mai in precedenza posta all’attenzione del giudice di merito, come tale non ammissibile in questa sede (Cass.n. 2443/2016; n. 14477/2018, n. 2038/2019). 4. -In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.-Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si può dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoe agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il