CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia - querela spontaneamente presentata dall'imputato ed acquisita in giudizio con il consenso del suo difensore, è generico, poiché non illustra la decisività degli elementi di prova eventualmente tratti da quel contenuto di quell'atto (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis