CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 48114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità e pertinenza censoria, è anche manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto dì trattamento sanzionatorio, sicché le censure dedotte sì traducono in enunciati volti ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter ridurre la pena inflitta dal primo giudice - che, nel riconoscere il vincolo della continuazione in relazione ad altro reato già accertato con sentenza irrevocabile, ha irrogato una sanzione individuata al di sotto della misura media di quella edittale - in ragione della capacità a delinquere del reo e dell'errato riconoscimento del vincolo della continuazione in assenza di un medesimo disegno criminoso, e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale gravante dal giudice di merito in ordine alla determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ott