CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1987
Cassazione n. 11725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il 13/2/1987 Avverso la sentenza del 11/2/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la obiettiva destinazione della condotta oppositiva (a prescindere dai motivi che la determinavano) ad impedire l'atto di ufficio degli agenti di Polizia, intervenuti nel corso di un'aggressione, a fare da muro di protezione per uno dei detenuti e, dunque, gli elementi costitutivi del reato; anche il trattamento sanzionatorio inflitto in concreto e il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono stati logicamente motivati esponendo le ragioni della concreta misura della pena nella quale erano state apprezzati anche gli elementi a favore ; dell'imputato ma sottolineando come questi fossero largamente recessivi rispetto alla all'intensità del dolo, al danno cagionato agli agenti di Polizia (vittime anche del reato di lesioni) e ai precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pri1ente [OSCURATO:PERSONA](t er\ o [OSCURATO:PERSONA] )