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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00998/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4968-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 235/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/08/2022 R.G.N. 108/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia INPS Presupposti di operatività R.G.N.4968/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo e, per l’effetto, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti di intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps e di condanna dell’Istituto alpagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione edel TFR maturato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fino al 14 febbraio 2017, oltre che, per il Colombo, delle quote di TFR che il datore di lavoro aveva omesso di versare al fondo di previdenza complementare come richiesto.

2. La Corte di merito ha ricordato che i lavoratori, dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevanosottoscritto un verbale di conciliazione con il quale - come previsto dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscritto in sede di affitto di azienda- avevano rinunciato alla solidarietà ex art. 2112 c.c. nei confronti dell’affittuaria.

Ha quindi evidenziato che il 15 marzo 2017 sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che la [OSCURATO:SOCIETA]. erano state dichiarate insolventi ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999 e quindi erano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria rispettivamente l’8 e il 9 giugno successivo.

Per l’effetto, i lavoratori erano stati ammessial passivo per le somme richieste.

2.1. Successivamente, il 18.4.2019, con accordo sindacale ex art. 47 della legge n. 428 del 1990, le società cedenti in amministrazione straordinaria disponevano la cessione dell’azienda in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con rinuncia ancora una volta alla solidarietà exart. 2112 c.c.

2.2. L a domanda presentata all’Inps per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia veniva respinta sul rilievo che il rapporto di lavoro con l’affittuaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era cessato.

3. Sulla base di tali premesse, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che la deroga alla responsabilità solidale della cessionaria dell’azienda fosse ammissibilesolo nell’àmbito delle procedure liquidatorie e non già per quelle conservative, finalizzate ad assicurare la continuità dell’attività aziendale.

Nel caso di specie, si trattava di procedura conservativa, con la conseguenza che l’accordo non poteva produrre effetti nei confronti dell’ente previdenziale restando salva laresponsabilità solidale della cessionaria ex art.2112 c.c. e non ricorrendo quindi i presupposti per l’intervento del Fondo.

4. Per la cassazione della sentenza , hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe, sulla base di due motivi, ai quali ha resistito l’Inps,con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

5. Con il primo motivo , è de dotta - ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. -la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’ art. 2, commi 1 e 3 , e dell’art.5 , commi 1 e 2 , del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, con riferimento all'art. 2112 c.c. e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

5.1. Ad avviso de i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l'accesso al Fondo di garanzia e nel reputare invalida la deroga al regime della responsabilità solidale previsto dall'art. 2112 cod. civ., sul presupposto della natura conservativa e non liquidatoria della procedura.

Assumono, infatti, che nella disciplina dell'amministrazione straordinaria sarebbe esclusa, in via generale , la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute e tale esclusione, nel caso di specie, sarebbe stata confermata negli accordi ritualmente sottoscritti in sede ministeriale in base all'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

Il TFR, pertanto, doveva essere considerato esigibile già alla data del trasferimento dell'azienda.

6. Con il secondo motivo – ai sensi de ll’art. 360 n . 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, in riferimento all'art. 2112 c.c., per avere la sentenza d'appello disconosciuto la legittimità dell'accordo che, con il controllo di una pubblica autorità e in conformità con il diritto unionale, ha posto a carico della società cedente tutti i debiti collegati al rapporto di lavoro.

7. I due motivi vanno scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e, nel loro complesso, devono essere disattesi in base ai precedenti di questa Corte.

7.1. In ordine alle questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Corte si è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni (v.

Cass. n. 23623 del 2025; Cass. n. 4265 del 2025; Cass. n. 1951 del 2025 e Cass. n. 30259 del 2024).

7.2. Al percorso argomentativo che sottende i precedenti indicati e ai principi espressi -che, di seguito , nei passaggi essenziali,si riportano- il Collegio intende assicurare continuità in questa sede.

7.3. Si è osservato che «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro […]: scopo della direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo […]; ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982 […]» (Cass. n. 1951 del 2025 cit., in motivazione, con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022 e Cass. n. 34292 del 2024).

7.4. In particolare, quanto al credito per TFR, si è osservato che esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.

7.5. I l credito del lavoratore non può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto» (sempre Cass. n. 1951 del 2025, in motivazione, sulla scia di Cass. n. 19277 del 2018, cit., punto 32).

7.6. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 […]» (Cass. cit.).

7.7. Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (ratione temporis non applicabile), è intervenuto espressamente per sancire l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda, con una normativa «marcatamente innovativ(a)», inidonea, perciò, a «somministrare utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente» (Cass. n. 1951 del 2025cit. con richiamo di Cass. n. 23562del 2024, punto 7).

7.8. Si è esclusa, in ogni caso, la rilevanza degli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., che, da un lato, non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità e, dall’altro, non sono opponibili all’INPS.

7.9. L’intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda.

L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass. n. 1951 del 2025in motivaz. sulla base di Cass. n. 16740 del 2024 ).

8. Il ricorso non offre argomenti persuasivi , non esaminati dai richiamati precedenti, che possano corroborare una rimeditazione di tale orientamento.Va, dunque, respinto.

9. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti.

Sussistono, invece, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4968-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 235/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/08/2022 R.G.N. 108/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia INPS Presupposti di operatività R.G.N.4968/2023 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo e, per l’effetto, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti di intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps e di condanna dell’Istituto alpagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione edel TFR maturato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fino al 14 febbraio 2017, oltre che, per il Colombo, delle quote di TFR che il datore di lavoro aveva omesso di versare al fondo di previdenza complementare come richiesto. 2. La Corte di merito ha ricordato che i lavoratori, dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevanosottoscritto un verbale di conciliazione con il quale - come previsto dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscritto in sede di affitto di azienda- avevano rinunciato alla solidarietà ex art. 2112 c.c. nei confronti dell’affittuaria. Ha quindi evidenziato che il 15 marzo 2017 sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che la [OSCURATO:SOCIETA]. erano state dichiarate insolventi ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999 e quindi erano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria rispettivamente l’8 e il 9 giugno successivo. Per l’effetto, i lavoratori erano stati ammessial passivo per le somme richieste. 2.1. Successivamente, il 18.4.2019, con accordo sindacale ex art. 47 della legge n. 428 del 1990, le società cedenti in amministrazione straordinaria disponevano la cessione dell’azienda in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con rinuncia ancora una volta alla solidarietà exart. 2112 c.c. 2.2. L a domanda presentata all’Inps per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia veniva respinta sul rilievo che il rapporto di lavoro con l’affittuaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era cessato. 3. Sulla base di tali premesse, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che la deroga alla responsabilità solidale della cessionaria dell’azienda fosse ammissibilesolo nell’àmbito delle procedure liquidatorie e non già per quelle conservative, finalizzate ad assicurare la continuità dell’attività aziendale. Nel caso di specie, si trattava di procedura conservativa, con la conseguenza che l’accordo non poteva produrre effetti nei confronti dell’ente previdenziale restando salva laresponsabilità solidale della cessionaria ex art.2112 c.c. e non ricorrendo quindi i presupposti per l’intervento del Fondo. 4. Per la cassazione della sentenza , hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe, sulla base di due motivi, ai quali ha resistito l’Inps,con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Con il primo motivo , è de dotta - ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. -la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’ art. 2, commi 1 e 3 , e dell’art.5 , commi 1 e 2 , del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, con riferimento all'art. 2112 c.c. e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428. 5.1. Ad avviso de i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l'accesso al Fondo di garanzia e nel reputare invalida la deroga al regime della responsabilità solidale previsto dall'art. 2112 cod. civ., sul presupposto della natura conservativa e non liquidatoria della procedura. Assumono, infatti, che nella disciplina dell'amministrazione straordinaria sarebbe esclusa, in via generale , la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute e tale esclusione, nel caso di specie, sarebbe stata confermata negli accordi ritualmente sottoscritti in sede ministeriale in base all'art. 47 della legge n. 428 del 1990. Il TFR, pertanto, doveva essere considerato esigibile già alla data del trasferimento dell'azienda. 6. Con il secondo motivo – ai sensi de ll’art. 360 n . 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, in riferimento all'art. 2112 c.c., per avere la sentenza d'appello disconosciuto la legittimità dell'accordo che, con il controllo di una pubblica autorità e in conformità con il diritto unionale, ha posto a carico della società cedente tutti i debiti collegati al rapporto di lavoro. 7. I due motivi vanno scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e, nel loro complesso, devono essere disattesi in base ai precedenti di questa Corte. 7.1. In ordine alle questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Corte si è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni (v. Cass. n. 23623 del 2025; Cass. n. 4265 del 2025; Cass. n. 1951 del 2025 e Cass. n. 30259 del 2024). 7.2. Al percorso argomentativo che sottende i precedenti indicati e ai principi espressi -che, di seguito , nei passaggi essenziali,si riportano- il Collegio intende assicurare continuità in questa sede. 7.3. Si è osservato che «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro […]: scopo della direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo […]; ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982 […]» (Cass. n. 1951 del 2025 cit., in motivazione, con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022 e Cass. n. 34292 del 2024). 7.4. In particolare, quanto al credito per TFR, si è osservato che esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. 7.5. I l credito del lavoratore non può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto» (sempre Cass. n. 1951 del 2025, in motivazione, sulla scia di Cass. n. 19277 del 2018, cit., punto 32). 7.6. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 […]» (Cass. cit.). 7.7. Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (ratione temporis non applicabile), è intervenuto espressamente per sancire l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda, con una normativa «marcatamente innovativ(a)», inidonea, perciò, a «somministrare utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente» (Cass. n. 1951 del 2025cit. con richiamo di Cass. n. 23562del 2024, punto 7). 7.8. Si è esclusa, in ogni caso, la rilevanza degli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., che, da un lato, non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità e, dall’altro, non sono opponibili all’INPS. 7.9. L’intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass. n. 1951 del 2025in motivaz. sulla base di Cass. n. 16740 del 2024 ). 8. Il ricorso non offre argomenti persuasivi , non esaminati dai richiamati precedenti, che possano corroborare una rimeditazione di tale orientamento.Va, dunque, respinto. 9. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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