CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1988
Cassazione n. 04748/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42/RG 24085 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per detenzione di droga; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse con mere clausole di stile e senza alcun riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che, al contrario, ha menzionato gli elementi dell'arresto in flagranza. 3. ritenuti il ricorso inammissibile conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2