CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13921/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione della legge penale per non aver i giudici di appello ritenuto configurabile il concorso apparente tra le due fattispecie di reato ascritte all'odierno ricorrente (quella di cui agli artt. 624-625, comma primo, n.7, cod. pen. e quella di cui all'art. 493-ter cod. pen.) è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i consolidati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e nel caso di specie correttamente applicati dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della impugnata sentenza), secondo cui il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. si differenzia dal reato di furto «per l'oggettività giuridica, consistente nell'interesse pubblicistico della sicurezza e speditezza dei traffici, e per la condotta, che si sviluppa quando l'agente ha già acquisito il possesso della carta di credito e non presuppone necessariamente la sua illecita sottrazione» (cfr. Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274898-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma