CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono assolutamente generici, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato che dà ampio conto della ricostruzione della vicenda, già formulata in primo grado e con la quale già l'atto di appello non si confrontava, secondo quanto puntualmente evidenziato in motivazione, per cui il concorso di [OSCURATO:PERSONA] è dimostrato non solo dalla convocazione delle persone offese, da costui disposta, ma anche dall'immediata partecipazione, una volta intervenuto, al pestaggio, nonché dalle parole intimidatorie usate nel frangente, nonché dal successivo incontro 'chiarificatore' tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale partecipava nuovamente l'odierno imputato; osservato che con tali dati il ricorso (come in precedenza l'atto di appello) non si confronta affatto, fornendo una ricostruzione alternativa che non ha alcuna base concreta e che, in ogni caso, non potrebbe essere oggetto di rivalutazione in questa sede, in assenza di una specifica critica di contraddittorietà motivazionale o di manifesta illogicità; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t