CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28445-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 431/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28445 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2-Premesso che: 1. nel corso del giudizio di primo grado sull'avviso di accertamento Tasi per l'anno 2014 emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa dalla [OSCURATO:PERSONA] srl quale concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di accertamento e riscossione del tributo, in relazione a "42 particelle di terreno accertate come edificabili e non agricole", la concessionaria emetteva un provvedimento di portata riduttiva dell'originaria pretesa ravvisando la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla contribuente relativamente a due delle suddette particelle; 2. la Ctp di Roma dichiarava cessata la materia del contendere; 3. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha confermato la decisione di primo grado; 4. la [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione di detta sentenza lamentando violazione degli artt.46 del d.lgs. 546/92, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.. La ricorrente sostiene che la CTR ha errato nel ritenere cessata la materia del contendere per effetto della emanazione del suddetto provvedimento; 5. la contribuente ha depositato controricorso e memoria; considerato che: 1. il ricorso è fondato. L'autotutela, nell'accezione più tradizionale del termine, è il potere dell'amministrazione di tornare autonomamente sulle proprie determinazioni e di annullarle, revocarle ed eventualmente sostituirle. In materia tributaria questo potere è previsto e disciplinato dall'art. 2-quater, d.l. n. 546 del 1994, convertito dalla I. n. 656 del 1994, n. 656, modificato dall'art. 11 d.leg. n. 159 del 2015, emanato in attuazione della I. n. 23 del 2014, e dal d.m. finanze n. 37 del 1997; è inoltre evocato dagli artt. 7, 2° comma, lett. b) e 13, 6° comma, I. n. 212 del 2000. Ai sensi del 1° comma del cit. art. 2-quater, l'amministrazione finanziaria può annullare o revocare, d'ufficio o su istanza di parte, i propri atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio e anche se si tratta di atti non impugnabili.J . Nél decreto del ministero delle finanze è altresì precisato che l'unico limite all'esercizio del potere di autotutela è costituito dal giudicato favorevole all'amministrazione: ove un determinato motivo di prospettata illegittimità di un atto tributario sia stato escluso con sentenza definitiva, detto motivo non può essere posto a base di autoannullamento (art. 2, 2° comma, d.m. n. 37 del 1997). L'autotutela che si estrinsechi nell'annullamento o revoca dell'atto originario determina, ove quest'ultimo sia sub iudice, la chiusura del processo con pronuncia ex art. 46 d.leg. n. 546 del 1992 di cessazione della materia del contendere, per venir meno dell'oggetto stesso dell'impugnazione e quindi dell'interesse del contribuente. All'annullamento o alla revoca può seguire l'emanazione di un nuovo atto impositivo (c.d. autotutela sostitutiva). Diverso è il caso in cui l'amministrazione si limiti ad emettere un atto di c.d. autotutela parziale ossia un atto di rettifica in diminuzione dell'originaria pretesa impositiva (ex art. 2 quater, comma 1-octies, d.l. n. 564 del 1994). Quest'atto che "non integrando una «nuova» pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa «minore», non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolari" (cfr. Cass. n. 22240/2015; Cass. n.7511 del 15/04/2016; Cass. n. 22019/2014; Cass. n.12814/2000), non è impugnabile e non ha effetto sulla impugnabilità e sull'impugnazione dell'atto originario. E' incontroverso che il provvedimento emanato nel corso del giudizio di primo grado dalla odierna ricorrente era appunto un atto di mera riduzione della pretesa impositiva, senza effetto innovativo-sostitutivo. 2. La CTR ha dunque errato (nel confermare la decisione di primo grado e) nel dichiarare cessata la materia del contendere invece di decidere la controversia per quanto ancora rimaneva da decidere dopo il provvedimento riduttivo dell'originaria pretesa; 3. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio in diversa composizione; 4. al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese delpr-ocesso; PQM la Corte accoglie i P.Q.M