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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23619/2026

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’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA],n. 704/2019, depositata il 12/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pisa, la cartella di pagamento n. 08720150009891501,emessa ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenziadelle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2011, aveva disconosciuto lasomma di euro 4.356,00, in quanto, essendo stata versata dalcontribuente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio,trattavasi di onere indeducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), del t.u.i.r.Numero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026A sostegno del ricorso il contribuente assumeva che l’importoportato in deduzione si riferiva, in realtà, al contributo versato alla mogliea titolo di canone locatizio dell’abitazione adibita a residenza familiare,come si desumeva dal provvedimento di modifica delle condizioni dellaseparazione personale, adottato dal Tribunale di Pisa.La CTP rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,articolando due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, deld.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazioneapparente, priva dell’indicazione delle ragioni della decisione e basata sufrasi di mero stile puramente assertive dell’infondatezza della tesidell’Ufficio.2.

Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nella qualificazione giuridicadelle somme portate in deduzione dal contribuente e da questo versatealla moglie quale contributo al pagamento del canone di locazionedell’abitazione adibita a residenza familiare, trattandosi non dimantenimento periodico in favore del coniuge, bensì di contributo almantenimento del figlio, con conseguente non deducibilità dello stesso aisensi dell’art. 10 citato, come emergeva dalle statuizioni del Tribunale diNumero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026Pisa in tema di separazione personale dei coniugi e modifica delle relativecondizioni.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullitàdella relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti incausa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026incomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053).3.2 Nella specie, il denunciato vizio di motivazione apparentesussiste, in quanto la CTR, dopo aver trascritto un passaggiomotivazionale del decreto del Tribunale di Pisa n. 22 del 29/01/2004,modificativo delle condizioni della separazione personale dei coniugi,nonché il dispositivo di tale provvedimento, si è limitata a sostenere che«questo collegio dall’esegesi del decreto riportato ritiene che l’importo di €300,00 mensili riportato in deduzione dal contribuente e contestatodall’Ufficio si riferisca al contributo per le spese di affitto a favore dellamoglie e non per il mantenimento del figlio come ipotizzato da A.F.».Da tale apodittica motivazione non è possibile ricavare, in quantonon esplicitato, il percorso logico-giuridico posto a fondamento dellastatuizione, non avendo i giudici d’appello né riportato l’interpretazioneche l’Ufficio aveva fornito della combinata lettura dei provvedimenti residal tribunale pisano in ordine alle condizioni della separazione coniugale,né indicato le ragioni per le quali tale interpretazione non fossecondivisibile.Avendo l’Ufficio sostenuto, in entrambi i gradi di merito (come sievince dal contenuto degli atti difensivi riportato nel ricorso percassazione), che, da un lato, non era stato mai modificato l’originarioaccordo raggiunto tra i coniugi in ordine alla reciproca rinuncia aqualsivoglia assegno di mantenimento, stante l’autosufficienza economicadegli stessi, e che, dall’altro, l’aver temporalmente ancorato il pagamentodel contestato importo mensile di euro 300,00 al completamento deglistudi o al compimento del ventiseiesimo anno di età da parte del figlioinduceva a ritenere che si trattasse di un contributo al mantenimento diquest’ultimo, anziché di un assegno di mantenimento in favore delNumero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026coniuge, la CTR avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell’infondatezza ditale tesi e della correttezza dell’opposta interpretazione fornita dalcontribuente, anziché limitarsi ad aderire acriticamente a quantosostenuto da quest’ultimo.4.

Si rileva, peraltro, che la sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n.1912/2017 (genericamente richiamata nell’impugnata sentenza), con cui,in relazione all’anno d’imposta 2010, è stato accolto l’appello delcontribuente in ordine alla medesima questione oggetto del presentegiudizio, è stata cassata senza rinvio da questo Collegio (proc. n.9242/2018 R.G.) all’esito della medesima camera di consiglio in cui è statotrattato il presente giudizio.5.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA],n. 704/2019, depositata il 12/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pisa, la cartella di pagamento n. 08720150009891501,emessa ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenziadelle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2011, aveva disconosciuto lasomma di euro 4.356,00, in quanto, essendo stata versata dalcontribuente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio,trattavasi di onere indeducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), del t.u.i.r.Numero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026A sostegno del ricorso il contribuente assumeva che l’importoportato in deduzione si riferiva, in realtà, al contributo versato alla mogliea titolo di canone locatizio dell’abitazione adibita a residenza familiare,come si desumeva dal provvedimento di modifica delle condizioni dellaseparazione personale, adottato dal Tribunale di Pisa.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,articolando due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, deld.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazioneapparente, priva dell’indicazione delle ragioni della decisione e basata sufrasi di mero stile puramente assertive dell’infondatezza della tesidell’Ufficio.2. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nella qualificazione giuridicadelle somme portate in deduzione dal contribuente e da questo versatealla moglie quale contributo al pagamento del canone di locazionedell’abitazione adibita a residenza familiare, trattandosi non dimantenimento periodico in favore del coniuge, bensì di contributo almantenimento del figlio, con conseguente non deducibilità dello stesso aisensi dell’art. 10 citato, come emergeva dalle statuizioni del Tribunale diNumero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026Pisa in tema di separazione personale dei coniugi e modifica delle relativecondizioni.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullitàdella relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti incausa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026incomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053).3.2 Nella specie, il denunciato vizio di motivazione apparentesussiste, in quanto la CTR, dopo aver trascritto un passaggiomotivazionale del decreto del Tribunale di Pisa n. 22 del 29/01/2004,modificativo delle condizioni della separazione personale dei coniugi,nonché il dispositivo di tale provvedimento, si è limitata a sostenere che«questo collegio dall’esegesi del decreto riportato ritiene che l’importo di €300,00 mensili riportato in deduzione dal contribuente e contestatodall’Ufficio si riferisca al contributo per le spese di affitto a favore dellamoglie e non per il mantenimento del figlio come ipotizzato da A.F.».Da tale apodittica motivazione non è possibile ricavare, in quantonon esplicitato, il percorso logico-giuridico posto a fondamento dellastatuizione, non avendo i giudici d’appello né riportato l’interpretazioneche l’Ufficio aveva fornito della combinata lettura dei provvedimenti residal tribunale pisano in ordine alle condizioni della separazione coniugale,né indicato le ragioni per le quali tale interpretazione non fossecondivisibile.Avendo l’Ufficio sostenuto, in entrambi i gradi di merito (come sievince dal contenuto degli atti difensivi riportato nel ricorso percassazione), che, da un lato, non era stato mai modificato l’originarioaccordo raggiunto tra i coniugi in ordine alla reciproca rinuncia aqualsivoglia assegno di mantenimento, stante l’autosufficienza economicadegli stessi, e che, dall’altro, l’aver temporalmente ancorato il pagamentodel contestato importo mensile di euro 300,00 al completamento deglistudi o al compimento del ventiseiesimo anno di età da parte del figlioinduceva a ritenere che si trattasse di un contributo al mantenimento diquest’ultimo, anziché di un assegno di mantenimento in favore delNumero registro generale 34195/2019Numero sezionale 5296/2026Numero di raccolta generale 23619/2026Data pubblicazione 21/07/2026coniuge, la CTR avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell’infondatezza ditale tesi e della correttezza dell’opposta interpretazione fornita dalcontribuente, anziché limitarsi ad aderire acriticamente a quantosostenuto da quest’ultimo.4. Si rileva, peraltro, che la sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n.1912/2017 (genericamente richiamata nell’impugnata sentenza), con cui,in relazione all’anno d’imposta 2010, è stato accolto l’appello delcontribuente in ordine alla medesima questione oggetto del presentegiudizio, è stata cassata senza rinvio da questo Collegio (proc. n.9242/2018 R.G.) all’esito della medesima camera di consiglio in cui è statotrattato il presente giudizio.5. Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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