CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 31458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9956-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della B&[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pt., legale rappresentante; - intimata - per la correzione l'ordinanza n. 9630/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della B&[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un'istanza volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto l'ordinanza di questa Corte n. 9630/2022, pubblicata il 24.3.2022, che, dichiarata la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ha rinviato le parti innanzi al primo giudice, individuato nella Commissione tributaria provinciale di Milano; che l'istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che, dagli atti di causa, emerge chiaramente la competenza territoriale, in prime cure, della Commissione tributaria provinciale di Messina; che è rimasta intimata ilAGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato: che, dissentendo il Collegio dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez. U, 16.4.2009, n. 8999, Rv. 607447-01; Cass., Sez. 6-2, 23.3.2017, n. 7605, Rv. 643667-01), l'istanza debba essere accolta; che, pur in presenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia (ben esposte da Cass., Sez. 1, 31.5.2022, n. 17565, Rv. 665094-01, richiamate dalla difesa dell'AccErrA nelle memorie depositate) ritiene il Collegio di dovere dare continuità all'orientamento in virtù del quale la presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis Ric. 2022 n. 9956 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso (sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso); che, in particolare, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. 1, 31.5.2022, n. 17565, Rv. 665094-01, cit.); che, dunque, così qualificata l'istanza in esame ed attratto, per l'effetto, il procedimento oggi in trattazione al genus "correzione di ufficio", ne consegue che grava "sulla cancelleria della Corte...1/onere di acquisire il fascicolo del procedimento e la «verifica di tutte le circostanze inerenti al rilevato errore materiale» (Cass. Sez. 6-3, 4498/2017)" (cfr. Cass., Sez. 1, 31.5.2022, n. 17565, Rv. 665094-01, cit., in motivazione, p. 4, sub § 2.2), dovendosi ritenere irrilevanti le irritualità riscontrate in sede di proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.; che, alla luce di quanto precede, la motivazione (cfr. p. 6, sub § 6) ed il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9630 del 24.3.2022 vanno corretti, nel senso che laddove si legge: "Commissione tributaria provinciale di Milano", deve intendersi, in virtù dello ius supervenies ex lege n. 130 del 2022, quale "Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina"; Ric. 2022 n. 9956 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione (cfr. p. 6, sub § 6) e nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9630 del 24.3.2022, nel senso che laddove si legge: "Commissione tributaria provinciale di Milano", deve intendersi "Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina". Così deciso in Roma, nella camera di consig