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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25233/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.794/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.4674/35/2015 depositata i l 02/11/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: In data 29 settembre 2011 la Guardia di finanza di Bergamo emetteva PVC nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore del commercio dei rottami ferrosi, in esito ad una verifica fiscale avente ad oggetto gli anni 2006 e 2007.

Sulla scorta di detto pvc la contribuente era attinta da avviso di accertamento relativo all'anno 2007, mediante il quale venivano disconosciuti costi derivanti da fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti (con particolare riguardo a quelle ricevute dalle due società, ritenute cartiere, I.M.T.

SP.ZO.O e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), con conseguenti rettifica delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'ires e dell'irap e recupero a tassazione di dette imposte e dell'iva indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni.

La contribuente proponeva ricorso, che la CTP di Milano, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate, con sentenza n. 1802 del 2014, respingeva.

Nelle more, alla luce delle modifiche apportate all'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, ed in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 112/01/13 della CTP di Milano sull'accertamento emesso per il 2006, l'Agenzia, con apposito atto di autotutela parziale, annullava i rilievi formulati ai fini dell'ires e dell'irap, rideterminando le sanzioni.

Avverso la superiore sentenza n. 1802 del 2014 della CTP, proponeva appello la contribuente, chiedendo la cessazione della materia del contendere sui rilievi effettuati ai fini delle imposte dirette e denunciando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accertato indetraibilità dell'iva.

La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, medesimamente nel contraddittorio dell'Agenzia, che insisteva per la conferma della sentenza della CTP quanto al recupero dell'iva, respingeva l'appello.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi e l'Agenzia resisteva con articolato controricorso.

Considerato che: I motivi sono volti a denunciare quanto segue: - con il primo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; - con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 74 dpr 633 del 1972, per non aver la CTR considerato che, nei casi, come quello di specie, di “reverse charge”, l’eventuale inesistenza soggettiva delle fatture non esclude il diritto a detrazione; - con il terzo, violazione dell’art. 6, comma 9 - bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997 e 21, comma 7, dpr 633 del 1972, trovando applicazione retroattiva, in virtù del principio del “favor rei”, le modifiche introdotte in tema di trattamento sanzionatorio dal D.Lgs. n. 158 del 2015; - con il quarto, violazione d egli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione agli artt. 19 e 74 dpr 633 del 1972, per non avere l’ufficio offerto la prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e per avere la CTR ritenuto sufficienti presunzioni in realtà non gravi, precise e concordanti; - con il quinto, nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 dis. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, stante il difetto di motivazione in ordine ai profili oggetto di censura nel motivo precedente; - con il sesto, violazione dell’art. 41 [OSCURATO:PERSONA].

Fond. dell’UE, per mancato esperimento del contraddittorio procedimentale.

A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, con istanza datata 1° marzo 2019, l’Agenzia delle entrate chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, giacché, giusta nota del 29 marzo 2018, allegata all’istanza, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva comunicato esser stata dalla contribuente presentata domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, con pagamento di quanto previsto per la definizione stessa.

In ragione di quanto precede, nulla opponendo la contribuente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.794/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.4674/35/2015 depositata i l 02/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: In data 29 settembre 2011 la Guardia di finanza di Bergamo emetteva PVC nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore del commercio dei rottami ferrosi, in esito ad una verifica fiscale avente ad oggetto gli anni 2006 e 2007. Sulla scorta di detto pvc la contribuente era attinta da avviso di accertamento relativo all'anno 2007, mediante il quale venivano disconosciuti costi derivanti da fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti (con particolare riguardo a quelle ricevute dalle due società, ritenute cartiere, I.M.T. SP.ZO.O e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), con conseguenti rettifica delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'ires e dell'irap e recupero a tassazione di dette imposte e dell'iva indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni. La contribuente proponeva ricorso, che la CTP di Milano, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate, con sentenza n. 1802 del 2014, respingeva. Nelle more, alla luce delle modifiche apportate all'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, ed in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 112/01/13 della CTP di Milano sull'accertamento emesso per il 2006, l'Agenzia, con apposito atto di autotutela parziale, annullava i rilievi formulati ai fini dell'ires e dell'irap, rideterminando le sanzioni. Avverso la superiore sentenza n. 1802 del 2014 della CTP, proponeva appello la contribuente, chiedendo la cessazione della materia del contendere sui rilievi effettuati ai fini delle imposte dirette e denunciando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accertato indetraibilità dell'iva. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, medesimamente nel contraddittorio dell'Agenzia, che insisteva per la conferma della sentenza della CTP quanto al recupero dell'iva, respingeva l'appello. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi e l'Agenzia resisteva con articolato controricorso. Considerato che: I motivi sono volti a denunciare quanto segue: - con il primo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; - con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 74 dpr 633 del 1972, per non aver la CTR considerato che, nei casi, come quello di specie, di “reverse charge”, l’eventuale inesistenza soggettiva delle fatture non esclude il diritto a detrazione; - con il terzo, violazione dell’art. 6, comma 9 - bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997 e 21, comma 7, dpr 633 del 1972, trovando applicazione retroattiva, in virtù del principio del “favor rei”, le modifiche introdotte in tema di trattamento sanzionatorio dal D.Lgs. n. 158 del 2015; - con il quarto, violazione d egli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione agli artt. 19 e 74 dpr 633 del 1972, per non avere l’ufficio offerto la prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e per avere la CTR ritenuto sufficienti presunzioni in realtà non gravi, precise e concordanti; - con il quinto, nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 dis. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, stante il difetto di motivazione in ordine ai profili oggetto di censura nel motivo precedente; - con il sesto, violazione dell’art. 41 [OSCURATO:PERSONA]. Fond. dell’UE, per mancato esperimento del contraddittorio procedimentale. A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, con istanza datata 1° marzo 2019, l’Agenzia delle entrate chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, giacché, giusta nota del 29 marzo 2018, allegata all’istanza, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva comunicato esser stata dalla contribuente presentata domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, con pagamento di quanto previsto per la definizione stessa. In ragione di quanto precede, nulla opponendo la contribuente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione d
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