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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32563/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 16 luglio 2025 che ha dichiarato la sua responsabilità in ordine al delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetttggittimato in quanto -dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti, mentre nel caso in esame l'impugnazione è sottoscritta dall'imputato la cui sottoscrizione è meramente autenticata dal difensore; che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pennie 01 S T 2026 L'ASSISTENT ti , DIZIARIO Dott.ssa Ka I ,:nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 16 luglio 2025 che ha dichiarato la sua responsabilità in ordine al delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetttggittimato in quanto -dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti, mentre nel caso in esame l'impugnazione è sottoscritta dall'imputato la cui sottoscrizione è meramente autenticata dal difensore; che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pennie 01 S T 2026 L'ASSISTENT ti , DIZIARIO Dott.ssa Ka I ,:nte
Sentenza Cassazione n. 32563/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris