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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 25145/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23878 /201 7 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro S.A.P.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 419 / 0 4 / 1 7 depositata in data 0 9 / 0 3 /201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società S.A.P. i mpugnava l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 con il quale veniva contestata la contabilizzazione di due fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti a seguito di pvc della Guardia di finanza e conseguentemente recuperata l’IVA illegittimamente detratta, oltre ad esser richiesti gli interessi ed irrogate le sanzioni conseguenti; - la CTP di Alessandria accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia impugnata la CTR del Piemonte ha confermato la statuizione di primo grado ritenendo non dimostrat a da parte dell'Ufficio la sussistenza di ulteriori elementi - oltre alle presunzionisemplici consistenti nelle dichiarazioni verbali di terzi risultanti dal PVC - atti a conferire il caratte re della gravità precisionee concordanza alla presunzione di maggior imponibile; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste la società con proprio controricorso; la stessa ha anche depositato memoria con la qual e richiama le conclusioni già formulate; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione dell'art.54 c. 1 e c. 2 ultimo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e degliartt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere - erroneamente - la CTR escluso la valenza indiziariadegli elementi presuntivi dedotti e provati dell' U fficio ; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019;Sez. 3 , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020) che l'art.2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i conn otati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisi one" variferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinatonella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignot o che, sulla basedella regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementi presuntivi; - orbene, gli elementi qui dedotti e provati dall’U fficio , debitamente trascritti in ricorso per cassazione nel rispetto del canone dell’autosufficienzadei motivi di ricorso ( in sintesi: le dichiarazioni del Bonanno , legale rappresentante della contribuente società , secondo le quali i macchinari a cquist at i non sono né stati mai utilizzati né mai materialmente acquisiti nella disponibilità della S.A.P.,ma rivenduti a terzi in corso d’anno; l’assenza in atti di una copia del contratto di acquisto per beni del valore di circa 2.000.000di euro; le dichiarazi oni di Marchi, amministratore della cedente società [OSCURATO:SOCIETA]., secondo il quale le fatture in parol a eranorelative a operazioni inesistenti; le modalità di pagamento, comprendenti la compensazione con cessione di credito nei confronti di un soggetto ( MG2) evasore totale dal 2007; l’emersione di un credito IVA in capo a S.A.P.; la riconducibilità delle società S.T.F. e MG2, coinvolte nell’operazione nel suo complesso,in capo alla medesima famiglia) risultano in concreto effettivamente rispondenti sia a l requisito della gravità perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativa della tesi dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al requisito della precisione; - essi infatti dirigono non verso inferenze probabilistiche plurime ma verso la sola inferenza assunta dal giudice di merito ; inoltre, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 quantoal requisito della concordanza, ne sono egualmente muniti perché mancano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione; - è poi pacifico che competa alla Corte di cassazione, n ell'esercizio della funzione nomofilattica che esclusivamente le compete , il controllodella corretta applicazione dei principi contenuti nell'art.2729c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorren za dei requisiti enucleabili dagliartt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto qualefonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso delmateriale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore asingoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017, Cass., sez.5, n . 1715/2007); - infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, o viceversa neghi tale natur a a elementi che invece ne sonomuniti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la normadell'art. 2729 c.c., oltre ad esse re applicata esattamente a livellodi proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazionea fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibilialla fattispecie astratta (Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017;Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisionee concordanza degli stessi a permette re di acquisire una prova presuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), e a far scattare l’onerein capo al contribuente di dar prova del contrari o; - quando invece manca tale convergenza qualificante è allora necessariodisporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova.

La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in ungiudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla consi derazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento(tra le più recenti cfr. Cass., se nt. n. 12002/2017; Cass.,ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021).

Ciòche dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessivaemerga la sufficienza degli ind izi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornirela prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR , nel caso che si occupa, non poteva li mitarsi a svalutare il contenuto indiziario, che non ha ritenuto né grave, né preciso, né concordante, imponendo all’Ufficiodi dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi; - essa doveva valutare , preso atto della sussistenza del triplice sopra detto ca rattere degli elementi indiziari in atti, ciascuno di essiprima singolarmente, poi il loro insieme complessivamente ; e doveva compiere tale operazione ponendo detti elementi a confronto,critico e dialettico , con quanto dedotto e provato dalla societàcontribuente; - tale operazione non risulta esser stata compiuta dal giudice subalpino,che in motivazione fa riferimento, in punto valutazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ditali elementi, unicamente all e dichiarazioni del Bonanno, senza neppure citare gli ulteriori elementi di cui si è detto che n el concreto,quindi, non sono stati oggetto di esame né partitamente, né nel loro complesso anche perché ritenuti erroneamente privi deirequisiti di cui si è detto ; - pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso ; - alla luce della decisione che precede il secondo motivo di gravame risultaassorbito; - la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello , che procederàa nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra ind

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23878 /201 7 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro S.A.P.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 419 / 0 4 / 1 7 depositata in data 0 9 / 0 3 /201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società S.A.P. i mpugnava l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 con il quale veniva contestata la contabilizzazione di due fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti a seguito di pvc della Guardia di finanza e conseguentemente recuperata l’IVA illegittimamente detratta, oltre ad esser richiesti gli interessi ed irrogate le sanzioni conseguenti; - la CTP di Alessandria accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia impugnata la CTR del Piemonte ha confermato la statuizione di primo grado ritenendo non dimostrat a da parte dell'Ufficio la sussistenza di ulteriori elementi - oltre alle presunzionisemplici consistenti nelle dichiarazioni verbali di terzi risultanti dal PVC - atti a conferire il caratte re della gravità precisionee concordanza alla presunzione di maggior imponibile; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste la società con proprio controricorso; la stessa ha anche depositato memoria con la qual e richiama le conclusioni già formulate; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione dell'art.54 c. 1 e c. 2 ultimo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e degliartt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere - erroneamente - la CTR escluso la valenza indiziariadegli elementi presuntivi dedotti e provati dell' U fficio ; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019;Sez. 3 , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020) che l'art.2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i conn otati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisi one" variferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinatonella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignot o che, sulla basedella regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementi presuntivi; - orbene, gli elementi qui dedotti e provati dall’U fficio , debitamente trascritti in ricorso per cassazione nel rispetto del canone dell’autosufficienzadei motivi di ricorso ( in sintesi: le dichiarazioni del Bonanno , legale rappresentante della contribuente società , secondo le quali i macchinari a cquist at i non sono né stati mai utilizzati né mai materialmente acquisiti nella disponibilità della S.A.P.,ma rivenduti a terzi in corso d’anno; l’assenza in atti di una copia del contratto di acquisto per beni del valore di circa 2.000.000di euro; le dichiarazi oni di Marchi, amministratore della cedente società [OSCURATO:SOCIETA]., secondo il quale le fatture in parol a eranorelative a operazioni inesistenti; le modalità di pagamento, comprendenti la compensazione con cessione di credito nei confronti di un soggetto ( MG2) evasore totale dal 2007; l’emersione di un credito IVA in capo a S.A.P.; la riconducibilità delle società S.T.F. e MG2, coinvolte nell’operazione nel suo complesso,in capo alla medesima famiglia) risultano in concreto effettivamente rispondenti sia a l requisito della gravità perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativa della tesi dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al requisito della precisione; - essi infatti dirigono non verso inferenze probabilistiche plurime ma verso la sola inferenza assunta dal giudice di merito ; inoltre, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 quantoal requisito della concordanza, ne sono egualmente muniti perché mancano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione; - è poi pacifico che competa alla Corte di cassazione, n ell'esercizio della funzione nomofilattica che esclusivamente le compete , il controllodella corretta applicazione dei principi contenuti nell'art.2729c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorren za dei requisiti enucleabili dagliartt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto qualefonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso delmateriale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore asingoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017, Cass., sez.5, n . 1715/2007); - infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, o viceversa neghi tale natur a a elementi che invece ne sonomuniti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la normadell'art. 2729 c.c., oltre ad esse re applicata esattamente a livellodi proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazionea fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibilialla fattispecie astratta (Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017;Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisionee concordanza degli stessi a permette re di acquisire una prova presuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), e a far scattare l’onerein capo al contribuente di dar prova del contrari o; - quando invece manca tale convergenza qualificante è allora necessariodisporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in ungiudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla consi derazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento(tra le più recenti cfr. Cass., se nt. n. 12002/2017; Cass.,ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021). Ciòche dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessivaemerga la sufficienza degli ind izi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornirela prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR , nel caso che si occupa, non poteva li mitarsi a svalutare il contenuto indiziario, che non ha ritenuto né grave, né preciso, né concordante, imponendo all’Ufficiodi dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi; - essa doveva valutare , preso atto della sussistenza del triplice sopra detto ca rattere degli elementi indiziari in atti, ciascuno di essiprima singolarmente, poi il loro insieme complessivamente ; e doveva compiere tale operazione ponendo detti elementi a confronto,critico e dialettico , con quanto dedotto e provato dalla societàcontribuente; - tale operazione non risulta esser stata compiuta dal giudice subalpino,che in motivazione fa riferimento, in punto valutazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ditali elementi, unicamente all e dichiarazioni del Bonanno, senza neppure citare gli ulteriori elementi di cui si è detto che n el concreto,quindi, non sono stati oggetto di esame né partitamente, né nel loro complesso anche perché ritenuti erroneamente privi deirequisiti di cui si è detto ; - pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso ; - alla luce della decisione che precede il secondo motivo di gravame risultaassorbito; - la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello , che procederàa nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra ind
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