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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 1956

Cassazione n. 39278/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1956 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 05/02/2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 14/02/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo b) (art. 494 c.p.), confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di cui al capo a) (art. 99, 61 n. 7 e 640 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 450,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. quanto alla affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi 640) e 474 c.p.

Assume che, nella specie, non era emersa la prova di artifici o raggiri in quanto l' imputato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non si era attribuito la qualifica di broker ovvero di ex maresciallo della guardia di finanza ma semmai di business partner di una società svizzera, qualifica oggettivamente irrilevante nella determinazione del consenso del Marconi sicchè era mancata la spendita di una falsa qualifica che aveva indotto in errore la vittima, con la conseguenza che doveva ritenersi configurabile, quanto al capo 1), l' ipotesi di cui all' art. 641 c.p. mentre relativamente al capo 2) doveva essere emessa una pronunzia assolutoria nel merito.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 192 commi 1 e 2 c.p.

Rileva che la corte di appello aveva omesso di motivare adeguatamente sulle censure formulate in ordine alla scarsa attendibilità del narrato della persona offesa ed alla assenza di validi riscontri.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 7 cod. pen.

Evidenzia che la corte di appello aveva riconosciuto tale aggravante, ritenendo dimostrato che l'imputato avrebbe carpito dalla persona offesa somme ingenti sebbene non vi fosse prova del danno effettivo e della consegna di euro 20.000,00 in contanti da parte della vittima.

2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio concedibile anche tenuto conto dell'unico precedente.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione quanto al reato di cui al capo a).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le censure formulate con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono generiche, aspecifiche, meramente reiterative di profili già dedotti in appello e disattesi dalla corte territoriale con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate.

I giudici di merito con una motivazione congrua e priva di aporie logiche hanno adeguatamente valutato i profili di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] rilevando come questi aveva reso delle dichiarazioni coerenti e lineari, riscontrate da ulteriori elementi quali, le stesse ammissioni dell'imputato in ordine a parte delle somme ricevute, la documentazione acquisita ivi compresi gli assegni consegnati dal Montalbano a garanzia dell' investimento nonché dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

Occorre chiarire che nella ricostruzione operata dai giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, è emerso che l' imputato si è spacciato falsamente quale esperto finanziario, circostanza questa certamente desumibile dalla stessa tipologia di operazione in concreto posta in essere dall' imputato avente ad oggetto l' investimento di somme di denaro, attività di competenza dei promotori finanziari, a nulla rilevando il dato che la stessa persona offesa aveva riferito che l' imputato era un business partner di una società svizzera, non potendo dubitarsi del chiaro intento fraudolento del Montalbano il quale aveva millantato un ruolo nel settore degli investimenti finanziari che non gli apparteneva.

Costituisce, del resto, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 - dep. 14/01/2015, Pirajno e altro, Rv. 26173001).

Tanto premesso non può che rilevarsi che le reiterate e generiche contestazioni circa la inattendibilità della persona offesa e la complessiva carenza di prova non colgono in alcun modo nel segno, mirando parte ricorrente attraverso la tesi della configurabilità di una mera ipotesi di insolvenza fraudolenta, in modo del tutto inammissibile, ad una rivisitazione del compendio probatorio certamente preclusa in questa sede.

3.2. Non censurabile è, poi, la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto con giudizio in fatto congruo ed adeguato, la contestata aggravante in ragione della notevole entità del denaro del quale l' odierno imputato si è appropriato con la sua condotta truffaldina sulla scorta di quanto riferito dalla medesima persona offesa — ritenuta come detto pienamente attendibili - apparendo del tutto generica, a fronte delle complessive emergenze processuali, la contestazione di cui al terzo motivo secondo cui non vi sarebbe prova certa dell' effettiva dazione di somme 20.000,00 oltre euro 11.300,00 di cui si è pacificamente appropriato per sua stessa ammissione (importo, peraltro, già in sé consistente e tale da integrare l' aggravante de qua).

3.3. Il quarto motivo è inammissibile non risultando ritualmente dedotto con l' atto di appello a fronte di una congrua motivazione da parte del primo giudice circa le ragioni diniego del beneficio.

3.4. Tenuto conto del tempus commissi delícti (5/4/2012) secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, dei tempi di prescrizione 9 anni (tenuto conto della contestata recidiva specifica ed infraquinquennale e della intervenuta interruzione) oltre 82 giorni di sospensione del processo di primo grado il reato non era prescritto alla data della decisione in appello, con conseguente manifesta infondatezza dell'ultimo motivo.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1956 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 05/02/2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 14/02/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo b) (art. 494 c.p.), confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di cui al capo a) (art. 99, 61 n. 7 e 640 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 450,00 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. quanto alla affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi 640) e 474 c.p. Assume che, nella specie, non era emersa la prova di artifici o raggiri in quanto l' imputato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non si era attribuito la qualifica di broker ovvero di ex maresciallo della guardia di finanza ma semmai di business partner di una società svizzera, qualifica oggettivamente irrilevante nella determinazione del consenso del Marconi sicchè era mancata la spendita di una falsa qualifica che aveva indotto in errore la vittima, con la conseguenza che doveva ritenersi configurabile, quanto al capo 1), l' ipotesi di cui all' art. 641 c.p. mentre relativamente al capo 2) doveva essere emessa una pronunzia assolutoria nel merito. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 192 commi 1 e 2 c.p. Rileva che la corte di appello aveva omesso di motivare adeguatamente sulle censure formulate in ordine alla scarsa attendibilità del narrato della persona offesa ed alla assenza di validi riscontri. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 7 cod. pen. Evidenzia che la corte di appello aveva riconosciuto tale aggravante, ritenendo dimostrato che l'imputato avrebbe carpito dalla persona offesa somme ingenti sebbene non vi fosse prova del danno effettivo e della consegna di euro 20.000,00 in contanti da parte della vittima. 2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio concedibile anche tenuto conto dell'unico precedente. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione quanto al reato di cui al capo a). 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure formulate con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono generiche, aspecifiche, meramente reiterative di profili già dedotti in appello e disattesi dalla corte territoriale con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate. I giudici di merito con una motivazione congrua e priva di aporie logiche hanno adeguatamente valutato i profili di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] rilevando come questi aveva reso delle dichiarazioni coerenti e lineari, riscontrate da ulteriori elementi quali, le stesse ammissioni dell'imputato in ordine a parte delle somme ricevute, la documentazione acquisita ivi compresi gli assegni consegnati dal Montalbano a garanzia dell' investimento nonché dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Occorre chiarire che nella ricostruzione operata dai giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, è emerso che l' imputato si è spacciato falsamente quale esperto finanziario, circostanza questa certamente desumibile dalla stessa tipologia di operazione in concreto posta in essere dall' imputato avente ad oggetto l' investimento di somme di denaro, attività di competenza dei promotori finanziari, a nulla rilevando il dato che la stessa persona offesa aveva riferito che l' imputato era un business partner di una società svizzera, non potendo dubitarsi del chiaro intento fraudolento del Montalbano il quale aveva millantato un ruolo nel settore degli investimenti finanziari che non gli apparteneva. Costituisce, del resto, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 - dep. 14/01/2015, Pirajno e altro, Rv. 26173001). Tanto premesso non può che rilevarsi che le reiterate e generiche contestazioni circa la inattendibilità della persona offesa e la complessiva carenza di prova non colgono in alcun modo nel segno, mirando parte ricorrente attraverso la tesi della configurabilità di una mera ipotesi di insolvenza fraudolenta, in modo del tutto inammissibile, ad una rivisitazione del compendio probatorio certamente preclusa in questa sede. 3.2. Non censurabile è, poi, la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto con giudizio in fatto congruo ed adeguato, la contestata aggravante in ragione della notevole entità del denaro del quale l' odierno imputato si è appropriato con la sua condotta truffaldina sulla scorta di quanto riferito dalla medesima persona offesa — ritenuta come detto pienamente attendibili - apparendo del tutto generica, a fronte delle complessive emergenze processuali, la contestazione di cui al terzo motivo secondo cui non vi sarebbe prova certa dell' effettiva dazione di somme 20.000,00 oltre euro 11.300,00 di cui si è pacificamente appropriato per sua stessa ammissione (importo, peraltro, già in sé consistente e tale da integrare l' aggravante de qua). 3.3. Il quarto motivo è inammissibile non risultando ritualmente dedotto con l' atto di appello a fronte di una congrua motivazione da parte del primo giudice circa le ragioni diniego del beneficio. 3.4. Tenuto conto del tempus commissi delícti (5/4/2012) secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, dei tempi di prescrizione 9 anni (tenuto conto della contestata recidiva specifica ed infraquinquennale e della intervenuta interruzione) oltre 82 giorni di sospensione del processo di primo grado il reato non era prescritto alla data della decisione in appello, con conseguente manifesta infondatezza dell'ultimo motivo. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione s
Sentenza Cassazione n. 39278/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris