CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/2021, qualificava ladomanda introdotta dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] come azione revocatoriaordinaria piuttosto che come azione revocatoria avverso atti a titolo gratuitoai sensi dell’art. 64 l. fall. e, una volta riconosciuta l’esistenza deipresupposti necessari per l’accoglimento di una simile domanda, dichiaravainefficace ex artt. 2901 cod. civ. e 66 l. fall. nei confronti della massa deicreditori della procedura concorsuale l’accordo di separazione tra i coniugiNumero registro generale 14175/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 15482/2026Data pubblicazione 21/05/2026Matteo Villani e [OSCURATO:PERSONA] (omologato in data 12 novembre 2013 dalTribunale di Fermo, trascritto il 29 novembre 2013 ai nn. 9398 reg. gen. e7586 reg. part.) nella parte in cui il Villani aveva trasferito alla moglie laproprietà, per un mezzo, di un appartamento di civile abitazione e diun’autorimessa ubicati nel Comune di Apricena.2. La Corte distrettuale di Bari rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Osservava, in particolare, che l’azione proposta, come aveva correttamenterilevato il primo giudice, doveva essere qualificata come revocatoriaordinaria ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., non solo in ragionedell’espresso richiamo a una simile azione contenuto nell’atto di citazione,ma anche per l’analisi operata dal tribunale dal punto di vista fattuale egiuridico.Ricordava, inoltre, che nell’esercizio del potere di interpretazione equalificazione della domanda il giudice di merito non è condizionato dallaformula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenutosostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta ingiudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo,nonché del provvedimento in concreto richiesto.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 3 aprile 2024, prospettando un unico motivodi doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di MatteoVillani.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, laricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hachiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., giacché la decisione impugnata, nel confermare laNumero registro generale 14175/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 15482/2026Data pubblicazione 21/05/2026statuizione del primo giudice, ha espressamente violato – in tesi di partericorrente - il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto epronunciato previsto dall’art. 112 cod. proc. civ., oltrepassando i limiti delladomanda attorea.In particolare, sarebbe sfuggito sia al giudice di prime cure che al giudice disecondo grado che, sebbene nel corpo dell’atto di citazione vi fosse unrichiamo all’art. 2901 cod. civ. e all’art. 66 l. fall., le conclusioni della causa,iscritta a ruolo come azione di inefficacia ex art. 64 l. fall., erano chiare enon suscettibili di interpretazione nel sollecitare una dichiarazione diinefficacia dell’atto a titolo gratuito intervenuto tra i coniugi.5. Il ricorso risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod.proc. civ., per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta didefinizione anticipata del 17 febbraio 2025, che il collegio condivide appienoe fa proprie.In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che «la corted’appello ha esaminato gli atti e ha condiviso l’orientamento espresso daltribunale in virtù del quale “la domanda avanzata dalla curatela fallimentareaveva natura di azione revocatoria ordinaria, come desumibile dall’espressorichiamo agli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. contenuto nell’atto di citazione […]”.Si tratta di una valutazione motivata a proposito della effettiva natura delladomanda svolta. Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificarela domanda anche in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle partiall’unica condizione che i fatti costitutivi della (eventualmente diversa)fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano,comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'attointroduttivo (v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023, Rv. 669782- 01). La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda èdell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto unaNumero registro generale 14175/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 15482/2026Data pubblicazione 21/05/2026motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresatra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore almomento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà dellaparte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27181 del 22/09/2023, Rv. 668673 - 01)».Giova soltanto aggiungere, una volta constatato come la stessa ricorrenteabbia riconosciuto che tanto l’azione ex art. 64 l. fall., quanto quella ai sensidegli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. sono volte a sentir dichiararel’inefficacia di un atto, che la qualificazione di una domanda non può certoessere ricollegata ad elementi estranei – e dunque irrilevanti - all’atto al cuiinterno la stessa è contenuta, quali la nota di iscrizione a ruolo del giudiziodi primo grado o l’indicazione dell’oggetto della causa nella sentenzaimpugnata, come è stato dedotto nel ricorso e nell’istanza di decisione, eche, tanto meno, simili elementi non possono considerarsi prevalenti sulcontenuto effettivo della domanda illustrato nell’atto introduttivo.6. In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme allaproposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc.civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria previstadall’art. 96, comma 3 e comma 4, cod. proc. civ., come richiamatadall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida € 3.200, di cui€ 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma 3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nellamisura di € 3.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delleNumero registro generale 14175/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 15482/2026Data pubblicazione 21/05/2026ammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., dellasomma di € 2.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente