CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29046/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 76 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 4220/15, depositata il 7 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 7 maggio 2015, di reiezione dell'appello incidentale dalla medesima proposto, nonché dell'appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso di quest'ultima per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006. 2. Il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva ritenuto fondati i rilievi aventi ad oggetto l'indebita emissione di fatture comunitarie prive dell'applicazione dell'i.v.a. e l'indebita deduzione di costi, per difetto del requisito della competenza. Aveva, invece, accolto il ricorso limitatamente ai rilievi residui con cui era stata contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'indebita deduzione di altri costi. 2.1. Ha, quindi, respinto i gravami interposti, evidenziando, quanto all'appello dell'Agenzia, che la documentazione contabile prodotta in giudizio offriva adeguata dimostrazione dei costi dedotti e dei mancati ricavi conseguiti. 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. 4. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha effettuato un primo tentativo di notifica del ricorso con la spedizione dell'atto per mezzo del servizio postale in data 7 dicembre 2015 al dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore e domiciliatario della contribuente, ma tale tentativo non è andato a buon fine in quanto, come attestato nella relativa relata, il destinatario risultava essere irreperibile, in quanto trasferito. La parte ha, quindi, provveduto a rinnovare la notifica al destinatario, al medesimo indirizzo, poiché risultante dalle indicazioni contenute nell'albo professionale di appartenenza, in data 12 aprile 2017, ma anche tale notifica non andava a buon fine atteso che l'ufficiale giudiziario attestava che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato. Quindi, la ricorrente ha notificato l'atto per via telematica in data 23 maggio 2017. 1.1. Ciò posto, si osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile al caso in esame, venendo in rilievo una sentenza non notificata. Infatti, è principio consolidato, fissato nell'autorevole pronuncia di questa Corte, n. 14594 del 15 luglio 2016, resa a Sezioni Unite, quello per cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Orbene, nel caso in esame, risulta evidente il mancato rispetto di siffatto limite temporale, non vertendosi in una situazione in cui la ricorrente abbia allegato l'esistenza di circostanze eccezionali che abbiano impedito la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. 3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t „A-v- CANCELLER:A 4 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]\i-CELL ty'" ESPEPmf' 1,gcenzo ANCELLIERE S OisTO Vincenz: [OSCURATO:PERSONA] li . Pio Massjmjar4 G bar, i [OSCURATO:PERSONA] I tO [OSCURATO:PERSONA] int larresi CORTE SUPREM.`,, CASSA.Z1ONE U.RP, CENTRALE s-J,\ , uAAL 1\ v). L›,1 )Q1-7\ ArL2A t- •L.." ku.; ,3-40 r AAA A , ,V707.)D1)4,0 V i 9 (V1` Jui C) - , ij r;; 12J QO • C ON) CAAM, ,r0 1,4.)) A v v ryy) o ;v m), • A