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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25771/2026

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icorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'11dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in riforma della pronuncia emessa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essersi laCorte territoriale limitata a ratificare l'accordo raggiunto, senza argomentare sulla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che il motivo articolato dal ricorrente, non è deducibile, afferendo a vizi della motivazione in ordine alla congruità della pena, determinata in modo conforme all'accordo delle parti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'11dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in riforma della pronuncia emessa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essersi laCorte territoriale limitata a ratificare l'accordo raggiunto, senza argomentare sulla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che il motivo articolato dal ricorrente, non è deducibile, afferendo a vizi della motivazione in ordine alla congruità della pena, determinata in modo conforme all'accordo delle parti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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