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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25705/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si rivolgono censure alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sul presupposto che la fuga avrebbe realizzato una mera resistenza passiva, e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono manifestamente infondati e riproduttivi di questioni adeguatamente smentite dalla Corte di appello, che su detti punti ha evidenziato come il ricorrente avesse messo in serio pericolo, durante la fuga finalizzata ad impedire di essere fermato dai militari, l'incolumità di passanti ed utenti della strada, evidenziando come la pena fosse stata congruamente bilanciata rispetto alla gravità del fatto/oltre che adeguatamente attenuata per effetto della concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si rivolgono censure alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sul presupposto che la fuga avrebbe realizzato una mera resistenza passiva, e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono manifestamente infondati e riproduttivi di questioni adeguatamente smentite dalla Corte di appello, che su detti punti ha evidenziato come il ricorrente avesse messo in serio pericolo, durante la fuga finalizzata ad impedire di essere fermato dai militari, l'incolumità di passanti ed utenti della strada, evidenziando come la pena fosse stata congruamente bilanciata rispetto alla gravità del fatto/oltre che adeguatamente attenuata per effetto della concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 25705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris