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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08845/2026

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icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 125/03/2022 della Commissione tributariaregionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di verifica effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata a verificare l’esatto adempimento degliobblighi di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, relativamente alle immissioniin consumo di prodotti energetici per il periodo 10/11/2015 –20/04/2016 e alla regolarità dei versamenti dell’accisa, l’Ufficio delleDogane di Trieste con p.v.c. del 4 luglio 2017 accertava che alcunipagamenti erano stati effettuati tramite compensazione di crediti IVAnon attribuibili direttamente alla predetta società, che vi era obbligata.Dalle verifiche effettuate emergeva un complesso meccanismofraudolento posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società, tuttericonducibili ad un medesimo gruppo, incentrato sul pagamento delleaccise dovute tramite utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA.Sulla scorta di tali risultanze, l’Agenzia delle dogane, tenuto contodella mancanza della dichiarazione da parte del depositario autorizzatosui soggetti garanti che effettuano i versamenti, nonché dellaviolazione del divieto di compensazione di cui alla Circolare 39/D del27 giugno 2003, ritenendo non effettuati detti pagamenti, inoltrava allacompetente Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reatoper mancato versamento di imposta ai sensi dell’art. 40 TUA edemetteva avviso di pagamento che notificava anche ai coobbligatiCarbon s.r.l., quale proprietaria del prodotto energetico, e MarcoGnocchi, quale commercialista, per avere certificato falsamente nelladichiarazione [OSCURATO:SOCIETA]. un credito IVA inesistente.

Inoltre,rilevato anche il mancato pagamento dell’accisa su prodotti energeticiNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026estratti dal deposito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’Ufficiodoganale emetteva l’avviso di pagamento n. 53/2017, nei confrontidella predetta società, quale titolare del deposito fiscale, e deicoobbligati in solido, tra i quali la società [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria delprodotto energetico, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che avevapermesso l’accollo del proprio credito IVA inesistente a favore della DCTe della [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], che quale commercialista avevacertificato falsamente, nella dichiarazione IVA della società [OSCURATO:SOCIETA]., un credito IVA inesistente.Venivano anche emessi gli atti di irrogazione delle sanzioni prot.18655/RU del 10/10/2017 e prot. 24147/RU, notificati in data02/01/2018, con cui la Dogana comminava il pagamentorispettivamente di € 382.943,21 e di € 150.089,98 per le violazioni exart. 13 d.lgs. 471/97.2.

I sopra indicati atti impositivi venivano impugnati dalcommercialista [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla CTP di Trieste con separatiricorsi che venivano rigettati con le sentenze n. 176 e n. 179 del 2019.3.

Gli appelli, separatamente proposti dal contribuente, venivanoriuniti dalla CTR che, con la sentenza in epigrafe indiata, li rigettava.In tale pronuncia i giudici di appello, per quanto ancora qui diinteresse, dopo aver svolto considerazioni in ordine al visto diconformità, alla cui apposizione aveva provveduto il contribuente, nellasua qualità di commercialista, e in ordine all’indifferenza ai finidell’accertamento dell’esistenza di irregolarità fiscali tra cd. vistopesante e cd. visto leggero, e preso atto anche dalla condanna delcontribuente in sede penale per i medesimi fatti, affermavano che «ilcommercialista che ha apposto, come nel caso di specie, il visto di cuisi è ampiamente discusso in premessa, certamente ha contribuito,certificando un credito inesistente della società [OSCURATO:SOCIETA], allarealizzazione di una fraudolenta immissione in consumo del prodottoenergetico, con conseguente evasione d’accisa».Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/20264.

Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.Il ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione delleregole sull’esigibilità del tributo accise ovvero sulla co-obbligazionesolidale di terzi intimati, extraneus, nominati condebitori solidali, v.violati artt. 2 ss del d. lgs. n. 504 del 1995, 39 d. lgs. n. 241/97.

Violatoil principio euronionale – dell’ordinamento europeo – di proporzionalità,v. artt. 50 carta di Nizza e 4 del protocollo 7 aggiuntivo allaconvenzione CEDU e direttiva 2008/118/CE.

Violazione art. 10, comma7, d.l. 78/09 sul visto di conformità».Sostiene il ricorrente che nessuna responsabilità a titolo dicoobbligazione solidale è addebitabile ad esso professionista per avereapposto un visto di asseverazione di una cessione di un credito IVAeffettuato dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., cd. leggero, in quanto taletipo di asseverazione, orizzontale, sull’avente causa, non consentivaalcun controllo sulla verticale generazione/formazione del credito,ovvero sulle dichiarazioni fiscali del cedente dante causa, da cui ha,appunto, origine detto credito.

In buona sostanza, il professionistaaveva asseverato la mera esistenza di un credito IVA nella contabilitàdell’avente causa [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua conformità all’atto diprovenienza, essendogli invece preclusa l’effettuazione di un controlloverticale sulla genesi del negoziato credito.

In mancanza di violazionedi un qualche dovere di diligenza, nessuna responsabilità ai sensidell’art. 2 TUA poteva essergli imputata.2.

Il motivo è infondato.L’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 prevede il cd. visto di conformitàche è normalmente declinato come “visto leggero”, per distinguerloNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026dalla certificazione tributaria, prevista dall’art. 36 del medesimo d.lgs.,declinato come “visto pesante”.Per quanto qui interessa, il terzo comma dell’art. 35 della legge 241del 1997, prevede che «I soggetti indicati alle lettere a) e b), delcomma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delledichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto diconformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), delpresente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte».Trattasi del «visto di conformità dei dati delle dichiarazioni […] allarelativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile» [art.32, comma 1, lett. a)], nonché del «visto di conformità dei dati delledichiarazioni unificate alla relativa documentazione» [art. 32, comma2, lett. a)].2.1.

Dei predetti visti si è occupata la giurisprudenza penale diquesta Corte nella sentenza n. 19672/2019, richiamata nella sentenzaimpugnata.Si è affermato in tale pronuncia che il visto cd.

“leggero”«rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito dal legislatore asoggetti estranei all'Amministrazione finanziaria sulla correttaapplicazione delle norme tributarie, in particolare a professionistiabilitati iscritti negli appositi Albi.

Con la sua apposizione i professionistirisultanze della documentazione e alle norme che disciplinano ladeducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d'imposta, lo scomputodelle ritenute d'acconto.

Tali controlli hanno lo scopo di evitare errorimateriali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte eritenute e nel riporto di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.Del resto, l'attività di controllo implica, nel caso del professionista, unaregolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti inNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativadocumentazione sia per le imposte sui redditi sia ai fini IVA.L'apposizione in esame è obbligatoria per una serie di operazioni tra lequali: la compensazione dei crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAPe ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui; la presentazionedelle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, diammontare superiore a 30.000 euro; e la presentazione delledichiarazioni modello

730. Per apporre il visto, il professionista deveessere in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delledichiarazioni fiscali (Entratel) e aver presentato alla DirezioneRegionale territorialmente competente apposita comunicazione per larelativa iscrizione nell'elenco informatizzato».«Il visto pesante, invece, ha per oggetto la certificazione tributariache permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione dellenorme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazioneed il versamento dell'imposta.

Questo può essere rilasciato dai revisoricontabili, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri eperiti commerciali e dei consulenti del lavoro con particolaricompetenze lavorative.

Il giudizio è pertanto professionale e ilprofessionista abilitato può rilasciare la relativa certificazione richiestasolo qualora sussista la ragionevole convinzione della correttaosservanza della normativa applicabile.

Pertanto, la certificazionetributaria, a differenza del visto leggero, ha carattere facoltativo».«Quanto sopra, dunque, dimostra che anche nel caso del visto"leggero" il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza deidati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativadocumentazione e la conformità alle disposizioni che disciplinano glioneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, loscomputo delle ritenute d'acconto.

Apponendo il visto "leggero" ilprofessionista effettua una attestazione con riferimento all'esecuzionedei controlli previsti nell'art. 2 del Decreto n. 164/1999.

In particolare,Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026viene riscontrata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione allerisultanze della documentazione e alle norme che disciplinano ladeducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d'imposta, lo scomputodelle ritenute d'acconto».2.2.

In una più recente pronuncia la Sezione penale di questa Corteha affermato che, ««per individuare il tipo di controlli che ilprofessionista deve compiere al fine del rilascio della certificazione, ladisposizione di immediato interesse è costituita dall'art. 2 D.M.

Finanze31 maggio 1999, n. 164, la quale prevede, al comma 1, il visto diconformità c.d.

"leggero" e, al comma 2, il visto di conformità c.d."pesante".

La disposizione appena citata, in particolare, precisa, conriferimento al visto di conformità c.d.

"leggero", che il rilascio dellostesso «implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nelladichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alledisposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazionie i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto».

Ne discendeche risulta doverosa, da parte del professionista, la verifica in ordine aidocumenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione.

E questa verificanon può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico dicorrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quelloindicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamentiformali di immediata effettuazione, o, addirittura, da verifiche sulladocumentazione strettamente correlata alle operazioni indicate infattura e anch'essa nella disponibilità del dichiarante (cfr., perconclusioni analoghe, Sez. 3, n. 19672 del 13/03/2019, Cartechini, Rv.275998-01, in motivazione § 9)»» (Cass. Sez. pen. n. 14954/2024).2.3.

Da queste considerazioni, che il Collegio condivide, discendeche l’apposizione del visto cd. leggero implica una verifica da parte delprofessionista non meramente formale, come sostiene il ricorrente.Invero, rilasciare un visto di conformità di una dichiarazione da cuiemerge l’esistenza di un credito, poi rilevatosi inesistente e, quindi,Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026falso il visto apposto, come accaduto nel caso di specie, significaaccertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva deldato esposto in dichiarazione, e ciò anche in considerazione del fattoche, come previsto dal citato art. 35, il visto può esser rilasciato dalprofessionista soltanto per le dichiarazioni che lo stesso abbiapredisposto.

Ciò implica in capo a tale professionista un dovere didiligenza cd. qualificata, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.,nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’attività professionaleche il ricorrente non ha né dedotto né provato di avere tenuto, adesempio mediante l’espletamento di un qualche approfondimento inordine all’esistenza del credito esposto in dichiarazione, che lo stessoammette di non aver attuato allorquando ha affermato di essere tenutosoltanto ad una verifica meramente formale.2.4.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:«in tema di visto di conformità, quello cd. leggero, di cui all’art. 35,comma 2, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – dadistinguersi da quello cd. pesante, di cui al comma 1, lett. a), dellamedesima disposizione – implicando, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 1, del D.M.

Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro daparte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nelladichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilasciodel visto, alle risultanze della relativa documentazione e alledisposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazionie i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, comporta incapo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenzacd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo diverifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertarela sussistenza non meramente documentale ma effettiva del datoesposto in dichiarazione e oggetto del visto, con conseguente suaresponsabilità per il rilascio di un visto risultato falso (nella specie, ilcommercialista della società contribuente è stato ritenuto coobbligatoNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026solidale con la stessa per il pagamento dell’accisa su oli minerali, exart. 2 del d.lgs. n. 504 del 1995, per aver rilasciato un visto diconformità risultato falso avendo attestato, sulla base di una verificasoltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, chenella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla societàcontribuente in compensazione per il pagamento dell’accisa, in realtàinesistente)».3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «violazione art. 7ss, dl. 30 settembre 2003 n. 269, artt. 5, 7, 9 e 11 d.lgs. 472/97, art.2, comma 2, d.lgs. 472/97.

Ne bis in idem e proporzionalità sancito dallaCEDU, v. artt. 50 CDFUE, 4 prot. n. 7 CEDU.

Violato il principio dispecialità, v. artt. 9 ss, l. n. 689 del 1981, 12 d.lgs. n. 472/97, 26 e 3,comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 (indennità di mora prevale ovveroassorbe essendo speciale quella da omesso versamento v. art. 13 d.lgs.471/97).Sostiene il ricorrente che i giudici di appello avevano violato l’art. 7del d.l. n. 269 del 2003, convertito, che, con riferimento alle sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie riconducibili ad unapersona giuridica, prevede la responsabilità esclusiva di quest’ultima,«senza alcuna possibilità di espansione soggettiva neanche a titolo diconcorso» (ricorso, pag. 21) e, quindi, di applicabilità del disposto dicui all’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto «la concentrazionedella sanzione sulla persona giuridica», prevista dal citato art. 7,«“copre” sia l’intraneus (v. infra amministratore anche di fatto dellapersona giuridica) unitamente al terzo extraneus».Secondo il ricorrente la decisione viola altresì i principi unionali diproporzionalità, complementarità e prevedibilità applicabile al sistemasanzionatorio delle accise, anche per la ritenuta legittima cumulabilitàdelle sanzioni all’indennità di mora e agli interessi, che invece comportala violazione anche del principio di specialità di cui alla legge n. 689 delNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/20261981, posto che l’indennità di mora prevale ovvero assorbe la sanzioneper omesso versamento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.4.

Anche tale motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.Quanto al profilo relativo alla responsabilità del ricorrente qualeextraneus alla società cui è riconducibile la violazione fiscale e, quindi,quale concorrente con la stessa, si è affermato che la riferibilità dellesanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, non comportaalcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo(segnatamente, quale professionista), ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del1997, per l'illecito imputabile alla medesima persona giuridica inconseguenza della condotta materialmente realizzata dall'intraneo,dovendo rispondere l'estraneo, in ragione del concorso, per unacondotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata allaviolazione (Cass. n. 21092/2024).Si è quindi precisato che, in tema di sanzioni amministrativetributarie, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv.con modif. dalla l. n. 326 del 2003, nelle violazioni relative a societàcon personalità giuridica, il concorso del terzo nella realizzazionedell'illecito resta pur sempre configurabile, a prescindere dalconseguimento di un proprio vantaggio personale, che può valere comeelemento indiziario, ma non costituisce un requisito necessario ai finidell'affermazione di responsabilità (Cass. n. 7948/2025).4.1.

Con riferimento, invece, alla responsabilità solidale delricorrente per l’accisa evasa, si è affermato che «In tema di accise suglialcoli, il funzionario doganale infedele che abbia in qualunque modoconcorso allo svincolo irregolare dei prodotti alcolici dal regime disospensione d'accisa, così rendendo esigibile l'imposta, risponde delsuo pagamento in solido con gli altri soggetti obbligati per legge»(Cass. n. 21776/2020).Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026Principio, questo appena enunciato, applicabile anche al ricorrente,in qualità di commercialista che ha apposto un falso visto di conformità,così concorrendo nell’evasione accertata.4.2.

Con riferimento, invece, ai restanti profili di censura dedotti nelmotivo, questa Corte, superando il precedente contrario orientamento,rinvenibile in Cass. n. 30034/2018 e 1969/2019, nella sentenza n.19338/2022 ha riaffermato il principio, risalente già a Cass. n.16165/2016 ed altre numerose conformi, che il Collegio condivide,secondo cui, «In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodottialcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardatopagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa,ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità dimora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3,comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma,avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile conla citata sanzione tributaria generale».5.

Con il terzo motivo deduce la «violazione artt. 19, 20 e 21 ss.d.lgs. n. 74/00 – vietata pregiudizialità extrafiscale ovvero penale sulledeterminazioni fiscali endotributarie».Il ricorrente, con riferimento alla sentenza penale di condannaemessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste per i medesimi fattioggetto del presente giudizio, lamenta la violazione da parte dei giudicidi appello del principio del cd.

“doppio binario” e l’inesistenza di unrapporto di necessaria pregiudizialità tra processo penale e tributario.6.

Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio,che qui va ribadito, secondo cui, in mancanza di diversa previsionenormativa, «Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabileintervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fondal'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elementodi prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanzeistruttorie, anche di natura presuntiva» (Cass. n. 2938/2015).Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come più volte rimarcato da questa Corte, ancorché con riferimentoa sentenze penali di assoluzione e prima dell’entrata in vigore dell’art.21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, inmateria di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosagiudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condannao di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fattiesaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamentodegli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono ilimiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per séinidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. n.28174/2017; n. 16262/2017; n. 8129/2012).Ciò precisato, va rilevato che nella sentenza impugnata conriferimento alla condanna riportata dal ricorrente in sede penale, silegge «che il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 189 del 6/2/2019,condannava il ricorrente per il reato di evasione di accisa attraverso lafalsa certificazione dell’esistenza di crediti inesistenti, e quindi glielementi acquisiti nel processo penale risultano sicuramente idonei agiustificare l’obbligazione tributaria del contribuente ai sensi delcombinato disposto degli artt. 2, contribuente. 4 ed art. 40 delmedesimo D.lgs. n. 504/1995».Ne discende che i giudici di appello si sono scrupolosamenteconsiderando che, da un lato, le argomentazioni svolte sul punto dallasentenza impugnata si aggiungono (come dimostra l’incipit della frasesopra trascritta) ad una valutazione di responsabilità del ricorrentefondata su elementi diversi da quelli dell’accertamento penale e,dall’altro, che lo stesso ricorrente non ha mai negato né contestato lafalsità del visto in conseguenza dell’accertata inesistenza del creditoNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/20267.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 125/03/2022 della Commissione tributariaregionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata a verificare l’esatto adempimento degliobblighi di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, relativamente alle immissioniin consumo di prodotti energetici per il periodo 10/11/2015 –20/04/2016 e alla regolarità dei versamenti dell’accisa, l’Ufficio delleDogane di Trieste con p.v.c. del 4 luglio 2017 accertava che alcunipagamenti erano stati effettuati tramite compensazione di crediti IVAnon attribuibili direttamente alla predetta società, che vi era obbligata.Dalle verifiche effettuate emergeva un complesso meccanismofraudolento posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società, tuttericonducibili ad un medesimo gruppo, incentrato sul pagamento delleaccise dovute tramite utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA.Sulla scorta di tali risultanze, l’Agenzia delle dogane, tenuto contodella mancanza della dichiarazione da parte del depositario autorizzatosui soggetti garanti che effettuano i versamenti, nonché dellaviolazione del divieto di compensazione di cui alla Circolare 39/D del27 giugno 2003, ritenendo non effettuati detti pagamenti, inoltrava allacompetente Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reatoper mancato versamento di imposta ai sensi dell’art. 40 TUA edemetteva avviso di pagamento che notificava anche ai coobbligatiCarbon s.r.l., quale proprietaria del prodotto energetico, e MarcoGnocchi, quale commercialista, per avere certificato falsamente nelladichiarazione [OSCURATO:SOCIETA]. un credito IVA inesistente. Inoltre,rilevato anche il mancato pagamento dell’accisa su prodotti energeticiNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026estratti dal deposito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’Ufficiodoganale emetteva l’avviso di pagamento n. 53/2017, nei confrontidella predetta società, quale titolare del deposito fiscale, e deicoobbligati in solido, tra i quali la società [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria delprodotto energetico, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che avevapermesso l’accollo del proprio credito IVA inesistente a favore della DCTe della [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], che quale commercialista avevacertificato falsamente, nella dichiarazione IVA della società [OSCURATO:SOCIETA]., un credito IVA inesistente.Venivano anche emessi gli atti di irrogazione delle sanzioni prot.18655/RU del 10/10/2017 e prot. 24147/RU, notificati in data02/01/2018, con cui la Dogana comminava il pagamentorispettivamente di € 382.943,21 e di € 150.089,98 per le violazioni exart. 13 d.lgs. 471/97.2. I sopra indicati atti impositivi venivano impugnati dalcommercialista [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla CTP di Trieste con separatiricorsi che venivano rigettati con le sentenze n. 176 e n. 179 del 2019.3. Gli appelli, separatamente proposti dal contribuente, venivanoriuniti dalla CTR che, con la sentenza in epigrafe indiata, li rigettava.In tale pronuncia i giudici di appello, per quanto ancora qui diinteresse, dopo aver svolto considerazioni in ordine al visto diconformità, alla cui apposizione aveva provveduto il contribuente, nellasua qualità di commercialista, e in ordine all’indifferenza ai finidell’accertamento dell’esistenza di irregolarità fiscali tra cd. vistopesante e cd. visto leggero, e preso atto anche dalla condanna delcontribuente in sede penale per i medesimi fatti, affermavano che «ilcommercialista che ha apposto, come nel caso di specie, il visto di cuisi è ampiamente discusso in premessa, certamente ha contribuito,certificando un credito inesistente della società [OSCURATO:SOCIETA], allarealizzazione di una fraudolenta immissione in consumo del prodottoenergetico, con conseguente evasione d’accisa».Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/20264. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.Il ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione delleregole sull’esigibilità del tributo accise ovvero sulla co-obbligazionesolidale di terzi intimati, extraneus, nominati condebitori solidali, v.violati artt. 2 ss del d. lgs. n. 504 del 1995, 39 d. lgs. n. 241/97. Violatoil principio euronionale – dell’ordinamento europeo – di proporzionalità,v. artt. 50 carta di Nizza e 4 del protocollo 7 aggiuntivo allaconvenzione CEDU e direttiva 2008/118/CE. Violazione art. 10, comma7, d.l. 78/09 sul visto di conformità».Sostiene il ricorrente che nessuna responsabilità a titolo dicoobbligazione solidale è addebitabile ad esso professionista per avereapposto un visto di asseverazione di una cessione di un credito IVAeffettuato dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., cd. leggero, in quanto taletipo di asseverazione, orizzontale, sull’avente causa, non consentivaalcun controllo sulla verticale generazione/formazione del credito,ovvero sulle dichiarazioni fiscali del cedente dante causa, da cui ha,appunto, origine detto credito. In buona sostanza, il professionistaaveva asseverato la mera esistenza di un credito IVA nella contabilitàdell’avente causa [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua conformità all’atto diprovenienza, essendogli invece preclusa l’effettuazione di un controlloverticale sulla genesi del negoziato credito. In mancanza di violazionedi un qualche dovere di diligenza, nessuna responsabilità ai sensidell’art. 2 TUA poteva essergli imputata.2. Il motivo è infondato.L’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 prevede il cd. visto di conformitàche è normalmente declinato come “visto leggero”, per distinguerloNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026dalla certificazione tributaria, prevista dall’art. 36 del medesimo d.lgs.,declinato come “visto pesante”.Per quanto qui interessa, il terzo comma dell’art. 35 della legge 241del 1997, prevede che «I soggetti indicati alle lettere a) e b), delcomma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delledichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto diconformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), delpresente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte».Trattasi del «visto di conformità dei dati delle dichiarazioni […] allarelativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile» [art.32, comma 1, lett. a)], nonché del «visto di conformità dei dati delledichiarazioni unificate alla relativa documentazione» [art. 32, comma2, lett. a)].2.1. Dei predetti visti si è occupata la giurisprudenza penale diquesta Corte nella sentenza n. 19672/2019, richiamata nella sentenzaimpugnata.Si è affermato in tale pronuncia che il visto cd. “leggero”«rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito dal legislatore asoggetti estranei all'Amministrazione finanziaria sulla correttaapplicazione delle norme tributarie, in particolare a professionistiabilitati iscritti negli appositi Albi. Con la sua apposizione i professionistirisultanze della documentazione e alle norme che disciplinano ladeducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d'imposta, lo scomputodelle ritenute d'acconto. Tali controlli hanno lo scopo di evitare errorimateriali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte eritenute e nel riporto di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.Del resto, l'attività di controllo implica, nel caso del professionista, unaregolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti inNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativadocumentazione sia per le imposte sui redditi sia ai fini IVA.L'apposizione in esame è obbligatoria per una serie di operazioni tra lequali: la compensazione dei crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAPe ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui; la presentazionedelle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, diammontare superiore a 30.000 euro; e la presentazione delledichiarazioni modello 730. Per apporre il visto, il professionista deveessere in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delledichiarazioni fiscali (Entratel) e aver presentato alla DirezioneRegionale territorialmente competente apposita comunicazione per larelativa iscrizione nell'elenco informatizzato».«Il visto pesante, invece, ha per oggetto la certificazione tributariache permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione dellenorme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazioneed il versamento dell'imposta. Questo può essere rilasciato dai revisoricontabili, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri eperiti commerciali e dei consulenti del lavoro con particolaricompetenze lavorative. Il giudizio è pertanto professionale e ilprofessionista abilitato può rilasciare la relativa certificazione richiestasolo qualora sussista la ragionevole convinzione della correttaosservanza della normativa applicabile. Pertanto, la certificazionetributaria, a differenza del visto leggero, ha carattere facoltativo».«Quanto sopra, dunque, dimostra che anche nel caso del visto"leggero" il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza deidati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativadocumentazione e la conformità alle disposizioni che disciplinano glioneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, loscomputo delle ritenute d'acconto. Apponendo il visto "leggero" ilprofessionista effettua una attestazione con riferimento all'esecuzionedei controlli previsti nell'art. 2 del Decreto n. 164/1999. In particolare,Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026viene riscontrata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione allerisultanze della documentazione e alle norme che disciplinano ladeducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d'imposta, lo scomputodelle ritenute d'acconto».2.2. In una più recente pronuncia la Sezione penale di questa Corteha affermato che, ««per individuare il tipo di controlli che ilprofessionista deve compiere al fine del rilascio della certificazione, ladisposizione di immediato interesse è costituita dall'art. 2 D.M. Finanze31 maggio 1999, n. 164, la quale prevede, al comma 1, il visto diconformità c.d. "leggero" e, al comma 2, il visto di conformità c.d."pesante". La disposizione appena citata, in particolare, precisa, conriferimento al visto di conformità c.d. "leggero", che il rilascio dellostesso «implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nelladichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alledisposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazionie i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto». Ne discendeche risulta doverosa, da parte del professionista, la verifica in ordine aidocumenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione. E questa verificanon può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico dicorrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quelloindicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamentiformali di immediata effettuazione, o, addirittura, da verifiche sulladocumentazione strettamente correlata alle operazioni indicate infattura e anch'essa nella disponibilità del dichiarante (cfr., perconclusioni analoghe, Sez. 3, n. 19672 del 13/03/2019, Cartechini, Rv.275998-01, in motivazione § 9)»» (Cass. Sez. pen. n. 14954/2024).2.3. Da queste considerazioni, che il Collegio condivide, discendeche l’apposizione del visto cd. leggero implica una verifica da parte delprofessionista non meramente formale, come sostiene il ricorrente.Invero, rilasciare un visto di conformità di una dichiarazione da cuiemerge l’esistenza di un credito, poi rilevatosi inesistente e, quindi,Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026falso il visto apposto, come accaduto nel caso di specie, significaaccertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva deldato esposto in dichiarazione, e ciò anche in considerazione del fattoche, come previsto dal citato art. 35, il visto può esser rilasciato dalprofessionista soltanto per le dichiarazioni che lo stesso abbiapredisposto. Ciò implica in capo a tale professionista un dovere didiligenza cd. qualificata, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.,nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’attività professionaleche il ricorrente non ha né dedotto né provato di avere tenuto, adesempio mediante l’espletamento di un qualche approfondimento inordine all’esistenza del credito esposto in dichiarazione, che lo stessoammette di non aver attuato allorquando ha affermato di essere tenutosoltanto ad una verifica meramente formale.2.4. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:«in tema di visto di conformità, quello cd. leggero, di cui all’art. 35,comma 2, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – dadistinguersi da quello cd. pesante, di cui al comma 1, lett. a), dellamedesima disposizione – implicando, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro daparte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nelladichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilasciodel visto, alle risultanze della relativa documentazione e alledisposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazionie i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, comporta incapo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenzacd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo diverifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertarela sussistenza non meramente documentale ma effettiva del datoesposto in dichiarazione e oggetto del visto, con conseguente suaresponsabilità per il rilascio di un visto risultato falso (nella specie, ilcommercialista della società contribuente è stato ritenuto coobbligatoNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026solidale con la stessa per il pagamento dell’accisa su oli minerali, exart. 2 del d.lgs. n. 504 del 1995, per aver rilasciato un visto diconformità risultato falso avendo attestato, sulla base di una verificasoltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, chenella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla societàcontribuente in compensazione per il pagamento dell’accisa, in realtàinesistente)».3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «violazione art. 7ss, dl. 30 settembre 2003 n. 269, artt. 5, 7, 9 e 11 d.lgs. 472/97, art.2, comma 2, d.lgs. 472/97. Ne bis in idem e proporzionalità sancito dallaCEDU, v. artt. 50 CDFUE, 4 prot. n. 7 CEDU. Violato il principio dispecialità, v. artt. 9 ss, l. n. 689 del 1981, 12 d.lgs. n. 472/97, 26 e 3,comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 (indennità di mora prevale ovveroassorbe essendo speciale quella da omesso versamento v. art. 13 d.lgs.471/97).Sostiene il ricorrente che i giudici di appello avevano violato l’art. 7del d.l. n. 269 del 2003, convertito, che, con riferimento alle sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie riconducibili ad unapersona giuridica, prevede la responsabilità esclusiva di quest’ultima,«senza alcuna possibilità di espansione soggettiva neanche a titolo diconcorso» (ricorso, pag. 21) e, quindi, di applicabilità del disposto dicui all’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto «la concentrazionedella sanzione sulla persona giuridica», prevista dal citato art. 7,«“copre” sia l’intraneus (v. infra amministratore anche di fatto dellapersona giuridica) unitamente al terzo extraneus».Secondo il ricorrente la decisione viola altresì i principi unionali diproporzionalità, complementarità e prevedibilità applicabile al sistemasanzionatorio delle accise, anche per la ritenuta legittima cumulabilitàdelle sanzioni all’indennità di mora e agli interessi, che invece comportala violazione anche del principio di specialità di cui alla legge n. 689 delNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/20261981, posto che l’indennità di mora prevale ovvero assorbe la sanzioneper omesso versamento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.4. Anche tale motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.Quanto al profilo relativo alla responsabilità del ricorrente qualeextraneus alla società cui è riconducibile la violazione fiscale e, quindi,quale concorrente con la stessa, si è affermato che la riferibilità dellesanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, non comportaalcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo(segnatamente, quale professionista), ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del1997, per l'illecito imputabile alla medesima persona giuridica inconseguenza della condotta materialmente realizzata dall'intraneo,dovendo rispondere l'estraneo, in ragione del concorso, per unacondotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata allaviolazione (Cass. n. 21092/2024).Si è quindi precisato che, in tema di sanzioni amministrativetributarie, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv.con modif. dalla l. n. 326 del 2003, nelle violazioni relative a societàcon personalità giuridica, il concorso del terzo nella realizzazionedell'illecito resta pur sempre configurabile, a prescindere dalconseguimento di un proprio vantaggio personale, che può valere comeelemento indiziario, ma non costituisce un requisito necessario ai finidell'affermazione di responsabilità (Cass. n. 7948/2025).4.1. Con riferimento, invece, alla responsabilità solidale delricorrente per l’accisa evasa, si è affermato che «In tema di accise suglialcoli, il funzionario doganale infedele che abbia in qualunque modoconcorso allo svincolo irregolare dei prodotti alcolici dal regime disospensione d'accisa, così rendendo esigibile l'imposta, risponde delsuo pagamento in solido con gli altri soggetti obbligati per legge»(Cass. n. 21776/2020).Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026Principio, questo appena enunciato, applicabile anche al ricorrente,in qualità di commercialista che ha apposto un falso visto di conformità,così concorrendo nell’evasione accertata.4.2. Con riferimento, invece, ai restanti profili di censura dedotti nelmotivo, questa Corte, superando il precedente contrario orientamento,rinvenibile in Cass. n. 30034/2018 e 1969/2019, nella sentenza n.19338/2022 ha riaffermato il principio, risalente già a Cass. n.16165/2016 ed altre numerose conformi, che il Collegio condivide,secondo cui, «In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodottialcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardatopagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa,ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità dimora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3,comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma,avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile conla citata sanzione tributaria generale».5. Con il terzo motivo deduce la «violazione artt. 19, 20 e 21 ss.d.lgs. n. 74/00 – vietata pregiudizialità extrafiscale ovvero penale sulledeterminazioni fiscali endotributarie».Il ricorrente, con riferimento alla sentenza penale di condannaemessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste per i medesimi fattioggetto del presente giudizio, lamenta la violazione da parte dei giudicidi appello del principio del cd. “doppio binario” e l’inesistenza di unrapporto di necessaria pregiudizialità tra processo penale e tributario.6. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio,che qui va ribadito, secondo cui, in mancanza di diversa previsionenormativa, «Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabileintervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fondal'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elementodi prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanzeistruttorie, anche di natura presuntiva» (Cass. n. 2938/2015).Numero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come più volte rimarcato da questa Corte, ancorché con riferimentoa sentenze penali di assoluzione e prima dell’entrata in vigore dell’art.21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, inmateria di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosagiudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condannao di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fattiesaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamentodegli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono ilimiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per séinidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. n.28174/2017; n. 16262/2017; n. 8129/2012).Ciò precisato, va rilevato che nella sentenza impugnata conriferimento alla condanna riportata dal ricorrente in sede penale, silegge «che il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 189 del 6/2/2019,condannava il ricorrente per il reato di evasione di accisa attraverso lafalsa certificazione dell’esistenza di crediti inesistenti, e quindi glielementi acquisiti nel processo penale risultano sicuramente idonei agiustificare l’obbligazione tributaria del contribuente ai sensi delcombinato disposto degli artt. 2, contribuente. 4 ed art. 40 delmedesimo D.lgs. n. 504/1995».Ne discende che i giudici di appello si sono scrupolosamenteconsiderando che, da un lato, le argomentazioni svolte sul punto dallasentenza impugnata si aggiungono (come dimostra l’incipit della frasesopra trascritta) ad una valutazione di responsabilità del ricorrentefondata su elementi diversi da quelli dell’accertamento penale e,dall’altro, che lo stesso ricorrente non ha mai negato né contestato lafalsità del visto in conseguenza dell’accertata inesistenza del creditoNumero registro generale 21174/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 8845/2026Data pubblicazione 08/04/20267. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]