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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1976

Cassazione n. 22685/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 10.07.1976 A I ARA nrco avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla insussistenza della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA] tna I DE.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 10.07.1976 A I ARA nrco avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla insussistenza della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque espresso in termini apodittici e generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA] tna I DE.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris