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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41573/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 29/10/2019 dalla Corte di assise di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto; Sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di assise di Asti giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 110, 116, 575, 61, comma primo, n. 2, cod. pen.), B (artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, nn. 1 e 3 -bis, cod. pen.) e C (artt. 110, 582, 583, comma primo, n. 1, 61, comma primo, n. 2, cod. pen.), unificati dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata al capo A e sulla recidiva, alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

L'imputato, infine, veniva condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento in loro favore di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, quantificata in 200.000,00 euro per la prima e in 150.000,00 euro per la seconda.

2. Con sentenza emessa il 29/10/2019, la Corte di assise di appello di Torino, pronunciandosi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

L'imputato, inoltre, veniva condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza in giudizio sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che, alle ore 7.00 del 09/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] veniva ucciso nella sua abitazione, sita a [OSCURATO:PERSONA], mentre, com'era sua abitudine, stava per recarsi presso il suo laboratorio di oreficeria, ubicato a Torino; in quell'occasione, la moglie, [OSCURATO:PERSONA], che era in compagnia della vittima nel garage della loro abitazione, riportava le lesioni personali descritte al capo C per l'aggressione subita.

Secondo i Giudici di merito, la responsabilità per l'omicidio doveva essere attribuita all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procedeva separatamente.

I correi, in particolare, avevano progettato la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non andata a buon fine per la sua reazione inaspettata.

Secondo la ricostruzione posta a fondamento delle decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo nel ruolo di autista -, impiegando una vettura [OSCURATO:PERSONA] noleggiata da Desi, si recavano a [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine l'impresa criminosa, dopo avere monitorato, nei giorni che precedevano la rapina, le abitudini di [OSCURATO:PERSONA], anche sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e della moglie, [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, durante la rapina, a causa della resistenza opposta da [OSCURATO:PERSONA], che reagiva inaspettatamente alla minacce rivoltegli, [OSCURATO:PERSONA] lo uccideva, sparandogli alla testa con una pistola calibro 7.65, che non veniva rinvenuta nel corso delle indagini preliminari; durante il tentativo di rapina, [OSCURATO:PERSONA] cagionava le lesioni personali di cui si è detto alla moglie della vittima, allo scopo di vincere le resistenze della persona offesa, intervenuta in difesa del coniuge; immediatamente dopo, [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga insieme a [OSCURATO:PERSONA], ricongiungendosi a [OSCURATO:PERSONA], che attendeva i complici a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri correi erano parcheggiati in un'area vicina, a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147, pronti a fornire il loro apporto.

Si accertava ulteriormente che, il veicolo [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una maldestra condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA], usciva dalla sede stradale, restando bloccato poco distante dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; in tale frangente, i tre rapinatori venivano soccorsi da alcuni passanti, che, inconsapevoli del loro coinvolgimento nella rapina, li aiutavano a raggiungere il vicino centro abitato.

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, innanzitutto, si riteneva corroborata dall'analisi del traffico telefonico e delle celle telematiche di aggancio dei cellulari utilizzati dagli imputati, i cui dati venivano correlati all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nell'area in cui si era verificato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di individuare le due autovetture impiegate dai componenti del gruppo dei rapinatori per eseguire l'azione criminosa.

Ulteriori elementi di corroborazione dell'assunto accusatorio si ritenevano individuati nei riconoscimenti operati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che indicavano [OSCURATO:PERSONA] come il conducente della l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] uscita di strada immediatamente dopo l'omicidio; da [OSCURATO:PERSONA], che rilevava una notevole somiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto che l'aveva aggredita durante la rapina; da [OSCURATO:PERSONA], che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] come il conducente dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come l'uomo che era in sua compagnia, ai quali, dopo il sinistro stradale, aveva dato un passaggio fino a raggiungere il paese vicino.

Si attribuiva peculiare rilievo corroborativo anche agli esiti delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, che, oltre a confermare i rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentivano di ritenere Sfrecola coinvolto in un'altra rapina, commessa il 09/06/2015.

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si riteneva ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che confermava l'esistenza del progetto di rapina commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e riferiva di un'altra rapina, commessa in danno della stessa persona offesa, che non era stata denunciata dalla vittima, a causa della provenienza illecita della refurtiva.

Il compendio probatorio che si è richiamato, infine, si riteneva corroborato dalle dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, seppure finalizzate ad alleggerire le proprie responsabilità, costituivano un elemento di riscontro decisivo alla ricostruzione accusatoria, anche alla luce del fatto che, con tali propalazioni, venivano chiamati in correità, quali concorrenti nell'organizzazione del progetto di rapina in esame, a vario titolo di coinvolgimento, tutti i soggetti nei cui confronti, fin dalla prima fase delle indagini preliminari, si erano concentrate le attenzioni degli investigatori astigiani.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi utilizzare nella direzione recepita dal provvedimento impugnato la chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano connotate da circolarità probatoria, avendo appreso del coinvolgimento dell'imputato nella rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano, a fronte dell'originaria contestazione ex art. 116 cod. pen., di ritenere l'imputato responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso anomalo, la cui applicazione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata l'uccisione della persona offesa, così come contestata al capo A, derivando l'assassinio da una scelta estemporanea e non concertata di [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

I difensori dell'imputato depositavano, ciascuno, memorie difensive con riflessioni critiche riferite primariamente all'esclusione del concorso anomalo e alla valutazione della chiamata in correità fatta da Sfrecola. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. In via preliminare, è indispensabile richiamare i principi di carattere generale che consentono un corretto inquadramento sistematico delle chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui si concentrano le censure difensive relative al compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti del ricorrente.

In questo contesto, occorre soffermarsi sui principi generali vigenti in materia di chiamate in correità acquisite nel presente procedimento, riguardanti le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si inserivano su un compendio probatorio più ampio.

Tale ricognizione si impone in conseguenza del fatto che sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai correi nei giudizi di merito si incentravano una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle vicende delittuose ascritte al ricorrente ai capi A, B e C, prospettate allo scopo di censurare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di assise di appello di Torino.

In questo ambito, innanzitutto, appare indispensabile richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento penale, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto — salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato — il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n, 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01).

In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio.

Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01) Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente — essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate —, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga.

In questa direzione, le censure difensive proposte dalla difesa del ricorrente, con riferimento al vaglio delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tendenti a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi dei propalanti, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01).

In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario.

Non è, pertanto, possibile parcellizzare le dichiarazioni accusatorie rese dai correi Sfrecola, Desi e Messina, atteso che le loro propalazioni devono essere valutate unitariamente, alla luce del compendio probatorio acquisito, attraverso un percorso argomentativo omogeneo e non frazionabile (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, cit.; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, cit.).Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.).

Ne discende che il riscontro estrinseco alle chiamate in correità può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le accuse rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi nei giudizi di merito.

Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice di merito, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.).

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre esaminare le propalazioni acquisite in relazione alle ipotesi delittuose contestate all'imputato ai capi A, B e C, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Torino nel valutare le chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rappresentano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi utilizzare nella direzione recepita dal provvedimento impugnato la chiamata in correità 7 effettuata da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano connotate da circolarità probatoria, avendo appreso del coinvolgimento dell'imputato nella rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].

Per inquadrare correttamente questa censura difensiva, occorre passare in rassegna le chiamate in correità acquisite nei giudizi di merito, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, seppure tese a sminuire le sue responsabilità, costituivano la piattaforma probatoria indispensabile per ricostruire gli accadimenti criminosi, nella parte in cui il propalante chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere sparato a [OSCURATO:PERSONA], precisando che la vittima aveva disarmato [OSCURATO:PERSONA] e che, se la pistola di quest'ultimo fosse stata carica, li avrebbe ammazzati entrambi, aggiungendo che i due rapinatori, tornati a Torino dopo l'omicidio, avevano consegnato le pistole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Queste accuse venivano corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il progetto di rapina era stato ideato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito ai correi le indicazioni necessarie a eseguire il piano conclusosi con l'imprevista uccisione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] precisava ulteriormente che, nel corso del 2015, avevano eseguito un'altra rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che la vittima non aveva denunciato a causa della provenienza della refurtiva di cui i rapinatori, in quell'occasione, si erano impossessati.

Lo stesso Sfrecola, inoltre, richiamava gli incontri preparatori organizzati per pianificare la rapina in danno della vittima e l'impossibilità di Erbino di partecipare personalmente all'azione criminosa perché aveva una gamba rotta, tanto è vero che Nerbo lo aveva sollecitato a coinvolgere altri due soggetti, individuati in Messina e Desi, che avrebbero dovuto eseguire materialmente la rapina con il suo supporto logistico.

Infine, tali dichiarazioni trovavano integrale conferma nelle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era in possesso delle armi utilizzate per eseguire la rapina, precisando che Sfrecola, lasciati Desi e Messina nella parte posteriore dell'abitazione della vittima, veniva, pochi minuti dopo, raggiunto dalla sua telefonata, con cui lo sollecitava a recuperarli; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aggiungeva, che dopo essere stati recuperati, i correi avevano discusso animatamente dell'esito infruttuoso della rapina e dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto per mano di [OSCURATO:PERSONA].

In questa cornice, la Corte di assise di appello di Torino, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso della giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 2 (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01), cui si deve rinviare, riteneva le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] compatibili, per quello che riguarda la progettazione della rapina - che era stata pianificata sulla base delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, lo svolgimento dell'attività preparatoria funzionale all'esecuzione dell'azione criminosa e la disponibilità delle armi utilizzate dagli esecutori materiali.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono convergenti anche nella descrizione nella fase successiva all'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], riferendo i tre propalanti che, dopo l'uccisione della persona offesa, i rapinatori avevano raggiunto Torino, disfacendosi delle utenze telefoniche e riconsegnando le pistole a Nerbo e Sfrecola, per poi separarsi definitivamente.

La ricostruzione degli accadimenti criminosi, infine, veniva confermata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, sia pure nel contesto di una narrazione finalizzata ad alleggerire la sua posizione processuale, confermava di avere segnalato la possibilità di compiere una rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo ulteriormente - in linea con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - che la vittima, in passato, aveva subito un'altra rapina, che non aveva denunciato, attesa la provenienza illecita della refurtiva di cui, in quell'occasione, i rapinatori si erano impossessati.

Ne discende che la ricostruzione degli accadimenti criminosi e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle ipotesi delittuose contestate ai capi A, B e C della rubrica appare fondata su un corposo e convergente materiale dichiarativo, incentrato sulle dichiarazioni accusatorie rese nei giudizi di merito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano corroborate, sia pure nel contesto che si è richiamato, finalizzato ad alleggerire la sua posizione processuale, dalle ammissioni di responsabilità effettuate dal ricorrente, il cui tenore confessorio costituiva il definitivo suggello all'assunto accusatorio.

Si aggiunga che il materiale dichiarativo in questione, oltre a essere sottoposto a un vaglio rigoroso da entrambi i Giudici di merito, veniva riscontrato dagli esiti delle verifiche investigative svolte nell'immediatezza dei fatti - tra le quali si ritiene opportuno richiamare le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e dalle attività di intercettazione eseguite nel corso delle indagini preliminari, che corroboravano ulteriormente le chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Questi, convergenti, elementi probatori inducevano la Corte di assise di appello di Torino ad attribuire, secondo una logica e coerente valutazione, insindacabile in sede di legittimità, piena credibilità alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, oltre ad accusarsi delle condotte materiali oggetto di vaglio, descrivevano puntualmente la genesi del progetto criminoso e i ruoli svolti dai vari protagonisti della vicenda, nel cui contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di ideatore dell'operazione, come confermato dallo stesso ricorrente.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la doglianza relativa all'inattendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che non tiene conto del fatto che le loro accuse sono corroborate dalle dichiarazioni, di analogo tenore, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascurando, al contempo, di considerare la presenza di ulteriori riscontri probatori, idonei a corroborare il narrato dei propalanti.

3.1. In questa, univoca, cornice probatoria, le marginali discrasie dichiarative riscontrabili nel narrato dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, peraltro, trovano la loro giustificazione anche nello sviluppo omicidiario, inaspettato, del progetto di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] - non inficiano il nucleo essenziale delle loro propalazioni, convergente nel descrivere la fase ideativa della rapina, nella quale risultava implicato [OSCURATO:PERSONA], che deve essere collegata alle modalità con cui veniva deciso il coinvolgimento degli altri rapinatori.

Le censure difensive, invero, trascurano sia l'attendibilità intrinseca del narrato dei propalanti esaminati nei giudizi di merito, che appare correttamente valutata, sia l'univocità delle dichiarazioni accusatorie effettuate da ciascuno di loro, sulla cui attendibilità, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo 3, non è possibile nutrire dubbi di sorta.

Non è, del resto, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti - nel caso di specie rappresentati dai correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite.

Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, non è può essere censurata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.In ogni caso, su tali, come detto marginali, discrasie dichiarative la Corte di assise di appello di Torino si soffermava correttamente, compiendo un vaglio ineccepibile delle chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Occorre aggiungere che, anche ad ammettere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero reso dichiarazioni finalizzate ad attenuare le conseguenze del loro coinvolgimento concorsuale nell'organizzazione del progetto di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] - del quale non si controverte in questa sede processuale -, le loro propalazioni appaiono comunque pienamente riscontrate dalle emergenze probatorie acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che eventuali dubbi sulla credibilità di Desi, Sfrecola e Messina, pur dotati di astratta plausibilità, appaiono superati dal giudizio positivo sull'attendibilità delle rispettive propalazioni, relativamente alla frazione del loro narrato riguardante l'ideazione del progetto di rapina, nella quale era coinvolto il ricorrente.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Torino, pertanto, appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e ormai definitivamente consolidato, secondo cui, per le dichiarazioni accusatorie rese dai chiamanti in correità, è «sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904-01).

Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi attendibili e utilizzabili nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione veniva vagliata nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di valutazione frazionata, che si è richiamata in questo paragrafo.

3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

4. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano, a fronte dell'originaria contestazione ex art. 116 cod. pen., di ritenere l'imputato responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso anomalo, la cui applicazione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata l'uccisione della persona offesa, così come contestata al capo A, derivando l'assassinio da una scelta estemporanea e non concordata di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che le evidenze probatorie smentiscono l'assunto da cui muove la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel censurare la motivazione della sentenza impugnata sul piano della consistenza e dell'efficienza causale del contributo concorsuale fornito dall'imputato, incentrato sull'estraneità del ricorrente rispetto alla scelta compiuta da [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], che non era riconducibile alla sua determinazione criminosa e non era concretamente prevedibile, non essendo contemplato tale esito dell'azione criminosa in sede di pianificazione della rapina.

Non occorre, invero, soffermarsi ulteriormente sullo scenario criminale che - sulla base delle indicazioni logistiche fornire da [OSCURATO:PERSONA], che, sia pure sminuendone la portata, ammetteva il suo coinvolgimento nella fase ideativa del progetto criminoso - aveva indotto, concordemente, gli imputati a organizzare una rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è incontroverso il contributo fornito dal ricorrente all'organizzazione della rapina, di cui l'omicidio costituisce uno sviluppo inaspettato ma prevedibile, atteso l'utilizzo delle armi di elevato potenziale offensivo impiegate dai rapinatori.

Su tali profili valutativi ci si è soffermati analiticamente nei paragrafi 3 e 3.1, ai quali occorre rinviare, per la ricognizione delle ragioni che non consentono di ipotizzare la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo nell'omicidio contestato al ricorrente al capo A, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., non essendo dubitabile che la pianificazione della rapina prevedeva l'impiego di armi, che i rapinatori si erano portati allo scopo di vincere eventuali resistenze di [OSCURATO:PERSONA], che, difatti, si concretizzavano, provocando il suo assassinio da parte di [OSCURATO:PERSONA].Da questo punto di vista, nel ribadire la corretta esclusione della disciplina del concorso anomalo prevista dall'art. 116 cod. pen. al caso di specie, non può non ribadirsi che il contesto nel quale maturava il progetto di rapina in cui Erbino era coinvolto quale ideatore e la sequenza criminosa attraverso cui si concretizzava l'uccisione della vittima non consentivano di prefigurare gli eventi delittuosi come conseguenza di fattori eccezionali e non prevedibili dall'imputato e dai complici.

A conferma della correttezza del percorso argomentativo esplicitato nella sentenza impugnata, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 273977- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44226 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo in tema di applicazione del concorso anomalo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La componente psichica del cd.

"concorso anomalo" - per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza della sua condotta - si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).

La norma dell'art. 116 cod. pen. si applica dunque quando l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza» (Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, Lauro, Rv. 231460-01).

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che l'inapplicabilità al caso in esame del concorso anomalo costituisce una conseguenza della valutazione ineccepibile del compendio probatorio compiuta dalla Corte di assise di appello di Torino, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si rendeva corresponsabile, a titolo di concorso, dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, in conseguenza del ruolo ideativo svolto dall'imputato, che comportava il rischio dell'impiego della violenza nel corso della rapina, effettivamente concretizzatosi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 29/10/2019 dalla Corte di assise di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto; Sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di assise di Asti giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 110, 116, 575, 61, comma primo, n. 2, cod. pen.), B (artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, nn. 1 e 3 -bis, cod. pen.) e C (artt. 110, 582, 583, comma primo, n. 1, 61, comma primo, n. 2, cod. pen.), unificati dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata al capo A e sulla recidiva, alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L'imputato, infine, veniva condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento in loro favore di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, quantificata in 200.000,00 euro per la prima e in 150.000,00 euro per la seconda. 2. Con sentenza emessa il 29/10/2019, la Corte di assise di appello di Torino, pronunciandosi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. L'imputato, inoltre, veniva condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza in giudizio sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che, alle ore 7.00 del 09/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] veniva ucciso nella sua abitazione, sita a [OSCURATO:PERSONA], mentre, com'era sua abitudine, stava per recarsi presso il suo laboratorio di oreficeria, ubicato a Torino; in quell'occasione, la moglie, [OSCURATO:PERSONA], che era in compagnia della vittima nel garage della loro abitazione, riportava le lesioni personali descritte al capo C per l'aggressione subita. Secondo i Giudici di merito, la responsabilità per l'omicidio doveva essere attribuita all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procedeva separatamente. I correi, in particolare, avevano progettato la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non andata a buon fine per la sua reazione inaspettata. Secondo la ricostruzione posta a fondamento delle decisioni di merito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo nel ruolo di autista -, impiegando una vettura [OSCURATO:PERSONA] noleggiata da Desi, si recavano a [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine l'impresa criminosa, dopo avere monitorato, nei giorni che precedevano la rapina, le abitudini di [OSCURATO:PERSONA], anche sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e della moglie, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, durante la rapina, a causa della resistenza opposta da [OSCURATO:PERSONA], che reagiva inaspettatamente alla minacce rivoltegli, [OSCURATO:PERSONA] lo uccideva, sparandogli alla testa con una pistola calibro 7.65, che non veniva rinvenuta nel corso delle indagini preliminari; durante il tentativo di rapina, [OSCURATO:PERSONA] cagionava le lesioni personali di cui si è detto alla moglie della vittima, allo scopo di vincere le resistenze della persona offesa, intervenuta in difesa del coniuge; immediatamente dopo, [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga insieme a [OSCURATO:PERSONA], ricongiungendosi a [OSCURATO:PERSONA], che attendeva i complici a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri correi erano parcheggiati in un'area vicina, a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147, pronti a fornire il loro apporto. Si accertava ulteriormente che, il veicolo [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una maldestra condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA], usciva dalla sede stradale, restando bloccato poco distante dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; in tale frangente, i tre rapinatori venivano soccorsi da alcuni passanti, che, inconsapevoli del loro coinvolgimento nella rapina, li aiutavano a raggiungere il vicino centro abitato. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, innanzitutto, si riteneva corroborata dall'analisi del traffico telefonico e delle celle telematiche di aggancio dei cellulari utilizzati dagli imputati, i cui dati venivano correlati all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nell'area in cui si era verificato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di individuare le due autovetture impiegate dai componenti del gruppo dei rapinatori per eseguire l'azione criminosa. Ulteriori elementi di corroborazione dell'assunto accusatorio si ritenevano individuati nei riconoscimenti operati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che indicavano [OSCURATO:PERSONA] come il conducente della l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] uscita di strada immediatamente dopo l'omicidio; da [OSCURATO:PERSONA], che rilevava una notevole somiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto che l'aveva aggredita durante la rapina; da [OSCURATO:PERSONA], che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] come il conducente dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come l'uomo che era in sua compagnia, ai quali, dopo il sinistro stradale, aveva dato un passaggio fino a raggiungere il paese vicino. Si attribuiva peculiare rilievo corroborativo anche agli esiti delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, che, oltre a confermare i rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentivano di ritenere Sfrecola coinvolto in un'altra rapina, commessa il 09/06/2015. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si riteneva ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che confermava l'esistenza del progetto di rapina commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e riferiva di un'altra rapina, commessa in danno della stessa persona offesa, che non era stata denunciata dalla vittima, a causa della provenienza illecita della refurtiva. Il compendio probatorio che si è richiamato, infine, si riteneva corroborato dalle dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, seppure finalizzate ad alleggerire le proprie responsabilità, costituivano un elemento di riscontro decisivo alla ricostruzione accusatoria, anche alla luce del fatto che, con tali propalazioni, venivano chiamati in correità, quali concorrenti nell'organizzazione del progetto di rapina in esame, a vario titolo di coinvolgimento, tutti i soggetti nei cui confronti, fin dalla prima fase delle indagini preliminari, si erano concentrate le attenzioni degli investigatori astigiani. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi utilizzare nella direzione recepita dal provvedimento impugnato la chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano connotate da circolarità probatoria, avendo appreso del coinvolgimento dell'imputato nella rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano, a fronte dell'originaria contestazione ex art. 116 cod. pen., di ritenere l'imputato responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso anomalo, la cui applicazione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata l'uccisione della persona offesa, così come contestata al capo A, derivando l'assassinio da una scelta estemporanea e non concertata di [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. I difensori dell'imputato depositavano, ciascuno, memorie difensive con riflessioni critiche riferite primariamente all'esclusione del concorso anomalo e alla valutazione della chiamata in correità fatta da Sfrecola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. In via preliminare, è indispensabile richiamare i principi di carattere generale che consentono un corretto inquadramento sistematico delle chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui si concentrano le censure difensive relative al compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti del ricorrente. In questo contesto, occorre soffermarsi sui principi generali vigenti in materia di chiamate in correità acquisite nel presente procedimento, riguardanti le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si inserivano su un compendio probatorio più ampio. Tale ricognizione si impone in conseguenza del fatto che sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai correi nei giudizi di merito si incentravano una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle vicende delittuose ascritte al ricorrente ai capi A, B e C, prospettate allo scopo di censurare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di assise di appello di Torino. In questo ambito, innanzitutto, appare indispensabile richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento penale, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto — salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato — il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n, 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01). In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio. Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01) Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente — essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate —, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga. In questa direzione, le censure difensive proposte dalla difesa del ricorrente, con riferimento al vaglio delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tendenti a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi dei propalanti, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01). In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario. Non è, pertanto, possibile parcellizzare le dichiarazioni accusatorie rese dai correi Sfrecola, Desi e Messina, atteso che le loro propalazioni devono essere valutate unitariamente, alla luce del compendio probatorio acquisito, attraverso un percorso argomentativo omogeneo e non frazionabile (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, cit.; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, cit.).Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alle chiamate in correità può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le accuse rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi nei giudizi di merito. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice di merito, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre esaminare le propalazioni acquisite in relazione alle ipotesi delittuose contestate all'imputato ai capi A, B e C, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Torino nel valutare le chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rappresentano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi utilizzare nella direzione recepita dal provvedimento impugnato la chiamata in correità 7 effettuata da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano connotate da circolarità probatoria, avendo appreso del coinvolgimento dell'imputato nella rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]. Per inquadrare correttamente questa censura difensiva, occorre passare in rassegna le chiamate in correità acquisite nei giudizi di merito, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, seppure tese a sminuire le sue responsabilità, costituivano la piattaforma probatoria indispensabile per ricostruire gli accadimenti criminosi, nella parte in cui il propalante chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere sparato a [OSCURATO:PERSONA], precisando che la vittima aveva disarmato [OSCURATO:PERSONA] e che, se la pistola di quest'ultimo fosse stata carica, li avrebbe ammazzati entrambi, aggiungendo che i due rapinatori, tornati a Torino dopo l'omicidio, avevano consegnato le pistole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Queste accuse venivano corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il progetto di rapina era stato ideato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito ai correi le indicazioni necessarie a eseguire il piano conclusosi con l'imprevista uccisione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] precisava ulteriormente che, nel corso del 2015, avevano eseguito un'altra rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che la vittima non aveva denunciato a causa della provenienza della refurtiva di cui i rapinatori, in quell'occasione, si erano impossessati. Lo stesso Sfrecola, inoltre, richiamava gli incontri preparatori organizzati per pianificare la rapina in danno della vittima e l'impossibilità di Erbino di partecipare personalmente all'azione criminosa perché aveva una gamba rotta, tanto è vero che Nerbo lo aveva sollecitato a coinvolgere altri due soggetti, individuati in Messina e Desi, che avrebbero dovuto eseguire materialmente la rapina con il suo supporto logistico. Infine, tali dichiarazioni trovavano integrale conferma nelle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era in possesso delle armi utilizzate per eseguire la rapina, precisando che Sfrecola, lasciati Desi e Messina nella parte posteriore dell'abitazione della vittima, veniva, pochi minuti dopo, raggiunto dalla sua telefonata, con cui lo sollecitava a recuperarli; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aggiungeva, che dopo essere stati recuperati, i correi avevano discusso animatamente dell'esito infruttuoso della rapina e dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto per mano di [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice, la Corte di assise di appello di Torino, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso della giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01), cui si deve rinviare, riteneva le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] compatibili, per quello che riguarda la progettazione della rapina - che era stata pianificata sulla base delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, lo svolgimento dell'attività preparatoria funzionale all'esecuzione dell'azione criminosa e la disponibilità delle armi utilizzate dagli esecutori materiali. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono convergenti anche nella descrizione nella fase successiva all'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], riferendo i tre propalanti che, dopo l'uccisione della persona offesa, i rapinatori avevano raggiunto Torino, disfacendosi delle utenze telefoniche e riconsegnando le pistole a Nerbo e Sfrecola, per poi separarsi definitivamente. La ricostruzione degli accadimenti criminosi, infine, veniva confermata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, sia pure nel contesto di una narrazione finalizzata ad alleggerire la sua posizione processuale, confermava di avere segnalato la possibilità di compiere una rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo ulteriormente - in linea con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - che la vittima, in passato, aveva subito un'altra rapina, che non aveva denunciato, attesa la provenienza illecita della refurtiva di cui, in quell'occasione, i rapinatori si erano impossessati. Ne discende che la ricostruzione degli accadimenti criminosi e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle ipotesi delittuose contestate ai capi A, B e C della rubrica appare fondata su un corposo e convergente materiale dichiarativo, incentrato sulle dichiarazioni accusatorie rese nei giudizi di merito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano corroborate, sia pure nel contesto che si è richiamato, finalizzato ad alleggerire la sua posizione processuale, dalle ammissioni di responsabilità effettuate dal ricorrente, il cui tenore confessorio costituiva il definitivo suggello all'assunto accusatorio. Si aggiunga che il materiale dichiarativo in questione, oltre a essere sottoposto a un vaglio rigoroso da entrambi i Giudici di merito, veniva riscontrato dagli esiti delle verifiche investigative svolte nell'immediatezza dei fatti - tra le quali si ritiene opportuno richiamare le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e dalle attività di intercettazione eseguite nel corso delle indagini preliminari, che corroboravano ulteriormente le chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Questi, convergenti, elementi probatori inducevano la Corte di assise di appello di Torino ad attribuire, secondo una logica e coerente valutazione, insindacabile in sede di legittimità, piena credibilità alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, oltre ad accusarsi delle condotte materiali oggetto di vaglio, descrivevano puntualmente la genesi del progetto criminoso e i ruoli svolti dai vari protagonisti della vicenda, nel cui contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di ideatore dell'operazione, come confermato dallo stesso ricorrente. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la doglianza relativa all'inattendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che non tiene conto del fatto che le loro accuse sono corroborate dalle dichiarazioni, di analogo tenore, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascurando, al contempo, di considerare la presenza di ulteriori riscontri probatori, idonei a corroborare il narrato dei propalanti. 3.1. In questa, univoca, cornice probatoria, le marginali discrasie dichiarative riscontrabili nel narrato dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, peraltro, trovano la loro giustificazione anche nello sviluppo omicidiario, inaspettato, del progetto di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] - non inficiano il nucleo essenziale delle loro propalazioni, convergente nel descrivere la fase ideativa della rapina, nella quale risultava implicato [OSCURATO:PERSONA], che deve essere collegata alle modalità con cui veniva deciso il coinvolgimento degli altri rapinatori. Le censure difensive, invero, trascurano sia l'attendibilità intrinseca del narrato dei propalanti esaminati nei giudizi di merito, che appare correttamente valutata, sia l'univocità delle dichiarazioni accusatorie effettuate da ciascuno di loro, sulla cui attendibilità, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo 3, non è possibile nutrire dubbi di sorta. Non è, del resto, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti - nel caso di specie rappresentati dai correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite. Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, non è può essere censurata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.In ogni caso, su tali, come detto marginali, discrasie dichiarative la Corte di assise di appello di Torino si soffermava correttamente, compiendo un vaglio ineccepibile delle chiamate in correità effettuate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre aggiungere che, anche ad ammettere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero reso dichiarazioni finalizzate ad attenuare le conseguenze del loro coinvolgimento concorsuale nell'organizzazione del progetto di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] - del quale non si controverte in questa sede processuale -, le loro propalazioni appaiono comunque pienamente riscontrate dalle emergenze probatorie acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che eventuali dubbi sulla credibilità di Desi, Sfrecola e Messina, pur dotati di astratta plausibilità, appaiono superati dal giudizio positivo sull'attendibilità delle rispettive propalazioni, relativamente alla frazione del loro narrato riguardante l'ideazione del progetto di rapina, nella quale era coinvolto il ricorrente. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Torino, pertanto, appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e ormai definitivamente consolidato, secondo cui, per le dichiarazioni accusatorie rese dai chiamanti in correità, è «sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904-01). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi attendibili e utilizzabili nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione veniva vagliata nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di valutazione frazionata, che si è richiamata in questo paragrafo. 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano, a fronte dell'originaria contestazione ex art. 116 cod. pen., di ritenere l'imputato responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso anomalo, la cui applicazione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata l'uccisione della persona offesa, così come contestata al capo A, derivando l'assassinio da una scelta estemporanea e non concordata di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che le evidenze probatorie smentiscono l'assunto da cui muove la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel censurare la motivazione della sentenza impugnata sul piano della consistenza e dell'efficienza causale del contributo concorsuale fornito dall'imputato, incentrato sull'estraneità del ricorrente rispetto alla scelta compiuta da [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], che non era riconducibile alla sua determinazione criminosa e non era concretamente prevedibile, non essendo contemplato tale esito dell'azione criminosa in sede di pianificazione della rapina. Non occorre, invero, soffermarsi ulteriormente sullo scenario criminale che - sulla base delle indicazioni logistiche fornire da [OSCURATO:PERSONA], che, sia pure sminuendone la portata, ammetteva il suo coinvolgimento nella fase ideativa del progetto criminoso - aveva indotto, concordemente, gli imputati a organizzare una rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è incontroverso il contributo fornito dal ricorrente all'organizzazione della rapina, di cui l'omicidio costituisce uno sviluppo inaspettato ma prevedibile, atteso l'utilizzo delle armi di elevato potenziale offensivo impiegate dai rapinatori. Su tali profili valutativi ci si è soffermati analiticamente nei paragrafi 3 e 3.1, ai quali occorre rinviare, per la ricognizione delle ragioni che non consentono di ipotizzare la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo nell'omicidio contestato al ricorrente al capo A, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., non essendo dubitabile che la pianificazione della rapina prevedeva l'impiego di armi, che i rapinatori si erano portati allo scopo di vincere eventuali resistenze di [OSCURATO:PERSONA], che, difatti, si concretizzavano, provocando il suo assassinio da parte di [OSCURATO:PERSONA].Da questo punto di vista, nel ribadire la corretta esclusione della disciplina del concorso anomalo prevista dall'art. 116 cod. pen. al caso di specie, non può non ribadirsi che il contesto nel quale maturava il progetto di rapina in cui Erbino era coinvolto quale ideatore e la sequenza criminosa attraverso cui si concretizzava l'uccisione della vittima non consentivano di prefigurare gli eventi delittuosi come conseguenza di fattori eccezionali e non prevedibili dall'imputato e dai complici. A conferma della correttezza del percorso argomentativo esplicitato nella sentenza impugnata, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 273977- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44226 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo in tema di applicazione del concorso anomalo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La componente psichica del cd. "concorso anomalo" - per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza della sua condotta - si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). La norma dell'art. 116 cod. pen. si applica dunque quando l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza» (Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, Lauro, Rv. 231460-01). Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che l'inapplicabilità al caso in esame del concorso anomalo costituisce una conseguenza della valutazione ineccepibile del compendio probatorio compiuta dalla Corte di assise di appello di Torino, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si rendeva corresponsabile, a titolo di concorso, dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, in conseguenza del ruolo ideativo svolto dall'imputato, che comportava il rischio dell'impiego della violenza nel corso della rapina, effettivamente concretizzatosi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Q
Sentenza Cassazione n. 41573/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris