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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22311/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione che era stata presentata - ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

L'istanza ineriva alla sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Lecce in data 12/02/2002, passata in giudicato il 12/03/2003, a mezzo della quale il suddetto [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato all'ergastolo, in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 L'istanza di revisione si fondava, anzitutto, sulla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. (il riferimento è a Corte cost., sent. n. 113 del 2011).

Evidenziava la difesa, infatti, come la sentenza della Corte di assise di appello avesse condannato il Bruno, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, relativamente al medesimo compendio probatorio in base al quale la Corte di assise di Brindisi aveva deciso, in primo grado, per il proscioglimento dell'imputato.

1.2. L'istanza di revisione, inoltre, adduceva - quale elemento di novità probatoria - le false dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, in ordine all'individuazione degli autori di altro e diverso fatto omicidiarío.

Tali dichiarazioni - in ipotesi difensiva - avrebbero dovuto dimostrare, proprio in ragione della loro natura palesemente mendace, la inattendibilità intrinseca ed estrinseca dei medesimi collaboratori di giustizia, anche con riferimento all'omicidio per il quale era stato condannato il Bruno.

2. La Corte di appello di Potenza ha ritenuto inammissibile l'istanza, in quanto proposta in casi estranei, rispetto alla previsione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. 2.1.

Con riferimento alla asserita violazione del principio dell'equo processo, di cui all'art. 6, par. 1 e 3, lett.

D), CEDU, la Corte di appello ha sottolineato trattarsi di questione già dedotta dalla difesa - e sfavorevolmente scrutinata dai medesimi giudici - in sede di rigetto di ricorso per revocazione, depositato dal condannato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disatteso con provvedimento del 12/09/2017.

Nel provvedimento impugnato, dunque, viene richiamata, praticamente "per incorporazione", la motivazione di tale provvedimento di rigetto.

2.2. Per quanto attiene all'elemento ulteriore, ossia quello relativo alla sussistenza di una prova nuova, la Corte di appello di Potenza ha ritenuto trattarsi di questione già dedotta ed esaminata, nel corso dei due gradi del processo di cognizione.

Segnatamente, ha evidenziato la Corte di appello come sia già stato esaminato, nel processo di merito, lo specifico tema attinente alla confessione stragiudiziale resa - in ordine all'omicidio del Guerriero - da altro soggetto a tal [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbero state sostanzialmente dedotte, quindi, in sede di revisione, prove già ampiamente vagliate dal giudice di appello.

Prove prive del requisito di novità postulato dall'istituto della revisione e che mirerebbero, invece, a dare avvio ad un terzo giudizio nel merito.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. procc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali penali, in particolare dell'art. 630 cod. proc. pen, dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. d) CEDU, nonché della causa di revisione europea introdotta da Corte cost., sent. n. 113 del 2011.

Si duole la difesa del fatto che - nel ribaltare il verdetto assolutorio del primo grado - non sia stata riassunta la prova orale, rappresentata da due testimonianze e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Il provvedimento di inammissibilità del ricorso per revisione, depositato dal prevenuto il 24/07/2017, il cui contenuto è richiamato per relationem nell'ordinanza ora impugnata, concerne non la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], bensì la sentenza relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in particolare per l'avvenuta violazione dell'art. 630, lett. c),cod. proc. pen. e dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e); cod. proc. pen, in ragione della mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Sono state condotte all'attenzione dei giudici prove che rivestono il requisito della novità; tali prove sono state sia acquisite nel presente giudizio (senza esser poi mai vagliate dalla Corte d'assise d'appello di Lecce), sia scoperte successivamente, nell'ambito di altro processo (p.p. 01/03 della Corte d'assise di Brindisi) e comunque, parimenti, non risultano esser state mai esaminate.Di seguito - in epitome - il sillogismo propugnato dalla difesa mediante i motivi di ricorso: a) [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito la paternità dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per aver appreso la circostanza da [OSCURATO:PERSONA], il quale l'avrebbe, a sua volta, appresa in via confidenziale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) il Cagnazzo, però, ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di esser stato anche l'esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; c) vi è prova documentale, invece, atta a smentire la responsabilità del Bruno in ordine a tale fatto, visto che egli, al tempo, si trovava detenuto; d) ove tale fatto fosse stato preso in considerazione dal giudice della cognizione, ossia dalla Corte d'assise d'appello di Lecce, ne sarebbe risultata inficiata l'attendibilità intrinseca del Cagnazzo, con riferimento anche alla chiamata in reità operata, nei confronti del Bruno, in relazione all'omicidio Guerriero.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha ricondotto a [OSCURATO:PERSONA] l'omicidio Guerriero.

Ma questi riferisce una dinamica del fatto omicidiario che, oggettivamente, è del tutto inconciliabile, con quella sussunta nella sentenza di primo grado resa dalla Corte di assise di Brindisi in data 22/07/1998.

Tale prova non è mai stata esaminata dalla Corte di assise di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA]Amico attribuisce, infine, a [OSCURATO:PERSONA] la paternità di quattro fatti di sangue, rendendo dichiarazioni accusatorie che la difesa stigmatizza come non veritiere, nonché intrise da forte malanimo.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, per l'omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, perché propone motivi non consentiti in quanto sostanzialmente diretti ad ottenere una rivalutazione del merito e, infine, perché manifestamente infondato, stante l'assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente richiama l'istituto della cd.

"revisione europea", introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011.

Tale istituto postula la necessità di conformarsi ad una sentenza definitiva emessa dalla Corte EDU, vincolante ai sensi dell'art. 46 della Convenzione EDU, ma tale obbligo di conformazione sussiste allorquando la sentenza vada ad incidere sulla medesima vicenda, oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure quando rivesta la funzione di "sentenza pilota", concernente situazione analoga, accaduta a causa di disfunzioni strutturali o sistematiche interne al medesimo ordinamento giuridico, oppure infine allorquando abbia appurato l'esistenza di una violazione emergente dal "dictum" della Corte Edu e si versi in una situazione corrispondente, che conduca alla riapertura del dibattimento (Sez. 6, n. 21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv. 269945 - 01).

Nel caso di specie, invece, è lo stesso ricorrente a precisare di non essere parte in alcun procedimento, che sia culminato nell'emissione di sentenza favorevole della Corte EDU.

Giova allora semplicemente ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo la quale: «È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione "europea" quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire» (Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Bruno, Rv. 274557 - 01).

3. La richiesta di revisione non risulta basata, inoltre, sulla sussistenza di "nuove prove" sopravvenute o scoperte successivamente, a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

Il ricorrente, anzi, si limita a propugnare in questa sede argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che si è pronunciata sull'istanza di revisione.

Argomentazioni che tale Corte, in maniera del tutto giustificata, ha reputato essere palesemente eccentriche, rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 630 •::42:212 , comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1.

Le doglianze contenute nel ricorso attengono, dunque, innanzitutto ai giudizi di merito relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

In chiave di estrema sintesi secondo il ricorrente, come sopra già chiarito, il Cagnazzo ha attribuito - nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] - proprio a quest'ultimo la paternità dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ciò ha fatto per averlo appreso, a sua volta, da [OSCURATO:PERSONA], destinatario di una confidenza fattagli proprio dal [OSCURATO:PERSONA]; in altro procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha accusato, parimenti, [OSCURATO:PERSONA] di essere l'autore anche dell'omicidio di tal [OSCURATO:PERSONA].

La prova documentale dello stato di carcerazione del Bruno, al tempo dell'omicidio Morleo, dovrebbe allora smontare la veridicità dell'accusa mossa, dal Cagnazzo al Bruno stesso, relativamente a tale fatto onnicidiario e, quindi, inficiare in modo irrimediabile la ritenuta attendibilità del Cagnazzo, anche in ordine all'omicidio Guerriero.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha ricondotto a [OSCURATO:PERSONA] l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver appreso la circostanza, in via confidenziale, proprio 5 t dal Bruno.

Stano riferisce, però, una dinamica dell'omicidio che risulta diametralmente opposta, rispetto a quella sussunta nella sentenza di primo grado, emessa nell'ambito del p.p. n. 05/95, in data 22/07/1998, dalla Corte di assise di Brindisi.

3.3. [OSCURATO:PERSONA]Amico, infine, ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di essersi reso protagonista di quattro fatti di sangue (così testualmente nel ricorso: omicidio di [OSCURATO:PERSONA], omicidio di [OSCURATO:PERSONA], duplice omicidio dei fratelli Camassa e strage di [OSCURATO:PERSONA]).

Ma la prova documentale - sempre attenendosi all'assunto difensivo - smentirebbe la chiamata in reità operata dal D'Amico, per esser stato il Bruno, all'epoca del duplice omicidio Camassa, ristretto in carcere.

Lo stesso Bruno, infine, è stato assolto dal quadruplice omicidio perpetrato in [OSCURATO:PERSONA], con l'adozione della formula di rito "per non aver commesso il fatto".

Tali prove, assunte nel p.p. recante r.g. 01/03 dinanzi alla Corte di assise di Brindisi, non sarebbero state mai vagliate nell'ambito del processo oggetto dell'istanza di revisione.

4. Tanto premesso ai fini della compiuta contestualizzazione della vicenda, emerge come il ricorrente si limiti a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio probatorio, rappresentato dall'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia.

Trattasi, come noto, di valutazione riservata in via esclusiva ai giudici del merito in sede endoprocedimentale, che può essere messa nuovamente in discussione attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (come, del resto, già avvenuto); una valutazione di attendibilità che non può, però, divenire oggetto di un giudizio di revisione.

Nell'istanza di revisione, infatti, non vengono dedotte "prove nuove", auspicandosi invece soltanto una ulteriore e diversa ponderazione di prove già esistenti e a disposizione delle parti.

L'istanza stessa finisce allora, in pratica, per invocare la celebrazione di un ulteriore grado di giudizio nel merito.

Giova in proposito rammentare che - secondo il costante orientamento di questa Corte - il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto con esito positivo durante il giudizio di cognizione, non può formare oggetto di un nuovo esame in sede di revisione, essendo ciò consentito, in via esclusiva, laddove venga contestata la reale esistenza di un fatto storico, nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno, rispetto alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, Pullarà, Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243919; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T, Rv. 274185; Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335 - 01).

Inconferente è, pertanto, il rilievo che il narrato del collaboratore Cagnazzo possa esser stato ritenuto inattendibile, nel diverso procedimento concernente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Deve anche rilevarsi che - in tema di revisione - il contrasto di giudicati, rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica, attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia, in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260886).

La circostanza. quindi che Cagnazzo possa essere stato magari reputato non credibile in un diverso processo, non vale certo ad attribuire lo stigma della generalizzata inattendibilità alle dichiarazioni da questi rese nell'ambito del processo oggetto della presente istanza di revisione.

4.1. La doglianza sopra riassunta al punto

3.2. si risolve in niente altro, se non nell'invocare una diversa ponderazione di elementi già esaminati nella sede propria.

4.2. Considerazioni esattamente analoghe debbono condursi, con riferimento alle ulteriori prospettazioni sopra sussunte al punto 3.3, laddove si pretenderebbe - ancora una volta - di trarre la conclusione dell'inattendibilità "in toto" di una certa fonte conoscitiva, muovendo dalla premessa costituita dalla pretesa scarsa credibilità della stessa fonte, in altro e diverso processo.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione che era stata presentata - ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza ineriva alla sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Lecce in data 12/02/2002, passata in giudicato il 12/03/2003, a mezzo della quale il suddetto [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato all'ergastolo, in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 L'istanza di revisione si fondava, anzitutto, sulla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. (il riferimento è a Corte cost., sent. n. 113 del 2011). Evidenziava la difesa, infatti, come la sentenza della Corte di assise di appello avesse condannato il Bruno, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, relativamente al medesimo compendio probatorio in base al quale la Corte di assise di Brindisi aveva deciso, in primo grado, per il proscioglimento dell'imputato. 1.2. L'istanza di revisione, inoltre, adduceva - quale elemento di novità probatoria - le false dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, in ordine all'individuazione degli autori di altro e diverso fatto omicidiarío. Tali dichiarazioni - in ipotesi difensiva - avrebbero dovuto dimostrare, proprio in ragione della loro natura palesemente mendace, la inattendibilità intrinseca ed estrinseca dei medesimi collaboratori di giustizia, anche con riferimento all'omicidio per il quale era stato condannato il Bruno. 2. La Corte di appello di Potenza ha ritenuto inammissibile l'istanza, in quanto proposta in casi estranei, rispetto alla previsione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. 2.1. Con riferimento alla asserita violazione del principio dell'equo processo, di cui all'art. 6, par. 1 e 3, lett. D), CEDU, la Corte di appello ha sottolineato trattarsi di questione già dedotta dalla difesa - e sfavorevolmente scrutinata dai medesimi giudici - in sede di rigetto di ricorso per revocazione, depositato dal condannato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disatteso con provvedimento del 12/09/2017. Nel provvedimento impugnato, dunque, viene richiamata, praticamente "per incorporazione", la motivazione di tale provvedimento di rigetto. 2.2. Per quanto attiene all'elemento ulteriore, ossia quello relativo alla sussistenza di una prova nuova, la Corte di appello di Potenza ha ritenuto trattarsi di questione già dedotta ed esaminata, nel corso dei due gradi del processo di cognizione. Segnatamente, ha evidenziato la Corte di appello come sia già stato esaminato, nel processo di merito, lo specifico tema attinente alla confessione stragiudiziale resa - in ordine all'omicidio del Guerriero - da altro soggetto a tal [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero state sostanzialmente dedotte, quindi, in sede di revisione, prove già ampiamente vagliate dal giudice di appello. Prove prive del requisito di novità postulato dall'istituto della revisione e che mirerebbero, invece, a dare avvio ad un terzo giudizio nel merito. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. procc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali penali, in particolare dell'art. 630 cod. proc. pen, dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. d) CEDU, nonché della causa di revisione europea introdotta da Corte cost., sent. n. 113 del 2011. Si duole la difesa del fatto che - nel ribaltare il verdetto assolutorio del primo grado - non sia stata riassunta la prova orale, rappresentata da due testimonianze e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Il provvedimento di inammissibilità del ricorso per revisione, depositato dal prevenuto il 24/07/2017, il cui contenuto è richiamato per relationem nell'ordinanza ora impugnata, concerne non la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], bensì la sentenza relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in particolare per l'avvenuta violazione dell'art. 630, lett. c),cod. proc. pen. e dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e); cod. proc. pen, in ragione della mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Sono state condotte all'attenzione dei giudici prove che rivestono il requisito della novità; tali prove sono state sia acquisite nel presente giudizio (senza esser poi mai vagliate dalla Corte d'assise d'appello di Lecce), sia scoperte successivamente, nell'ambito di altro processo (p.p. 01/03 della Corte d'assise di Brindisi) e comunque, parimenti, non risultano esser state mai esaminate.Di seguito - in epitome - il sillogismo propugnato dalla difesa mediante i motivi di ricorso: a) [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito la paternità dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per aver appreso la circostanza da [OSCURATO:PERSONA], il quale l'avrebbe, a sua volta, appresa in via confidenziale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) il Cagnazzo, però, ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di esser stato anche l'esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; c) vi è prova documentale, invece, atta a smentire la responsabilità del Bruno in ordine a tale fatto, visto che egli, al tempo, si trovava detenuto; d) ove tale fatto fosse stato preso in considerazione dal giudice della cognizione, ossia dalla Corte d'assise d'appello di Lecce, ne sarebbe risultata inficiata l'attendibilità intrinseca del Cagnazzo, con riferimento anche alla chiamata in reità operata, nei confronti del Bruno, in relazione all'omicidio Guerriero. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha ricondotto a [OSCURATO:PERSONA] l'omicidio Guerriero. Ma questi riferisce una dinamica del fatto omicidiario che, oggettivamente, è del tutto inconciliabile, con quella sussunta nella sentenza di primo grado resa dalla Corte di assise di Brindisi in data 22/07/1998. Tale prova non è mai stata esaminata dalla Corte di assise di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA]Amico attribuisce, infine, a [OSCURATO:PERSONA] la paternità di quattro fatti di sangue, rendendo dichiarazioni accusatorie che la difesa stigmatizza come non veritiere, nonché intrise da forte malanimo. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, per l'omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, perché propone motivi non consentiti in quanto sostanzialmente diretti ad ottenere una rivalutazione del merito e, infine, perché manifestamente infondato, stante l'assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente richiama l'istituto della cd. "revisione europea", introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011. Tale istituto postula la necessità di conformarsi ad una sentenza definitiva emessa dalla Corte EDU, vincolante ai sensi dell'art. 46 della Convenzione EDU, ma tale obbligo di conformazione sussiste allorquando la sentenza vada ad incidere sulla medesima vicenda, oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure quando rivesta la funzione di "sentenza pilota", concernente situazione analoga, accaduta a causa di disfunzioni strutturali o sistematiche interne al medesimo ordinamento giuridico, oppure infine allorquando abbia appurato l'esistenza di una violazione emergente dal "dictum" della Corte Edu e si versi in una situazione corrispondente, che conduca alla riapertura del dibattimento (Sez. 6, n. 21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv. 269945 - 01). Nel caso di specie, invece, è lo stesso ricorrente a precisare di non essere parte in alcun procedimento, che sia culminato nell'emissione di sentenza favorevole della Corte EDU. Giova allora semplicemente ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo la quale: «È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione "europea" quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire» (Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Bruno, Rv. 274557 - 01). 3. La richiesta di revisione non risulta basata, inoltre, sulla sussistenza di "nuove prove" sopravvenute o scoperte successivamente, a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, anzi, si limita a propugnare in questa sede argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che si è pronunciata sull'istanza di revisione. Argomentazioni che tale Corte, in maniera del tutto giustificata, ha reputato essere palesemente eccentriche, rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 630 •::42:212 , comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1. Le doglianze contenute nel ricorso attengono, dunque, innanzitutto ai giudizi di merito relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. In chiave di estrema sintesi secondo il ricorrente, come sopra già chiarito, il Cagnazzo ha attribuito - nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] - proprio a quest'ultimo la paternità dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ciò ha fatto per averlo appreso, a sua volta, da [OSCURATO:PERSONA], destinatario di una confidenza fattagli proprio dal [OSCURATO:PERSONA]; in altro procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha accusato, parimenti, [OSCURATO:PERSONA] di essere l'autore anche dell'omicidio di tal [OSCURATO:PERSONA]. La prova documentale dello stato di carcerazione del Bruno, al tempo dell'omicidio Morleo, dovrebbe allora smontare la veridicità dell'accusa mossa, dal Cagnazzo al Bruno stesso, relativamente a tale fatto onnicidiario e, quindi, inficiare in modo irrimediabile la ritenuta attendibilità del Cagnazzo, anche in ordine all'omicidio Guerriero. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha ricondotto a [OSCURATO:PERSONA] l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver appreso la circostanza, in via confidenziale, proprio 5 t dal Bruno. Stano riferisce, però, una dinamica dell'omicidio che risulta diametralmente opposta, rispetto a quella sussunta nella sentenza di primo grado, emessa nell'ambito del p.p. n. 05/95, in data 22/07/1998, dalla Corte di assise di Brindisi. 3.3. [OSCURATO:PERSONA]Amico, infine, ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di essersi reso protagonista di quattro fatti di sangue (così testualmente nel ricorso: omicidio di [OSCURATO:PERSONA], omicidio di [OSCURATO:PERSONA], duplice omicidio dei fratelli Camassa e strage di [OSCURATO:PERSONA]). Ma la prova documentale - sempre attenendosi all'assunto difensivo - smentirebbe la chiamata in reità operata dal D'Amico, per esser stato il Bruno, all'epoca del duplice omicidio Camassa, ristretto in carcere. Lo stesso Bruno, infine, è stato assolto dal quadruplice omicidio perpetrato in [OSCURATO:PERSONA], con l'adozione della formula di rito "per non aver commesso il fatto". Tali prove, assunte nel p.p. recante r.g. 01/03 dinanzi alla Corte di assise di Brindisi, non sarebbero state mai vagliate nell'ambito del processo oggetto dell'istanza di revisione. 4. Tanto premesso ai fini della compiuta contestualizzazione della vicenda, emerge come il ricorrente si limiti a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio probatorio, rappresentato dall'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia. Trattasi, come noto, di valutazione riservata in via esclusiva ai giudici del merito in sede endoprocedimentale, che può essere messa nuovamente in discussione attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (come, del resto, già avvenuto); una valutazione di attendibilità che non può, però, divenire oggetto di un giudizio di revisione. Nell'istanza di revisione, infatti, non vengono dedotte "prove nuove", auspicandosi invece soltanto una ulteriore e diversa ponderazione di prove già esistenti e a disposizione delle parti. L'istanza stessa finisce allora, in pratica, per invocare la celebrazione di un ulteriore grado di giudizio nel merito. Giova in proposito rammentare che - secondo il costante orientamento di questa Corte - il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto con esito positivo durante il giudizio di cognizione, non può formare oggetto di un nuovo esame in sede di revisione, essendo ciò consentito, in via esclusiva, laddove venga contestata la reale esistenza di un fatto storico, nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno, rispetto alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, Pullarà, Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243919; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T, Rv. 274185; Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335 - 01). Inconferente è, pertanto, il rilievo che il narrato del collaboratore Cagnazzo possa esser stato ritenuto inattendibile, nel diverso procedimento concernente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Deve anche rilevarsi che - in tema di revisione - il contrasto di giudicati, rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica, attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia, in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260886). La circostanza. quindi che Cagnazzo possa essere stato magari reputato non credibile in un diverso processo, non vale certo ad attribuire lo stigma della generalizzata inattendibilità alle dichiarazioni da questi rese nell'ambito del processo oggetto della presente istanza di revisione. 4.1. La doglianza sopra riassunta al punto 3.2. si risolve in niente altro, se non nell'invocare una diversa ponderazione di elementi già esaminati nella sede propria. 4.2. Considerazioni esattamente analoghe debbono condursi, con riferimento alle ulteriori prospettazioni sopra sussunte al punto 3.3, laddove si pretenderebbe - ancora una volta - di trarre la conclusione dell'inattendibilità "in toto" di una certa fonte conoscitiva, muovendo dalla premessa costituita dalla pretesa scarsa credibilità della stessa fonte, in altro e diverso processo. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Sentenza Cassazione n. 22311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris