CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli articoli 582, 110, 610, 339, 635 comma 2, n.3 con l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p., e, riconoscendo la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sette di reclusione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al capo B) dell'imputazione, relativo al delitto di lesioni qualificabili come lievi. Secondo il ricorrente sia il Tribunale, sia la Corte territoriale non potevano applicare la pena detentiva, bensì solo quella pecuniaria, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace. 2.Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'aumento di pena per la recidiva reiterata effettuato in ordine al delitto di minaccia, considerato reato più grave. La difesa ritiene che l'imputato non poteva essere dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p.p., essendo stato lo stesso giudice estensore della sentenza di primo grado ad escludere la recidiva reiterata. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena determinato ai sensi dell'art 81 cpv cp. Ha segnalato che, pur essendo legittimo l'aumento della pena detentiva del reato più grave per il reato satellite, ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen. (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. dep. 24/09/2018 Rv. 273751) nel caso in esame la Corte aveva sbagliato, calcolando 250 euro di multa per dieci giorni di reclusione mentre, ai sensi dell'art 135 cp, il criterio di ragguaglio è di 250 euro per un giorno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso è fondato mentre nel resto il ricorso è inammissibile. 1. Occorre, in primis, chiarire che il delitto di cui al capo e), considerato reato più grave, è quello previsto dall'art 610 cp nonostante il riferimento - all'evidenza attribuibile a refuso - all'art 612 cp di cui al relativo capo di imputazione; tanto emerge nitidamente dalla descrizione della condotta del giudicabile e dal passaggio motivazionale ad inizio della pagina tre della sentenza, in cui si ritiene integrata la fattispecie ex art 610 cp. 2.La doglianza di cui al primo motivo è fondata,poiché la difesa lamenta l'applicazione della pena detentiva per il capo b), relativo a lesioni giudicate guaribili in giorni sette, di competenza del giudice di pace, reato per il quale non è prevista la pena detentiva ma quella pecuniaria della multa da euro 516 a 2582. In proposito è applicabile il principio previsto dall'art. 63 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo / i. normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace, anche se giudicati da un giudice diverso e superiore nel caso - verificatosi nella fattispecie in esame - di connessione tra procedimenti. Questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare — in una fattispecie sovrapponibile alla presente - che il principio previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace, anche se giudicati da giudice diverso, opera senza alcuna deroga in caso di connessione tra procedimenti. (Sez. 5, Sentenza n. 30523 del 09/05/2014 Ud. (dep. 10/07/2014) Rv. 260490. 2.1 Pertanto, il primo motivo del ricorso merita accoglimento non potendosi infliggere legittimamente la pena detentiva per il reato di lesioni lievi, di competenza del giudice di pace, applicazione sanzionatoria che si risolve nell'inflizione di una pena illegale. In tal senso questa Corte ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ab origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 266080. 2.11 secondo motivo del ricorso deve considerarsi inammissibile per genericità estrinseca, atteso che la difesa lamenta l'aumento di pena a titolo di recidiva, sostenendo l'esclusione della circostanza aggravante personale nella sentenza di primo grado; tuttavia dalla doverosa consultazione del provvedimento emerge - diversamente da quanto dedotto nell'attuale impugnazione - che il primo giudice ha valutato la recidiva, procedendo, altresì, al relativo aumento di pena. E' inammissibile il ricorso che muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'aumento di pena applicato ex art 81 cpv cp in relazione al capo b) di imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso è inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso 13.1