CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 5/11/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in data 27/9/2012, aveva riconosciuto il Nardiello colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata ai danni della moglie [OSCURATO:PERSONA], condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 628,connma 3 n. 1, cod.pen.- alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa ed accordandogli i doppi benefici di legge. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 La violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione, aggravata dall'uso di un'arma. La difesa contesta il percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello fiorentina in ordine all'attendibilità e alla credibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'odierno imputato. Secondo il ricorrente la Corte territoriale, in particolare, non ha effettuato una rigorosa verifica delle dichiarazioni della Contorte, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, trascurando il deteriorato rapporto tra i coniugi e i sottesi, contrastanti, interessi economici. Inoltre, con riguardo al ritenuto possesso di un'arma da parte dell'imputato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], in occasione dell'accesso presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo e dalla segretaria nonché dell'esito negativo della perquisizione personale e veicolare. Aggiunge il difensore che risulta illogica e contraddittoria l'affermazione relativa ad un presunto allontanamento del prevenuto da Empoli al fine di occultare la pistola nella propria abitazione, ove veniva 4nvenuta all'interno della cassaforte nel prosieguo delle investigazioni, avendo la Corte di merito fondato il proprio convincimento su argomenti del tutto generici, limitandosi ad affermare la compatibilità di siffatto viaggio con l'assenza di meno di un'ora dell'imputato, senza tener conto della distanza tra lo studio del notaio in Empoli e l'abitazione del prevenuto nonché dei relativi tempi di percorrenza, da stimare anche con riguardo alle condizioni del traffico. In assenza di elementi ulteriori e di carattere dirimente, ritiene la difesa che non costituisca prova dell'avvenuto viaggio la constatazione circa il motore caldo del veicolo del Nardiello all'atto dell'intervento della P.g., segnalando, altresì, che gli accertamenti sulle celle agganciate dal telefono del ricorrente nel periodo d'interesse non autorizzano a ritenere che egli si sia spostato nella provincia di Pisa; 2.2 il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod.pen. in quanto la Corte d'Appello ha negato la circostanza nonostante l'intervenuta attribuzione patrimoniale effettuata dal Nardiello in favore della p.o., che ha comportato il ritiro della costituzione della parte civile;2.3 l'omessa motivazione in relazione al motivo che lamentava la mancata riduzione della pena nella misura massima per il tentativo, avendo la sentenza impugnata pretermesso qualsivoglia considerazione in ordine alla specifica doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito precisate. La motivazione resa dalla Corte di merito ad evasione delle doglianze in punto di attendibilità della p.o. risulta assiomatica e, per il vero, contraddittoria laddove, dopo aver affermato la credibilità delle dichiarazioni rese dalla Conforte, ne assume a presupposto "i deteriorati rapporti fra i coniugi e il verosimile astio del marito per le connesse questioni patrimoniali". Al riguardo non ci si può esimere dall'osservare che i dissapori familiari e i contenuti economici della contrapposizione tra i coniugi costituiscono esattamente i profili devoluti all'attenzione della Corte territoriale dalla difesa, che lamentava il difetto di un rigoroso accertamento in ordine alla attendibilità della narrazione della denunziante. 1.1 Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, e, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può risultare opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,Rv. 253214; in termini, tra molte, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, Rv.275312). Si è, inoltre, precisato che il rigoroso vaglio richiesto impone che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730), rimarcando l'opportunità di riscontri allorché la persona offesa sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070). 1.2 Di detti principi la Corte territoriale non ha fatto corretto governo sia con riguardo allo scrutinio delle doglianze difensive concernenti l'attendibilità della p.o. che con riguardo alle circostanze inerenti il possesso della pistola, ponendo a , fondamento della propria decisione valutazioni assertive, che non danno conto di un piano e stringente percorso giustificativo. Invero, se non è contestabile che l'imputato detenesse una pistola, rinvenuta nella cassaforte dell'abitazione, altro e diverso è il profilo relativo al porto della stessa in occasione dell'accesso dei coniugi presso il notaio il 3/6/2010, costituente uno specifico tema di prova pertinente all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1 cod.pen. L'affermata compatibilità dell'allontanamento dell'imputato, stimato in meno di un'ora, con il raggiungimento della propria abitazione al fine di riporre l'arma in cassaforte per fare subito dopo ritorno in Empoli, sotto lo studio del notaio, si fonda su dati apodittici e contrastanti. Il primo giudice ha indicato la distanza fra lo studio notarile e l'abitazione dei coniugi in S. Miniato in circa 40 chilometri complessivi, fissando tra le 16,55 e le ore 17,49 il periodo temporale utile al viaggio; la sentenza impugnata, tenendo fermo il termine iniziale, ha indicato alle ore 17,39 la telefonata del prevenuto alla moglie, nel corso della quale l'apparecchio ha agganciato una cella ubicata in Empoli e posta a servizio di diversi comuni. Secondo gli estremi indicati dalla Corte territoriale il lasso temporale a disposizione dell'imputato risulterebbe sensibilmente inferiore all'ora, dato meritevole di considerazione, tanto più alla luce dell'assenza di indicazioni circa l'incidenza del traffico sui tempi di percorrenza. V'è da aggiungere che la prova della sussistenza dell'aggravante spetta, secondo i consueti canoni probatori, all'accusa, non potendo connettersi valore assorbente all'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato circa l'utilizzo del tempo di cui si discorre. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio, con assorbimento dei residui motivi inerenti l'apparato circostanziale e la dosimetria della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 27 Gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]