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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26940/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/08/2021 della Corte di appello di Lecce.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsoi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1968) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1969) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 ottobre 2017, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 marzo 2014, previa riqualificazione dell'originaria imputazione del delitto di riciclaggio in ricettazione, rideterminava la pena inflitta per detto reato riducendo l'aumento per la continuazione della metà e confermando la condanna per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate, porto e detenzione di più armi clandestine.

La Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 25164 del 21 marzo 2019, annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce con riferimento ai capi relativi ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Con la sentenza in epigrafe, il giudice del rinvio, dopo avere svolto un accertamento balistico, assolveva gli imputati da detti delitti per non aver commesso il fatto e riqualificava i reati di riciclaggio (di un'au1:o e di una targa) in reati di ricettazione continuata e, ritenuto più grave il delitto di porto in luogo pubblico di armi clandestine, rideterminava la pena finale in 5 anni di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori, [OSCURATO:PERSONA] per entrambi e [OSCURATO:PERSONA] per il solo [OSCURATO:PERSONA] (anno 1968), deducendo i seguenti motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili, tanto da consentirne l'esposizione contestuale.

Violazione di legge e vizio di motivazione ex art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e degli artt. 597, comma 3, e 627 cod. proc. pen.

I ricorrenti censurano la quantificazione della pena ope-ata dalla sentenza impugnata sotto tre profili: a) per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il giudizio assolutorio per i reati di rapina e di lesioni e il tempo trascorso dai fatti, elementi che avrebbero dovuto comportare anche la mitigazione della pena e minimi aumenti a titolo di continuazione; b) per avere operato l'aumento per i reati satellite (ricettazione della targa e dell'autovettura), ex art. 81 cod. pen., in misura superiore a quello precedentemente disposto nel primo giudizio di appello, 1:anto da violare il principio del divieto di reformatio in peius; c) per avere sdoppiato, dal punto di vista sanzionatorio, la condotta del porto e della detenzione delle armi, considerate, invece, unitariamente dai primi giudici di merito.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e la mitigazione della pena, anche con riguardo agli aumenti operati per la continuazione, il ricorso è generico.

La doglianza, infatti, non si confronta con la sentenza nella parte in cui, a pagina 5, motiva adeguatamente e congruamente sul punto con richiamo anche alla giurisprudenza di legittimità in forza della quale l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. non è un diritto dell'imputato, ma richiede la dimostrazione di concreti elementi di segno positivo.

La pronuncia impugnata al riguardo rappresenta come i ricorrenti, con contestazione generica circa la mancata mitigazione della pena da parte del giudice di primo grado, non avessero allegato alcun elemento concreto ai fini richiesti e si fossero limitati ad obiettare, in termini apodittici, circa il richiamo operato ad elementi di fatto utili a descriverne la personalità e le modalità esecutive del reato.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni della sentenza impugnata non meritino censura proprio in considerazione dell'esegesi giurisprudenziale di legittimità in materia.

Invero, le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono a tutti gli effetti indefinite, pertanto, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., possono riguardare la gravità oggettiva del reato, la colpevolezza o la capacità a delinquere.

Nell'ambito del proprio potere discrezionale la Corte di appello di Lecce risulta avere adeguatamente espresso i motivi per cui ha ritenuto non esservi alcuna circostanza idonea a mitigare la pena richiamando la gravità del delitto, commesso con tre pistole con matricola abrasa, e l'esistenza di precedenti di uno degli imputati per omicidio e reati in materia di armi.

Si tratta di un giudizio di fatto, fondato sull'apprezzamento di dati negativi, oggettivi e soggettivi, ritenuti prevalenti rispetto ad altri, disattesi e superati da tale valutazione, non sindacabile in sede di legittimità perché non contraddittoria e congruamente motivata (Sez.3, n. 1913 del 20/12/2018, Carrillo, Rv. 275509).

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine agli altri profili censurati, relativi al trattamento sanzionatorio, per i quali è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello o quelli che ritiene prevalenti e atti a guidare la determinazione della pena.

Il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere, in misura sufficiente, il pensiero del giudice 3 motivazione idonea a far emergere, in misura sufficiente, il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena al reato e alla personalità del reo, come avvenuto nella specie, non è censurabile in sede di legittimità sé congruamente motivato.

La sentenza impugnata, nel richiamare i criteri di determinazione già indicati dal Giudice di Brindisi - che aveva chiaramente esplicitato le ragioni per cui si discostava dal minimo edittale nell'individuazione della pena base -, ha mostrato di condividerli, confermandone sostanzialmente le ragioni e fornendo in tal modo, con una valutazione di merito, congrua ed esaustiva giustificazione con un rinnovato esercizio del proprio potere discrezionale nella dosirnetria della pena in concreto applicata agli imputati.

2. Non sono meritevoli di accoglimento neanche le doglianze difensive relative ai prospettati profili di violazione del divieto di reformatio in peius in quanto manifestamente infondati.

2.1. Per affrontare la questione posta nei ricorsi è opportuno premettere alcuni dati riguardanti le sentenze emesse nel presente processo nei confronti degli imputati con specifico riferimento alla quantificazione della pena in esse operata.

L'originaria sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 marzo 2014 aveva condannato i due Chirico, per tutti i reati contestati, alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 3.500 di multa quantificandola in questi termini: pena base per il delitto di rapina pluriaggravata 10 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 3500 di multa, aumentata per la continuazione a 1 anno di reclusione ed euro 500 di multa per riciclaggio sia della targa che dell'autovettura e a 1 anno di reclusione ed euro 500 di multa per detenzione e porto di armi clandestine.

La sentenza della Corte di appello di Lecce del 30 ottobre 2017 aveva confermato la pena così determinata per tutti i reati, riducendo soltanto l'aumento per la continuazione del delitto di riciclaggio, riqualificato come ricettazione, quantificandone la misura in 6 mesi di reclusione ed euro 250 di multa.

A seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 25164 del 21 marzo 2019) con riferimento ai capi relativi ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, la Corte di appello di Lecce aveva assolto gli imputati da entrambi detti delitti per non aver commesso il fatto e in ragione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso aveva unificato i restanti reati a titolo di continuazione dando atto: a) di avere ritenuto più grave un reato diverso da quello considerato dal primo giudice, cioè il porto in luogo pubblico di armi clandestine (art. 23, comma 4, legge 110/1975), perché per la rapina pluriaggravata era intervenuta pronuncia assolutoria; b) di avere confermato la riqualificazione dell'imputazione di riciclaggio, riferita all'autovettura e alla targa, in ricettazione, rideterminando così la pena finale in 5 anni di reclusione ed euro 3.000 di multa per ciascun imputato.

Il calcolo era stato il seguente: pena base per il delitto di porto in luogo pubblico di armi clandestine (originariamente reato-satellite) 3 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 2.200 di multa, aumentata a titolo di continuazione a 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di detenzione di armi clandestine, a 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di ricettazione dell'autovettura, a 3 mesi di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di ricettazione della targa.

2.2. I ricorsi censurano la decisione impugnata per violazione del divieto di reformatio in peius per gli aumenti ex art. 81 cod. pen. in quanto il primo giudice li aveva fissati, con riferimento ai due reati di riciclaggio (di un'auto e di una targa), in 6 mesi di reclusione ed euro 250 di multa, mentre la sentenza impugnata, nonostante la riqualificazione dei medesimi fatti nel delitto meno grave di ricettazione, aveva quantificato l'aumento in 1 anno e 5 mesi di reclusione ed euro 600 di multa (1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per la ricettazione dell'auto; 3 mesi di reclusione ed euro 100 di multa per la ricettazione della targa).

Nel caso di specie il divieto non può dirsi violato in relazione al diverso giudizio effettuato dal giudice del rinvio in conformità al principio di diritto espresso da Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014 secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

In detta sentenza le Sezioni Unite hanno osservato che l'unificazione delle pene è un tratto caratteristico della continuazione per cui, prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria e se muta uno dei termini o l'ordine della sequenza lo stesso meccanismo di unificazione subirà una "novazione" di carattere strutturale non permettendo più la sovrapposizione tra la nuova dimensione e quella oggetto del precedente giudizio, perché, se così non fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di logica giustificazione.

Pertanto, se il procedimento attraverso cui avviene il cumulo giuridico considera una specifica relazione tra un quantum di pena base ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati satellite "è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia".

Il divieto di reformatio in peius, al contrario, presuppone che, a seguito del giudizio d'appello, non venga meno l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura/ costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati-satellite.

Nel caso in esame, come si è visto, il giudice di secondo grado ha assolto i Chirico dai più gravi delitti su cui era stata fissata la pena base dal giudice di primo grado, così da determinare l'elisione del precedente vincolo sul quale si era operata la continuazione per il mutamento del reato di riferimento per la pena base in quanto l'originario ed unitario reato-satellite era divenuto quello su cui calcolare la sanzione, tanto da cambiare completamente il quadro decisorio, giacché, con il venir meno del reato principale, erano mutate anche le relazioni tra i fatti da sanzionare ridefinendone le proporzioni, fino al punto di restituirsi al giudice di merito la libertà di determinazione che gli è propria (Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282518; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831).

Proprio in forza dello scioglimento dell'originario vincolo, la sentenza ha coerentemente provveduto anche a sdoppiare le singole condotte illecite, di cui ciascuna si componeva, compreso il reato di porto e detenzione di armi clandestine, qualificando come più grave il porto su cui ha riquantificato gli aumenti operati in continuazione per i singoli reati (inclusa la detenzione di armi clandestine).

Il giudice di merito ha fatto, dunque, corretta applicazione della regula iuris, da tempo enunciata dalla Corte di legittimità secondo cui, venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena, ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della reformatio in peius, ben può irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 6, 15890 del 03/12/2013, Lleshi, Rv. 261528), proprio in ragione della "novazione" strutturale che connota il nuovo giudizio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità, fondata sugli argomenti esposti, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/08/2021 della Corte di appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsoi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1968) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1969) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2017, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 marzo 2014, previa riqualificazione dell'originaria imputazione del delitto di riciclaggio in ricettazione, rideterminava la pena inflitta per detto reato riducendo l'aumento per la continuazione della metà e confermando la condanna per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate, porto e detenzione di più armi clandestine. La Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 25164 del 21 marzo 2019, annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce con riferimento ai capi relativi ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Con la sentenza in epigrafe, il giudice del rinvio, dopo avere svolto un accertamento balistico, assolveva gli imputati da detti delitti per non aver commesso il fatto e riqualificava i reati di riciclaggio (di un'au1:o e di una targa) in reati di ricettazione continuata e, ritenuto più grave il delitto di porto in luogo pubblico di armi clandestine, rideterminava la pena finale in 5 anni di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori, [OSCURATO:PERSONA] per entrambi e [OSCURATO:PERSONA] per il solo [OSCURATO:PERSONA] (anno 1968), deducendo i seguenti motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili, tanto da consentirne l'esposizione contestuale. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e degli artt. 597, comma 3, e 627 cod. proc. pen. I ricorrenti censurano la quantificazione della pena ope-ata dalla sentenza impugnata sotto tre profili: a) per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il giudizio assolutorio per i reati di rapina e di lesioni e il tempo trascorso dai fatti, elementi che avrebbero dovuto comportare anche la mitigazione della pena e minimi aumenti a titolo di continuazione; b) per avere operato l'aumento per i reati satellite (ricettazione della targa e dell'autovettura), ex art. 81 cod. pen., in misura superiore a quello precedentemente disposto nel primo giudizio di appello, 1:anto da violare il principio del divieto di reformatio in peius; c) per avere sdoppiato, dal punto di vista sanzionatorio, la condotta del porto e della detenzione delle armi, considerate, invece, unitariamente dai primi giudici di merito.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e la mitigazione della pena, anche con riguardo agli aumenti operati per la continuazione, il ricorso è generico. La doglianza, infatti, non si confronta con la sentenza nella parte in cui, a pagina 5, motiva adeguatamente e congruamente sul punto con richiamo anche alla giurisprudenza di legittimità in forza della quale l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. non è un diritto dell'imputato, ma richiede la dimostrazione di concreti elementi di segno positivo. La pronuncia impugnata al riguardo rappresenta come i ricorrenti, con contestazione generica circa la mancata mitigazione della pena da parte del giudice di primo grado, non avessero allegato alcun elemento concreto ai fini richiesti e si fossero limitati ad obiettare, in termini apodittici, circa il richiamo operato ad elementi di fatto utili a descriverne la personalità e le modalità esecutive del reato. Ritiene il Collegio che le argomentazioni della sentenza impugnata non meritino censura proprio in considerazione dell'esegesi giurisprudenziale di legittimità in materia. Invero, le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono a tutti gli effetti indefinite, pertanto, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., possono riguardare la gravità oggettiva del reato, la colpevolezza o la capacità a delinquere. Nell'ambito del proprio potere discrezionale la Corte di appello di Lecce risulta avere adeguatamente espresso i motivi per cui ha ritenuto non esservi alcuna circostanza idonea a mitigare la pena richiamando la gravità del delitto, commesso con tre pistole con matricola abrasa, e l'esistenza di precedenti di uno degli imputati per omicidio e reati in materia di armi. Si tratta di un giudizio di fatto, fondato sull'apprezzamento di dati negativi, oggettivi e soggettivi, ritenuti prevalenti rispetto ad altri, disattesi e superati da tale valutazione, non sindacabile in sede di legittimità perché non contraddittoria e congruamente motivata (Sez.3, n. 1913 del 20/12/2018, Carrillo, Rv. 275509). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine agli altri profili censurati, relativi al trattamento sanzionatorio, per i quali è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello o quelli che ritiene prevalenti e atti a guidare la determinazione della pena. Il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere, in misura sufficiente, il pensiero del giudice 3 motivazione idonea a far emergere, in misura sufficiente, il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena al reato e alla personalità del reo, come avvenuto nella specie, non è censurabile in sede di legittimità sé congruamente motivato. La sentenza impugnata, nel richiamare i criteri di determinazione già indicati dal Giudice di Brindisi - che aveva chiaramente esplicitato le ragioni per cui si discostava dal minimo edittale nell'individuazione della pena base -, ha mostrato di condividerli, confermandone sostanzialmente le ragioni e fornendo in tal modo, con una valutazione di merito, congrua ed esaustiva giustificazione con un rinnovato esercizio del proprio potere discrezionale nella dosirnetria della pena in concreto applicata agli imputati. 2. Non sono meritevoli di accoglimento neanche le doglianze difensive relative ai prospettati profili di violazione del divieto di reformatio in peius in quanto manifestamente infondati. 2.1. Per affrontare la questione posta nei ricorsi è opportuno premettere alcuni dati riguardanti le sentenze emesse nel presente processo nei confronti degli imputati con specifico riferimento alla quantificazione della pena in esse operata. L'originaria sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 marzo 2014 aveva condannato i due Chirico, per tutti i reati contestati, alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 3.500 di multa quantificandola in questi termini: pena base per il delitto di rapina pluriaggravata 10 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 3500 di multa, aumentata per la continuazione a 1 anno di reclusione ed euro 500 di multa per riciclaggio sia della targa che dell'autovettura e a 1 anno di reclusione ed euro 500 di multa per detenzione e porto di armi clandestine. La sentenza della Corte di appello di Lecce del 30 ottobre 2017 aveva confermato la pena così determinata per tutti i reati, riducendo soltanto l'aumento per la continuazione del delitto di riciclaggio, riqualificato come ricettazione, quantificandone la misura in 6 mesi di reclusione ed euro 250 di multa. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 25164 del 21 marzo 2019) con riferimento ai capi relativi ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, la Corte di appello di Lecce aveva assolto gli imputati da entrambi detti delitti per non aver commesso il fatto e in ragione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso aveva unificato i restanti reati a titolo di continuazione dando atto: a) di avere ritenuto più grave un reato diverso da quello considerato dal primo giudice, cioè il porto in luogo pubblico di armi clandestine (art. 23, comma 4, legge 110/1975), perché per la rapina pluriaggravata era intervenuta pronuncia assolutoria; b) di avere confermato la riqualificazione dell'imputazione di riciclaggio, riferita all'autovettura e alla targa, in ricettazione, rideterminando così la pena finale in 5 anni di reclusione ed euro 3.000 di multa per ciascun imputato. Il calcolo era stato il seguente: pena base per il delitto di porto in luogo pubblico di armi clandestine (originariamente reato-satellite) 3 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 2.200 di multa, aumentata a titolo di continuazione a 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di detenzione di armi clandestine, a 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di ricettazione dell'autovettura, a 3 mesi di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di ricettazione della targa. 2.2. I ricorsi censurano la decisione impugnata per violazione del divieto di reformatio in peius per gli aumenti ex art. 81 cod. pen. in quanto il primo giudice li aveva fissati, con riferimento ai due reati di riciclaggio (di un'auto e di una targa), in 6 mesi di reclusione ed euro 250 di multa, mentre la sentenza impugnata, nonostante la riqualificazione dei medesimi fatti nel delitto meno grave di ricettazione, aveva quantificato l'aumento in 1 anno e 5 mesi di reclusione ed euro 600 di multa (1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per la ricettazione dell'auto; 3 mesi di reclusione ed euro 100 di multa per la ricettazione della targa). Nel caso di specie il divieto non può dirsi violato in relazione al diverso giudizio effettuato dal giudice del rinvio in conformità al principio di diritto espresso da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. In detta sentenza le Sezioni Unite hanno osservato che l'unificazione delle pene è un tratto caratteristico della continuazione per cui, prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria e se muta uno dei termini o l'ordine della sequenza lo stesso meccanismo di unificazione subirà una "novazione" di carattere strutturale non permettendo più la sovrapposizione tra la nuova dimensione e quella oggetto del precedente giudizio, perché, se così non fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di logica giustificazione. Pertanto, se il procedimento attraverso cui avviene il cumulo giuridico considera una specifica relazione tra un quantum di pena base ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati satellite "è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia". Il divieto di reformatio in peius, al contrario, presuppone che, a seguito del giudizio d'appello, non venga meno l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura/ costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati-satellite. Nel caso in esame, come si è visto, il giudice di secondo grado ha assolto i Chirico dai più gravi delitti su cui era stata fissata la pena base dal giudice di primo grado, così da determinare l'elisione del precedente vincolo sul quale si era operata la continuazione per il mutamento del reato di riferimento per la pena base in quanto l'originario ed unitario reato-satellite era divenuto quello su cui calcolare la sanzione, tanto da cambiare completamente il quadro decisorio, giacché, con il venir meno del reato principale, erano mutate anche le relazioni tra i fatti da sanzionare ridefinendone le proporzioni, fino al punto di restituirsi al giudice di merito la libertà di determinazione che gli è propria (Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282518; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831). Proprio in forza dello scioglimento dell'originario vincolo, la sentenza ha coerentemente provveduto anche a sdoppiare le singole condotte illecite, di cui ciascuna si componeva, compreso il reato di porto e detenzione di armi clandestine, qualificando come più grave il porto su cui ha riquantificato gli aumenti operati in continuazione per i singoli reati (inclusa la detenzione di armi clandestine). Il giudice di merito ha fatto, dunque, corretta applicazione della regula iuris, da tempo enunciata dalla Corte di legittimità secondo cui, venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena, ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della reformatio in peius, ben può irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 6, 15890 del 03/12/2013, Lleshi, Rv. 261528), proprio in ragione della "novazione" strutturale che connota il nuovo giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità, fondata sugli argomenti esposti, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e