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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02128/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 9.6.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; [OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti; Considerato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, P.g. c.

Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 9.6.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; [OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti; Considerato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, P.g. c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris