CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 19278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 02/01/2026 del tribunale di Foggia; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Foggia, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo adottato dal Gip del tribunale di Foggia in data 18.12.2025, in ordine al reato ex art. 30 comma 1 in relazione all'art. 11 comma 3 lett. a) della legge 394/91, con riferimento ad un cannone a gas e ad una bombola di gas propano liquido, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione di legge. Si sostiene che il cannone sequestrato sarebbe installato in mare al servizio di un impianto di maricoltura, che quest'ultimo è collocato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] del Gargano e che lafauna ornitica che si è assunta come disturbata dal cannone frequenterebbe un'area di sosta e alimentazione esterna al predetto [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe quindi, come richiesto dalla norma incriminatrice di riferimento, alcun disturbo della fauna "nei parchi". Inoltre, con una relazione tecnica depositata in sede di riesame si sarebbe dimostrato che il raggio di influenza acustica del cannone non si sovrapporrebbe significativamente sull'area del predetto [OSCURATO:PERSONA] nè su quella del sito "Natura "2000 ZPS Promontorio del Gargano" e avrebbe, per tutte le specie di interesse comunitario considerate, un impatto nullo o trascurabile 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge alla luce delle considerazioni tecnico - scientifiche prima citate, per insussistenza del fumus del reato e del pericolo in funzione del disposto sequestro. Non si sarebbe in proposito illustrata la ritenuta irrilevanza della citata produzione scientifica. Mancherebbe anche il requisito spaziale richiesto dalla norma, come già evidenziato con il primo motivo. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al periculum in mora. Nel valutare tale requisito non si sarebbe dimostrata la esistenza di un concreto legame funzionale tra quanto in sequestro e il reato, nè di un rischio attuale. Non si sarebbe considerata la collocazione del bene sequestrato e dell'impianto, le modalità di impiego del ,dispositivo, la possibilità di prescrizioni tecniche. 6. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per l'omessa considerazione dell'effetto preclusivo, derivante dall'annullamento di un precedente sequestro probatorio assieme all'assenza di una motivazione rafforzata. Si contesta la ritenuta diversità strutturale e funzionale tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, si sarebbe dovuto verificare se la nuova misura fosse stata fondata sugli stessi presupposti fattuali già scrutinati, e se fossero intervenuti elementi sopravvenuti. 7. Con il quinto motivo deduce il vizio di mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il sequestro. Si sarebbe omessa la valutazione della relazione tecnica prodotta dall'interessato e mancherebbe ogni confronto con le deduzioni difensive. 8. Non risulta alcun interesse in capo al ricorrente, il quale nella sola qualità di indagato in questo procedimento ha proposto ricorso, a fronte di beni appartenenti ad un terzo soggetto quale è la [OSCURATO:PERSONA] (posto che, come emerge dalla ordinanza impugnata, il Ldissuasore sequestrato era utilizzato "a bordo di un natante per conto della Mar/coltura [OSCURATO:PERSONA] di cui Notaran gelo [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante"). Invero solo in favore di tale ente avverrebbe eventualmente la restituzione di quanto in vinculis. Né peraltro il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un suo personale interesse alla luce del principio di recente sancito dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Rv. 289319 - 01). Non risulta altresì che il ricorso sia stato proposto quale [OSCURATO:PERSONA] della predetta società cooperativa, con necessaria procura speciale rilasciata in tale qualità al difensore. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibil P.Q.M