Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07469/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di motivazione in relazione ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. peri., è inammissibile perché privo di specificità e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, avendo il giudice di merito, per un verso, convincentemente argomentato l'affermazione della penale responsabilità sulla base della quantità non trascurabile della sostanza rinvenuta, del numero di dosi estraibili, della presenza del materiale per il confezionamento e la pesatura, con l'indicazione di nomi e cifre; per altro verso, negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ravvisando, quale elemento ostativo, i plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico di entrambi gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di motivazione in relazione ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. peri., è inammissibile perché privo di specificità e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, avendo il giudice di merito, per un verso, convincentemente argomentato l'affermazione della penale responsabilità sulla base della quantità non trascurabile della sostanza rinvenuta, del numero di dosi estraibili, della presenza del materiale per il confezionamento e la pesatura, con l'indicazione di nomi e cifre; per altro verso, negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ravvisando, quale elemento ostativo, i plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico di entrambi gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 07469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris