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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10637/2026

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vocato Gianni EmilioIacobelli;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché controBe [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.570/2024 depositatail 15/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 4140/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 10637/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto alla data di introduzione del ricorso.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato Gianni EmilioIacobelli;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché controBe [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.570/2024 depositatail 15/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 4140/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 10637/2026Data pubblicazione 22/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto alla data di introduzione del ricorso. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris